Pubblico impiego: assegnazione temporanea del militare
Qual è il rilievo, nell'istanza ex art. 42 bis D. Lgs. 151/01, da assegnare al profilo mansionistico collegato alla qualifica del dipendente
- Assegnazione temporanea del dipendente
- Il posto vacante e disponibile
- Il caso deciso dal Tar Bari
- La soluzione
Assegnazione temporanea del dipendente
[Torna su]
In materia di assegnazione temporanea del dipendente pubblico ex art. 42 bis del D. Lvo n. 151/01, ossia quella particolare modalità di assegnazione concepita per favorire il ricongiungimento alla propria famiglia composta da figli minori di anni tre, l'amministrazione chiamata a valutare l'ammissibilità dell'istanza e, quindi, la possibilità di accordare il beneficio del trasferimento temporaneo per tre anni presso altra auspicata sede, non può far dipendere la sua decisione dal profilo mansionistico collegato alla qualifica di chi presenta la domanda.
La decisione amministrativa deve, invece, essere adottata conformemente a quanto dispone la norma che disciplina la materia.
Il posto vacante e disponibile
[Torna su]
E quindi, la Legge espressamente subordina l'assegnazione temporanea alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione.
Il che depone per l'infondatezza dell'eventuale profilo di natura mansionistica che venisse eventualmente opposto in giudizio dall'amministrazione.
Il caso deciso dal Tar Bari
[Torna su]
Il criterio sopra illustrato è stato confermato dal Tar Bari Sezione Prima, con la sentenza n. 544/2021.
Nel caso specifico, a ricorrere è stato un caporal maggiore dell'Esercito Italiano, il quale ha impugnato il rigetto dell'istanza emesso dallo Stato Maggiore dell'Esercito Dip. Impiego del Personale Uff. Impiego Truppa.
La richiesta del militare era nel senso di volersi ricongiungere al proprio nucleo familiare costituito da una figlia minore di anni tre e dalla moglie, impiegata presso una società di un Comune.
Nella motivazione del diniego l'amministrazione ha fatto riferimento all'impossibilità di collocare il militare in base all'incarico da questi posseduto (fuciliere) e per il quale è stato formato, ma il tutto senza fornire alcun dato obiettivo a dimostrazione della legittimità del provvedimento impugnato.
La soluzione
[Torna su]
Ecco quindi che il diniego viene annullato, con conseguente obbligo per l'amministrazione militare di riesaminare la domanda dell'interessato, evitando di far dipendere le proprie valutazioni al profilo mansionistico collegato alla qualifica del dipendente.
Altre informazioni?
Contatta l'Avv. Francesco Pandolfi
3286090590
studiopandolfimariani@gmail.com
Data: 17/08/2021 06:00:00Autore: Francesco Pandolfi