Avvocati: reato alterare la data di notifica della sentenza
- Reato alterare la data di notifica per presentare l'appello nei termini
- Sovrascrittura attribuibile all'ufficiale giudiziario incolpevole per malattia
- Imputata responsabile: il falso non è né grossolano né innocuo
Reato alterare la data di notifica per presentare l'appello nei termini
È penalmente responsabile per i reati contemplati dagli artt. 476 e 482 c.p, l'Avvocata che altera la data di notifica della sentenza del Tribunale, correggendola con una sovrascrittura per poter presentare nei termini l'atto di appello. Questa in estrema sintesi la decisione contenuta nella sentenza n. 27059/2021 (sotto allegata) della Cassazione, che così conferma anche in sede di legittimità le conclusioni della doppia conforme di merito.
La vicenda processuale
La Corte d'Appello conferma la sentenza con cui il Tribunale ha condannato un'Avvocata per i reati di cui agli articoli 476 c.p (falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici) e 482 c.p. (falsità materiale commessa dal privato) per aver alterato la data di notifica di una sentenza, sovrascrivendo con la penna sulla cifra 1 della data "10.7.2013" la cifra 3 per poter depositare nei termini l'atto di appello, che in effetti è stato depositato il 23.10.2013.
Sovrascrittura attribuibile all'ufficiale giudiziario incolpevole per malattia
Ricorre in Cassazione l'imputata, assistita da due difensori, sollevando 5 motivi di ricorso.
Con il primo lamenta violazione di legge in relazione al criterio del ragionevole dubbio perché la sentenza impugnata non ha spiegato le ragioni per le quali l'alterazione della data è stata attribuita alla professionista e non all'ufficiale giudiziario.
Con il secondo deduce vizio di motivazione in relazione all'attribuzione di responsabilità visto che nessuno ha visto l'imputata falsificare la data, nessun perito ha attribuito alla stessa la sovrascrittura del numero sulla data, mentre sussistono elementi indiziari che attribuirebbero l'errore all'ufficiale giudiziario, comunque incolpevole a causa di una malattia grave al cervello.
Con il terzo lamenta il mancato accertamento durante il processo di una volontà dolosa dell'imputata nel commettere il reato, così come il mancato esperimento di una perizia finalizzata a tale accertamento, né un esame visivo dell'originale.
Con il quarto deduce vizio di motivazione sulla grossolanità e inutilità del falso.
Con l'ultimo si sottolinea la carenza d'interesse dell'imputata ad alterare la data, visto che ben sapeva che la data corretta sarebbe stata svelata durante la prima udienza dell'appello.
Imputata responsabile: il falso non è né grossolano né innocuo
Per gli Ermellini il ricorso è inammissibile in quanto i cinque motivi, esaminati congiuntamente, sono finalizzati a criticare la ricostruzione dei fatti, chiedendo quindi alla Corte di legittimità di rivalutare la decisione nel merito, giudizio che, come noto, è precluso in sede di legittimità.
Per quanto riguarda quindi le critiche sollevate nel ricorso la Cassazione rileva prima di tutto che la data riportata nella relata di notifica della sentenza notificata dall'imputata (30 luglio 2013) è diversa da quella presente sull'originale (10 luglio 2013) perché è intervenuta una correzione della data mediante la sovrascrittura del numero 3 sul numero 1 del numero 10. Correzione che non è stata eseguita nel rispetto delle modalità previste dalla legge.
Da qui l'esclusione dell'attribuzione di detta correzione all'ufficiale giudiziario, completamente disinteressato a eseguire detta alterazione, a differenza dell'imputata. Nessuna ragione inoltre avrebbe avuto l'ufficiale nell'annotare la notifica nel registro UNEP prima di aver perfezionato il procedimento di notifica per l'imputata. Si rileva inoltre, a conferma del mancato interesse dell'ufficiale ad alterare la data, che la correzione è stata apposta solo sulla copia consegnata all'imputata e non nel registro UNEP.
Sulla critica relativa al mancato esperimento della perizia la Cassazione rileva che non è stata eseguita sugli atti perché trattasi di un mero segno grafico limitato a un numero, per cui una consulenza professionale sarebbe stata superflua e inaffidabile.
In relazione al motivo del ricorso con cui si lamenta la violazione del principio del ragionevole dubbio la Cassazione rileva che la stessa si traduce in una doglianza generica e assertiva che non fa che contestare il quadro indiziario, ma nel caso di specie non emerge dubbio alcuno sulla ricostruzione del fatto reato perché la teoria che vorrebbe attribuire all'ufficiale giudiziario la correzione della data è solo una congettura, priva di basi indiziarie, contrariamente alla tesi dell'alterazione della data da parte dell'imputata, unica interessata a commettere tale correzione per presentare tempestivamente l'impugnazione della sentenza.
Esclusa anche la grossolanità del falso addotta dall'imputata perché nel caso di specie "l'indicazione della data di perfezionamento della notifica non evidenzia particolari elementi che possano risaltare all'osservatore per indurlo a rilevare in via immediata e diretta l'artificiosità del dato. Del resto, va sottolineato che, lungi dal costituire indice di grossolanità, in tema di falso documentale, ai fini dell'esclusione della punibilità per inidoneità dell'azione ai sensi dell'art. 49, comma 2, cod. pen., la modificazione grafica dell'atto con abrasioni o con scritturazioni sovrapposte a precedenti annotazioni non è indice univoco di una falsità talmente evidente da escludere la stessa eventualità di un inganno alla pubblica fede, potendo apparire una correzione irrituale ma non delittuosa di un errore materiale compiuto durante la formazione di un documento veridico."
Sull'addotta innocuità del falso la Corte precisa invece che "l'alterazione della data della relata di notifica non è in alcun modo predicabile di irrilevanza, o innocuità, per l'assorbente ragione che da essa dipendeva la tempestività o la tardività di una impugnazione. Naturalmente la circostanza che, ex post, l'alterazione sia stata apprezzata dai giudici di appello, e l'impugnazione sia stata dichiarata tardiva, non esclude l'idoneità offensiva della condotta di falsificazione."
Data: 24/07/2021 06:00:00Autore: Annamaria Villafrate