Codice degli appalti pubblici, cosa cambia
- Codice degli appalti pubblici: la delega
- Obiettivo semplificazione
- Clausole sociali per i beni culturali
- Riduzione delle tempistiche
- Razionalizzazione
- Procedura di redazione dei decreti
Codice degli appalti pubblici: la delega
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 9 luglio 2022, la legge n. 78 del 21 giugno 2022 (sotto allegata) contenente la delega al Governo per procedere all'adozione di più decreti legislativi che dovranno contenere la nuova disciplina dei contratti pubblici.
La normativa necessita di essere adeguata ai principi sanciti dalla Corte Costituzionale, dalle giurisdizioni superiori interne e sovranazionali, ma soprattutto al diritto europeo.
Al Governo anche il compito di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina attualmente vigente per evitare le procedure d'infrazione UE e giungere rapidamente alla soluzione di quelle già avviate.
Numerosi i criteri e i principi direttivi contenuti nel primo articolo del testo e che il Governo dovrà rispettare nell'attuare la delega.
Il primo, contrassegnato dalla lettera a) è quello di perseguire gli obiettivi di stretta aderenza alle direttive europee per assicurare la competitività dei concorrenti, soprattutto piccole e medie imprese, riducendo le norme in materia di appalti pubblici e, se necessario, ridefinendo la normativa secondaria.
Importante anche la disposizione che vieta la proroga dei contratti di concessione, fatti salvi i principi europei in materia di affidamento in house, quella che prevede l'individuazione dei contratti pubblici esclusi dal regime delle direttive europee anche al fine di semplificare la disciplina loro applicabile e quella che prevede, qualora la progettazione venga affidato al personale interno delle amministrazioni aggiudicatrici, la sottoscrizione di apposite polizze assicurative per la responsabilità professionale, a carico delle stesse amministrazioni.
Uno dei principi più interessanti è però quello contenuto nella letta l) dell'art 1 che prevede il divieto di prestazioni gratuite di tipo professionale, salvo che in casi eccezionali e comunque previa adeguata motivazione.
Obiettivo semplificazione
Occorre riqualificare le stazioni appaltanti e accorparle, riducendone il numero, riorganizzarle e incentivare la specializzazione del personale.
Semplificare la disciplina applicabile ai contratti d'importo sotto le soglie di rilevanza europea nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenzialità e specificità.
Semplificare le procedure necessarie agli investimenti in tecnologie verdi digitali, innovazione e ricerca per perseguire gli obiettivi dell'Agenda 2030, aumentare la eco sostenibilità degli investimenti pubblici e delle attività economiche e prevedere misure il cui scopo deve essere quello di garantire il rispetto dei criteri di responsabilità energetica e ambientale.
Prevedere l'obbligo, a carico delle stazioni appaltanti, di inserire nei bandi di gara un regime obbligatorio di revisione dei prezzi, nel caso in cui dovessero verificarsi condizioni oggettive e non prevedibili nel momento in cui si procede alla formulazione dell'offerta.
Revisione e semplificazione della normativa anche per quanto riguarda la programmazione, la localizzazione delle opere pubbliche e il dibattito pubblico, per fare in modo che le scelte rispondano ai bisogni effettivi della comunità.
Semplificazione delle procedure nella fase di approvazione dei progetti in materia di opere pubbliche, delle procedure di pagamento da parte delle stazioni appaltanti del corrispettivo contrattuale, anche tramite la riduzione degli oneri amministrativi che gravano sulle imprese.
Sempre per finalità di semplificazione si prevede sia l'estensione che il rafforzamento dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi a quello giurisdizionale, anche per quanto riguarda l'esecuzione del contratto.
Clausole sociali per i beni culturali
Prevedere la facoltà o l'obbligo, per le stazioni appaltanti, d'inserire nei bandi di gara relativi a interventi su beni culturali “clausole sociali” che prevedano come requisiti essenziali o premiali dell'offerta la promozione della stabilità dell'occupazione, l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, le pari opportunità generazionali, di genere e d'inclusione per i soggetti disabili.
Riduzione delle tempistiche
La semplificazione passa necessariamente anche attraverso la riduzione dei tempi e la certezza degli stessi in relazione alle procedure di gara, alla stipula dei contratti e all’esecuzione degli appalti, anche tramite la digitalizzazione e l’informatizzazione delle procedure, l'attuazione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici e del fascicolo virtuale dell’operatore economico.
Razionalizzazione
Al Governo il compito di razionalizzare la disciplina che riguarda le modalità di affidamento dei contratti da parte dei concessionari e la disciplina dei meccanismi sanzionatori e premiali per favorire l'esecuzione da parte dell'aggiudicatario. Razionalizzazione e semplificazione necessaria anche delle cause di esclusione, per rendere le regole di partecipazione chiare e certe.
Razionalizzazione e semplificazione che passa anche attraverso contratti-tipo e l'estensione dei vari tipi di partenariato pubblico-privato, come le concessioni di servizi, la finanza di progetto e la locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità.
Necessità di razionalizzare la disciplina relativa alle modalità di affidamento dei contratti da parte dei concessionari e di quella che riguarda i meccanismi sanzionatori e premiali che si pongono l'obiettivo d'incentivare l'esecuzione tempestiva dei contratti pubblici da parte del soggetto che si è aggiudicato l'appalto.
Procedura di redazione dei decreti
Nel redigere il nuovo Codice degli Appalti i nuovi decreti legislativi del Governo dovranno essere adottati su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, di concerto con i Ministri competenti.
Sugli stessi sono chiamati a esprimere il loro parere il Consiglio di Stato, la Conferenza Unificata e le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari nel termine di 30 giorni, decorsi i quali si procederà comunque all'adozione degli stessi.
Se alla redazione provvederà il Consiglio di Stato, sugli stessi non sarà richiesta l'acquisizione del suo parere.
Eventuali correzioni e integrazioni potranno essere apportate ai decreti legislativi entro due anni dalla data della loro entrata in vigore, nel rispetto degli stessi principi previsti per la loro emanazione.
Data: 28/06/2022 07:00:00Autore: Annamaria Villafrate