Etilometro: il tribunale mette in dubbio misurazioni e verifiche
Sotto la lente del Tribunale di Padova finiscono i fattori di conversione utilizzati per verificare dal fiato la presenza di alcol nel sangue, nonché le verifiche effettuate dal CSRPAD
- Etilometri: conversione e verifiche CSRPAD sotto la lente del Tribunale
- Il moltiplicatore utilizzato per calcolare il tasso alcolemico
- Le discordanze legate al fattore di conversione
- Le verifiche effettuate dal CSRPAD
Etilometri: conversione e verifiche CSRPAD sotto la lente del Tribunale
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In materia di guida in stato di ebbrezza, per quanto riguarda gli accertamenti dello stato alcolemico effettuati tramite etilometro, non mancano dubbi in ordine ai fattori di conversione utilizzati per verificare tramite "fiato" la concentrazione di alcol disciolto nel sangue. Molte le incertezze, a partire dal fatto che trattasi di fattori di conversione variabili da individuo a individuo e da momento a momento.
Ciò fa dubitare che il rapporto di conversione adottato rappresenti correttamente la situazione personale del conducente che al test è sottoposto. Inoltre, deve ritenersi che anche il Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli e Dispositivi debba conservare la documentazione delle prove primitive e periodiche effettuate sui modelli di etilometro.
Tanto ha chiarito il Tribunale di Padova, nella sentenza n. 856/2021 (sotto allegata), assolvendo per mancanza di prova che il fatto sussista l'imputato difeso di fiducia dall'avv. Marco Seppi del foro di Venezia.
In dettaglio, l'uomo era accusato della violazione dell'art. 186, comma 1, lett c), e comma 2-sexies del Codice della Strada per essersi messo alla guida del motociclo in stato di ebbrezza conseguente all'uso di sostanze alcoliche. All'esito di due prove, l'accertamento effettuato con etilometro dava come risultato rispettivamente 1,65 g/l e 1,67 g/l.
In particolare, colgono nel segno le doglianze della difesa, avvalorate dalla relazione del perito di parte, riguardanti il moltiplicatore che per legge viene utilizzato per calcolare il tasso rilevato dall'etilometro. Prioritariamente, il giudicante evidenzia come tale moltiplicare non sia né del tutto casuale né del tutto slegato da evidenze scientifiche, seppur criticabile sotto tale aspetto.
Il moltiplicatore utilizzato per calcolare il tasso alcolemico
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Come si legge nel provvedimento, uno dei maggiori problemi riguardanti la misurazione dell'alcolemia è legato alle difficoltà che sorgono nel cercare di rispondere alla richiesta legale che richiede di determinare la concentrazione di alcol nel sangue di un guidatore.
Se si utilizzano altri campioni che non siano sangue, è necessario convertire i risultati analitici in concentrazione alcolica nel sangue (BAC). Scegliendo il fiato come campione analitico (BrAC), per ottenere la BAC è necessario capire come le due misurazioni siano tra loro in relazione.
A tal proposito, viene applicata all'alcol disciolto nel sangue la c.d. legge di Henry, relativa alle interazioni tra soluti e solventi, la quale viene accettata basandosi sul fatto che il sangue presente nei capillari degli alveoli polmonari permette all'alcol, se presente nel sangue, di transitare nell'aria degli stessi alveoli.
Tale applicazione, tuttavia, determina diverse incertezze, a partire dal valore ricavato per la BAC, in quanto una misura sperimentale viene moltiplicata per un numero che è senza dubbio legato al soggetto fisico di cui si dovrebbe in realtà analizzare il sangue.
Le discordanze legate al fattore di conversione
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Sebbene una determinazione sperimentale diretta dell'effettivo rapporto alveolare BAC/BrAC non sia possibile, numerosi studi, come indicato dal perito, mostrano le significanti variazioni e discordanze legate al fattore di conversione dell'aria del "polmone profondo", ossia del campione ottenuto dopo la classica procedura durante la quale l'ufficiale ordina al guidatore di soffiare (a lungo e con forza).
Una serie di esperimenti eseguiti mostrano come i singoli fattori di conversione vadano da un minimo di 1004/1 fino a un massimo di 7289/1, mentre le rispettive medie sono comprese tra 1307/1 e 3478/1. Nell'ambito di questo range, l'Italia ha fissato il rapporto di conversione a 2300/1.
Tuttavia, spiega la sentenza, questo fattore di conversione non solo varia da individuo a individuo, ma anche nello stesso individuo da momento a momento. In particolare, esso rimane al di sotto del valore di 2100/1 durante la fase di assorbimento dell'alcol e lo supera durante la fase di eliminazione.
Ancora, osserva il Tribunale, molte delle condizioni necessarie all'applicazione della legge di Henry non possono sempre ritenersi rispettate nell'ambito degli esami eseguiti sul conducente. Il valore del fattore di conversione (2100/1 o 2300/1 per l'Italia) è stato determinato da un esperimento eseguito con alcol e acqua ad una temperatura costante di 34°C. Tuttavia, "l'alcol differisce dall'acqua e la temperatura dei sangue negli alveoli varia da 35.8°C a 37.2°C.
Questo intervallo può ancora dilatarsi a seguito di ipertermia o ipotermia dovuta a febbre, infezioni, esercizio fisico, uso di medicine, ecc. Un'ulteriore incertezza nasce dalla presunzione che il soggetto a cui e stato esaminato il fiato sia in fase di post-assorbimento dell'alcol".
Alcolemia: esiste una misura scientificamente corretta e certa?
Tali considerazioni inducono a ritenere che il rapporto di conversione adottato, seppur legittimo sulla base dei dati riportati, non rappresenti correttamente la situazione personale del conducente a cui vi è sottoposto, in quanto "il risultato può dipendere da condizioni personali e variabili che non costituiscono una costante scientifica indubitabile, ma che può presentare anomalie e risultati fuorvianti con conseguente inattendibilità del dato emergente dallo strumento".
Il parametro di conversione riguarda non lo strumento in sé, ma quanto legislativamente stabilito e non consente con chiarezza l'effettiva precisione del risultato dato dall'etilometro. E questo emerge ancor più chiaramente se si pensa che, in Italia, il fattore di conversione è 2300/1, mentre in Francia e Regno Unito è pari a 2100/1 e in Svizzera a 2000/l.
Pertanto, anche se il rapporto di conversione si colloca nel range medio, per il Tribunale "non vi è dubbio che questo comporti un'evidente anomalia che fa ritenere che lo stesso non sia una misura scientificamente corretta e certa dell'alcolemia con conseguente inattendibilità del dato". Tale conclusione conduce a ritenere inutilizzabile il dato acquisito e alla conseguente assoluzione dell'imputato per mancanza della prova della sussistenza del reato.
Le verifiche effettuate dal CSRPAD
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Il magistrato veneto condivide anche l'affermazione del perito in merito alle verifiche effettuate dal CSRPAD, ovvero l'affermata assenza di documentazione in merito a quelle effettuate dallo stesso in base al D.M. n. 196/1990.
Sebbene nessuna norma obblighi specificatamente il Centro a mantenere documentazione delle operazioni di verifica effettuate, ai sensi del decreto suddetto, il libretto metrologico "deve riportare l'identificazione dell'etilometro ed è destinato a ricevere menzione delle operazioni e risultati dei controlli regolamentari relativi allo strumento se del caso, delle riparazioni effettuate".
La documentazione dei controlli svolti costituisce elemento essenziale per permettere a chiunque vi abbia interesse di procedere alla verifica di quanto svolto da una P.A., a prescindere dal fatto che una norma imponga tale onere, questo in particolar modo nei casi in cui le prove effettuate investano indirettamente o direttamente la responsabilità penale di un soggetto. A tal fine, non si ritiene sufficiente la mera compilazione del libretto metrologico se difetta di correttezza, come avvenuto nel caso di specie.
La sentenza richiama la Circolare n. 87/1991 del Ministero dei Trasporti che prevede che le prove primitive e periodiche vengano effettuate dal Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli e Dispositivi (C.S.R.P.A.D.) di Roma e dai Centri Prova Autoveicoli della Motorizzazione Civile all'uopo attrezzati.
Si richiede poi ai Centri Prova di conservare la documentazione delle prove effettuate e di farne un resoconto mensile al CSRPAD. Alla luce delle indicazioni ministeriali non si comprendere perché i CPA sarebbero tenuti a conservare la documentazione delle prove effettuate mentre il CSRPAD ne sarebbe esonerato.
Irregolarità nella verifica primitiva
Nel caso in esame, osservando il libretto metrologico acquisito del modello di etilometro utilizzato, emergono una serie di irregolarità nella verifica primitiva in quanto i valori riportati risultano del tutto al di fuori degli intervalli e scostamenti indicati dall'allegato al D.M. n. 196/1990.
I valori emersi appaiono al sotto il limite di tolleranza indicata e, quindi, non dovevano essere avallati e l'apparecchio sarebbe dovuto essere ritirato, cosa mai avvenuta. Per il magistrato tale irregolarità inficia a maggior ragione le misure eseguite in seguito, facendo dubitare della correttezza ed effettività delle verifiche e sull'attendibilità delle misurazioni effettuate proprio da quell'apparecchio. Tale inattendibilità, sommata alle perplessità di cui sopra, fanno ritenere inattendibile la misurazione effettuata nel caso di specie.
Si ringrazia il consulente tecnico investigativo Giorgio Marcon per l'invio del provvedimento
Data: 23/07/2021 06:00:00Autore: Lucia Izzo