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Rimborso anticipato finanziamento: cosa cambia con la nuova legge

Il decreto sostegni bis ha modificato l'art. 125 sexies TUB, ponendo fine al contenzioso sui rimborsi dei prestiti ma secondo alcuni aggirando la sentenza Lexitor


Decreto sostegni bis e novità legislative sulla sentenza Lexitor

Con voto di fiducia il Senato ha approvato la legge di conversione del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Sostegni – bis) che, nel testo varato dalla Camera, aveva introdotto importanti novità sul fronte dei rimborsi anticipati dei finanziamenti ai consumatori.

I fatti

La Corte di Giustizia UE (causa “Lexitor” C-383/2018), aveva riconosciuto al consumatore il diritto alla riduzione di “tutti i costi” del credito, con burrascosi effetti su una disciplina nazionale che aveva nel limitato il diritto al rimborso ai soli oneri legati alla vita residua del contratto (c.d. recurring), escludendolo per quelli maturati anticipatamente (c.d. up-front).

Il legislatore ha dunque introdotto, dando seguito a parte della giurisprudenza (Tribunale di Napoli, sentenza del 22 novembre 2019 n. 10489; Tribunale di Monza, sentenza del 22 novembre 2019 n. 2573; Tribunale di Napoli, sentenza del 10 marzo 2020 n. 2391), l’art. 11-octies del “Sostegni bis” che rubrica la riformulazione dell’art. 125 sexies TUB.

A dirimere il contenzioso tra consumatori ed istituti di credito e finanziarie, circa l'applicabilità immediata dei principi espressi dai Giudici europei (con conseguente onere per gli enti finanziatori, chiamati eventualmente a rimborsare costi già definitivamente incamerati in bilancio come “up-front”, o già corrisposti in favore della rete distributiva), il comma 2 del richiamato art. 11-octies laddove si afferma: ”«2. L’articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti».

La nuova normativa

La nuova normativa e gli effetti della sentenza “Lexitor” si applicheranno così soltanto ai nuovi contratti.

Sul punto è aperto il dibattito fra chi accoglie favorevolmente l’intervento normativo, che ha il pregio di risolvere il crescente contenzioso contro banche e finanziarie inerente il rimborso dei prestiti e chi ritiene invece che la nuova formulazione dell’art.125 sexies del TULB abbia dei non velati profili di incostituzionalità poiché aggira la sentenza UE su Lexitor . "

Avv. Antonio Sansonetti, patrocinante in Cassazione, esperto in diritto bancario

email: avv.sansonettiantonio@gmail.com

tel.: 339.4008533

Data: 27/07/2021 11:00:00
Autore: Antonio Sansonetti