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Il diritto alla libertà

Non uno, ma tanti i diritti alla libertà contemplati dalla Costituzione, dalla Cedu e dalla Dichiarazione Internazionale dei diritti umani


Diritto alla libertà: cosa si intende

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Più che di diritto alla libertà è più corretto parlare di tanti diritti di libertà riconosciuti e tutelati dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'uomo e dalla nostra Carta Costituzionale.

La libertà è infatti, come diceva Montesquieu "quel bene che ti fa godere di ogni altro bene", ma è anche "il diritto di fare ciò che le leggi permettono".

Non c'è libertà infatti in assenza di regole perché la libertà del singolo ha sempre come limite la libertà degli altri.

Vediamo quindi quali sono i principali diritti di libertà e cosa prevedono al riguardo l'ordinamento interno, quello comunitario e quello internazionale.

La libertà personale

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"La libertà personale é inviolabile", questo recita il primo comma dell'art. 13 della Costituzione, che nei commi successivi prevede limiti specifici per quelle procedure tipiche del procedimento penale che consistono nell'ispezione, nella perquisizione personale, nell'applicazione di forme restrittive della libertà personale fino a quelle più limitanti della detenzione e della carcerazione preventiva.

Parimenti l'art. 5 della Cedu riconosce il diritto di libertà e alla sicurezza, prevedendo che della libertà individuale si può essere privati solo nei casi e modi previsti dalla legge, che vengono elencati in dettaglio nello stesso articolo e che per molti versi ricalcano, nel contenuto, alcuni punti del precedente articolo della Costituzione.

La formula più significativa della libertà personale è però quella sancita dalla Dichiarazione Universale dei diritti umani, che nel preambolo anticipa che "il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo", all'art. 1 dispone che: "Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti" e all'art. 5 inquadra la libertà come un vero e proprio diritto.

Lo conferma l'articolo successivo, che vieta ogni forma di schiavitù, servitù e tratta, così come l'art. 9, che vieta ogni forma arbitraria di arresto, detenzione ed esilio.

Uguaglianza e libertà

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La libertà quindi, per la Dichiarazione dei diritti umani è uguale per tutti "senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione."

Concetto ripreso dalla nostra Costituzione, che all'art. 3 sancisce l'impegno della Repubblica nel "rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese."

Libertà del domicilio

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Anche il proprio domicilio non può essere violato, sono infatti vietate sia le ispezioni, che le perquisizioni e i sequestri, se non nei soli casi e modi previsti dalla legge e in ogni caso nel rispetto delle stesse garanzie previste per la tutela della libertà personale.

Il domicilio è tutelato anche dall'art. 8 della CEDU con questa formulazione "Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza."

Anche in questo caso sono vietate tutte quelle forme d'ingerenza che rischiano di pregiudicare l'esercizio di questo diritto, tranne nei casi e nei modi, naturalmente, previsti dalla legge.

Libertà della corrispondenza

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Inviolabile anche la libertà della corrispondenza, che può essere limitata per la nostra Costituzione solo con atto motivato dell'autorità giudiziaria e con le garanzie previste dalla legge.

Libertà di circolazione

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La libertà di circolazione, disciplinata dall'art. 16 della Carta Costituzionale, che prevede anche quella di uscire e rientrare nel territorio della Repubblica, contempla anche quella di soggiorno. Essa può subire limitazioni solo per ragioni sanitarie e di sicurezza, non per motivi politici.

Ricalca pressoché la stessa formulazione di questo articolo, l'art. 13 della Dichiarazione dei Diritti Umani, che riconosce a ogni individuo la libertà di movimento e di residenza all'interno dei confini dello Stato, così come quella di varcare i confini del proprio paese e farvi ritorno.

Libertà di riunione

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La libertà o diritto di riunione prevede la possibilità per i cittadini di riunirsi in modo pacifico, senza fare ricorso all'uso delle armi. Se la riunione avviene in un luogo aperto al pubblico non serve alcuna autorizzazione, ma se avviene in un luogo pubblico allora è necessario informare le autorità che possono vietare il ritrovo se sussistono motivi di sicurezza o pericolo per l'incolumità dei soggetti. Questa la previsione costituzionale.

Libertà di associazione

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La libertà di associarsi è libera e non richiede alcuna autorizzazione se le finalità non sono vietate dalla legge. A essere vietate infatti sono solo le associazioni che nascono, anche in forma segreta, per perseguire finalità politiche.

La Cedu contempla la libertà di riunione e di associazione all'art. 11, che contempla anche quello di costituire sindacati o di aderire agli stessi per la difesa dei propri diritti. Anche in questo caso le uniche restrizioni consentite sono quelle previste dalla legge per tutelare l'ordine, la sicurezza, la prevenzione dei reati, la salute pubblica e quella morale.

L'art 20 della Dichiarazione dei diritti umani riconosce il diritto di riunione e associazione purché pacifici, ma riconosce anche la libertà di non fare parte di un'associazione.

Libertà religiosa

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A ogni individuo è riconosciuta la libertà di professare la propria religione sia individualmente che in forma collettiva e anche di farne propaganda, purché si rispettino i limiti del buon costume.

Molto simile l'interpretazione della libertà religiosa contenuta nell'art. 18 della Dichiarazione dei diritti umani, che contempla, accanto a questa, le libertà di pensiero e di coscienza, che comprendono al loro interno "la libertà di cambiare religione o di credo e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti."

Libertà di pensiero ed espressione

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Probabilmente la forma principale di libertà che caratterizza ogni paese civile è proprio quella di esprimere il proprio pensiero con tutti i mezzi a disposizione, ossia con la parola, con lo scritto e con qualsiasi altro mezzo di diffusione, che può essere rappresentato dall'arte, dal cinema, dalla radio, dalla stampa e dalla televisione. Mezzi di diffusione di massa, che con l'avvento delle nuove tecnologie, comprendono anche i social network, i video, i siti, i blog e tutto quello che contribuisce alla diffusione delle idee e dei pensieri.

L'art. 21 della nostra Costituzione prevede che il limite principale a questa libertà è rappresentato dal buon costume, concetto che muta nel tempo in base a quello che è il comune sentire nel momento storico specifico.

La libertà di espressione è contemplata anche dall'art. 10 della CEDU, che include quella di opinione e quella di ricevere e comunicare idee senza ingerenze da parte dell'autorità e senza confini. Anche in questo caso però "L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge" con l'obiettivo di tutelare la sicurezza nazionale, l'integrità territoriale, la pubblica sicurezza, la difesa dell'ordine, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, la protezione della reputazione o dei diritti altrui, d'impedire la divulgazione di informazioni riservate e di garantire infine l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.

La formulazione dell'art. 19 della Dichiarazione dei diritti umani sulla libertà di pensiero appare più scarna e lineare. Esso prevede solo che "Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere."

Formulazione onnicomprensiva della Dichiarazione dei diritti umani

Alcune delle libertà sopra descritte sono riunite nella dichiarazione dei diritti umani nel solo articolo 12, il quale dispone che "Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni."

Libertà d'iniziativa economica privata

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Una libertà fondamentale prevista dall'art. 41 della nostra Costituzione è anche quella d'iniziativa economica privata, anche se non è possibile svolgerla in danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.

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Data: 08/08/2021 06:00:00
Autore: Annamaria Villafrate