Ordinanza ingiunzione annullata per carenza di potere del viceprefetto aggiunto
Il Giudice di Pace di Lodi annulla l'ordinanza ingiunzione sottoscritta dal vice prefetto aggiunto in assenza di delega espressa rilasciatagli dal Prefetto in data anteriore al provvedimento
- Ordinanza-ingiunzione e carenza di potere del viceprefetto aggiunto
- Attribuzioni del funzionario prefettizio
- Conferimento di delega prima dell'emissione del provvedimento
- Ordinanza-ingiunzione annullata
Ordinanza-ingiunzione e carenza di potere del viceprefetto aggiunto
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Va annullata l'ordinanza-ingiunzione prefettizia sottoscritta dal viceprefetto aggiunto se manca una delega espressa rilasciata a quest'ultimo dal Prefetto in data anteriore all'emissione del provvedimento. Questi, infatti, a differenza del viceprefetto vicario (la cui investitura deriva direttamente dalla legge), non può emettere il provvedimento in assenza di espressa delega
Lo ha chiarito il Giudice di Pace di Lodi in una sentenza resa il 30 luglio 2021 (sotto allegata) accogliendo l'opposizione a ordinanza ingiunzione promossa dal ricorrente, vittoriosamente assistito dall'Avv. Roberto Iacovacci, contro il Prefetto di Lodi. In particolare, parte ricorrente evidenzia come il provvedimento impugnato sia stato sottoscritto dal viceprefetto, ma che nessuna delega a favore di tale soggetto era stata depositata.
Attribuzioni del funzionario prefettizio
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Sul punto, il giudicante evidenzia come delle attribuzioni e dello svolgimento dei compiti dei funzionari della carriera prefettizia con qualifica di viceprefetto e di viceprefetto aggiunto se ne occupi espressamente l'art. 14 del d.lgs. n. 139/2000, in materia di "Attribuzioni del funzionario prefettizio".
In particolare, la norma suddetta prevede espressamente che i viceprefetti e i viceprefetti aggiunti "adottano i provvedimenti e le iniziative connessi all'espletamento dei servizi d'istituto nell'ambito delle aree funzionali cui sono preposti, nonché i provvedimenti ad essi delegati"
Pertanto, precisa il magistrato onorario, occorre verificare "le aree funzionali cui sono preposti" i predetti funzionari in quanto dall'attribuzione di una specifica area discende la validità dei relativi "provvedimenti ad essi delegati".
In altre parole, si legge nel provvedimento, si deve "identificare la funzione delegata al soggetto sottoscrittore dell'atto perché da detta funzione discende il potere di adottare i provvedimenti e le iniziative connessi all'espletamento dei servizi d'istituto nell'ambito delle aree funzionali cui sono preposti, nonché i provvedimenti ad essi delegati".
Conferimento di delega prima dell'emissione del provvedimento
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Nonostante la generale presunzione di legittimità dell'atto amministrativo, nel caso in esame, a fronte delle contestazioni sollevate da parte ricorrente, si rende necessario, da un punto di vista probatorio, che la Prefettura resistente dimostri il conferimento di delega, a favore del funzionario sottoscrittore dell'ordinanza, alla gestione dell'area funzionale alla quale l'ordinanza in esame inerisce.
L'ordinanza prefettizia, spiega il Giudice di Pace, può essere emessa dal vice prefetto vicario anche senza l'espressa menzione delle regioni che hanno determinato l'impedimento del Prefetto e senza espressa delega, in quanto l'investitura vicaria deriva direttamente dalla legge (cfr. art. 34 DPR 748/72).
Al contrario, lo stesso provvedimento non può essere emesso dal viceprefetto aggiunto se non in presenza di espressa delega a quest'ultimo rilasciata dal Prefetto in data anteriore all'emissione del provvedimento.
Ordinanza-ingiunzione annullata
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Nel caso in esame, l'ordinanza impugnata non è stata emessa dal viceprefetto vicario e agli atti non vi è prova neppure che al viceprefetto aggiunto, che ha sottoscritto il provvedimento de quo, sia stata conferita, in epoca anteriore apposita delega. Sul punto, nonostante le specifiche doglianze in ricorso, neppure l'autorità resistente ha fornito adeguata prova.
Poiché all'udienza nessuno è comparso, il giudice richiama la decisione della Corte Costituzionale n. 507/93, fatta propria dalla Corte di Cassazione (cfr. n. 11664/2010) secondo qui, stante la mancata comparizione del ricorrente, il giudice non può convalidare il provvedimento ex art. 23 della L. 689/81 nei casi in cui "l'amministrazione irrogante abbia omesso il deposito dei documenti di cui allo stesso art. 23, comma 2".
Considerato che i motivi del gravame dedotti escludono, inoltre, la palese infondatezza del ricorso, da un lato, ed evidenziano, dall'altro, la verosimile illegittimità del provvedimento impugnato (in particolare sotto il profilo della mancata prova dei poteri in capo al funzionario sottoscrittore) il Tribunale annulla l'ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto.
Si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon per l'invio del provvedimento
Data: 10/08/2021 06:00:00Autore: Lucia Izzo