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Monografia giuridica sul green pass

Monografia giuridica sul Green Pass, esegesi normativa sul green pass, il confronto tra il diritto europeo e quello nazionale


Green Pass: excursus normativo e contraddizioni intrinseche

Facciamo chiarezza sul Green Pass italiano perché, recentemente, si leggono tante informazioni sbagliate e disattente.

Andiamo con ordine cercando di essere sintetici perché le norme da esaminare sono molto confuse e profondamente tecniche.

L’excursus che seguirà ci permetterà di comprendere, chiaramente, la portata del green pass (d’ora GP) e le sue intrinseche contraddizioni.

Il D.L. 22 aprile 2021 n. 52 (convertito in L. 17 giugno 2021 n. 87) e modificato dal D.L. 23 luglio 2021 n. 105, per quanto qui ci interessa, ha stabilito che:

SPOSTAMENTI CON E SENZA GP

Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa sono consentiti a chi non possiede il green pass, solo per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o per motivi di salute, nonché per il rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione; invece, per chi possiede il green pass, lo spostamento è libero senza limitazioni e motivazioni.

ACCOMPAGNATORI IN STRUTTURE SANITARIE

L’art. 2-bis (quando in un articolo di legge si aggiunge la numerazione romana, significa che è una norma nuova rispetto all’originale che è stata introdotta da un altro atto di legge) consente di accedere nelle strutture sanitarie.

Gli accompagnatori di pazienti non affetti da COVID-19 e disabili con gravità (L. n. 104/92, art. 3, co. 3), possono entrare solo se muniti del GP, ma debbono permanere nelle sale di attesa, sia al pronto soccorso che in ogni servizio.

Chi accompagna i disabili con gravità, come sopra, possono anche entrare nei servizi di assistenza.

Il Ministero della Salute emanerà disposizioni per individuare l’apposita figura sanitaria che avrà il precipuo compito di comunicare con i familiari, non in possesso del GP, che vogliono ricevere informazioni sul proprio familiare ricoverato.

La struttura potrà disporre di strumenti tecnologici per videochiamare i familiari, ma per tale strumentazione, aggiunge la norma, non verranno erogati fondi (si potrà attuare solo se avanzano fondi intraospedalieri).

Le persone residenti (assistite) presso le RSA, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e no, strutture residenziali socioassistenziali e altre strutture residenziali, potranno uscire dalle stesse, temporaneamente, solo se muniti di GP, altrimenti dovranno rimanere confinate all’interno senza possibilità di uscire neppure per andare a trovare i familiari o partecipare a matrimoni, funerali, ecc.

FUNZIONE DEL GP

All’art. 3 si legge che i provvedimenti di cui all’art. 2, co. 2 del D.L. n. 19/2020, individuano i casi nei quali le certificazioni verdi COVID-19, consentono di derogare a divieti di spostamento da e per l’estero o a obblighi di sottoporsi a misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.

L’art. 2, co. 2 indicato dal D.L. 25 marzo 2020 n. 19, conferisce al Ministero della Salute, poteri regolamentari sull’uso del GP.

Quindi cosa afferma il combinato disposto dei due D.L.? Che il Ministro della Salute può consentire, a chi possiede la GP, di recarsi all’estero, di tornare in Italia e di evitare la quarantena.

Non si parla ancora di limitazioni dei servizi pubblici (ristoranti, ecc.).

RILASCIO ED USO DEL GP

All’art. 9 si individuano i 3 requisiti richiesti per il rilascio della certificazione verde COVID-19 (chiamata Green Pass):

1 - lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2;

2 - la guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2;

3 - l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2.

Il test antigenico, però, non può essere utilizzato a casa, ma deve essere effettuato da operatori sanitari in un centro riconosciuto dall’autorità sanitaria (es. farmacie).

La GP ha una validità di 9 mesi (dalla seconda dose di vaccino) solo se si completa la vaccinazione (2 dosi), ma viene rilasciata alla prima dose con validità dal 15° giorno dalla prima dose fino all’appuntamento per la seconda dose, ma se rilasciata per guarigione ha validità di 6 mesi mentre per test negativo 48 ore.

Su richiesta dell’interessato verrà rilasciato in formato cartaceo o digitale.

Se l’interessato si è vaccinato, la GP verrà rilasciata dall’hub vaccinale, se invece è guarito, verrà rilasciata dalla struttura che ha effettuato il ricovero, ma se il paziente è guarito in casa, allora verrà rilasciata dal medico di base.

Una nuova reinfezione da SARS-CoV-2 annulla la GP, anche se si è vaccinati, e si ricomincia daccapo come se si trattasse della prima infezione e si applica la regola del ricovero e non della vaccinazione.

Le GP estere sono valide solo se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Il GP può essere utilizzato esclusivamente per gli spostamenti all’estero e interni, tra zona gialla e rossa, nonché per l’accesso a vista di familiari ospitati in strutture di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque in tutte le strutture residenziali (art. 1bis, D.L. 1° aprile 2021 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021 n. 76) e per quanto stabilito dall’art. 9-bis ovvero l’accesso in zona bianca per i servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso; gli spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso; sagre e fiere, convegni e congressi; centri termali, parchi tematici e di divertimento; centri culturali, centri sociali e ricreativi limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò e concorsi pubblici.Queste regole si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, se consentite da specifici provvedimenti adottati zona per zona.

Non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla

base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Quanto ho esposto in questo sottotitolo, si applica ove compatibile con i Regolamenti (UE) 2021/953 e 2021/954 del 14 giugno 2021.

VERIFICA DEL GP DA PARTE DEI COMMERCIANTI

L’art. 9bis del D.L. in esame, afferma che i titolari o i gestori dei servizi e delle attività devono verificare il possesso del GP.

Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal D.P.C.M. e il Ministro della salute, con propria ordinanza può definire eventuali misure necessarie per l’attuazione dell’obbligo di verifica.

PUNIZIONI PER TUTTI

L’art. 13 stabilisce le sanzioni in un dedalo di rinvii che, per quanto ci interessa, fa riferimento all’art. 4 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19.

Il problema è che tale rinvio è generico in quanto l’art. 4 prevede 9 fattispecie sanzionatorie e, quindi, non si comprende a quale si riferisca il rinvio.

Comunque, chi usa i servizi destinati ai possessori di GP non avendone titolo e i commercianti che non verificano il possesso del GP, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento da 400 a 1000 euro, se la fattispecie da applicare è quella ordinaria del comma 1.

Il rinvio che effettua la norma all’art. 2, co. 2bis, D.L. 16 maggio 2020 n. 33, ha solo la funzione di destinare i proventi delle sanzioni o allo Stato o alle Regioni, Comuni e Province, a seconda di quale corpo di polizia faccia parte il verbalizzante.

C’è però un’aggravante, la recidiva: i commercianti sanzionati due volte, ma in giorni diversi (non si determina il periodo di cadenza) perché non hanno verificato il possesso del GP, alla terza sanzione subiranno anche chiusura dell’esercizio o dell’attività da uno a dieci giorni.

Inoltre, per l’impiegato che falsificherà il GP, verranno contestati i reati di falsità materiale del pubblico ufficiale per gli atti pubblici (476 C.P.) e in certificati (477 C.P.), che ritengo un errore del legislatore perché l’art. 477 (reato specifico) assorbe il 476 (reato generico) e parimenti per la falsità ideologica (artt. 479 e 480 C.P., dove il 480 assorbe il 479).

Stessa sorte per l’interessato che falsifica, ex se, il GP, punibile ex art. 482 C.P. (falsità del privato).

Incredibile che il D.L. preveda anche l’imputazione per l’art. 489 C.P. (falsità privata in foglio firmato in bianco), nonostante la norma sia stata abrogata nel 2016 (art. 1, co. 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2016 n. 7).

Comunque, non vi stupite, accade costantemente.

VALIDITA’ LEGISLATIVA DEL GP

Tutte le norme, che abbiamo finora esaminato, sono temporanee perché urgenti e non possono prescindere dalla normativa comunitaria perché gli Stati membri si sono impegnati a unificare le strategie antiCovid-19 per non creare sperequazioni tra territori più controllati e quelli meno controllati, così da garantire lo stesso diritto alla salute a tuti i cittadini comunitari.

Ciò significa che l’Italia può legiferare con competenza concorrente cioè fino a quando la legislazione europea non emani un atto che regoli la materia sul GP (esattamente come avviene tra Stato e Regioni).

Quindi, l’Europa dovrà regolare le certificazioni interoperabili (cioè valide in tutto il territorio UE), al fine di agevolare la libera circolazione all’interno dell’Unione Europea durante la pandemia di COVID-19.

L’allegato 1 al D.L. 22 aprile 2021 n. 52 disegna un modello di GP in formato cartaceo (si ribadisce che è l’interessato a scegliere se vuole il cartaceo o il digitale e non il medico o il farmacista certificatore).

Il GP deve essere redatto come segue, secondo che sia vaccinale, di guarigione o da test:

ART. 9 D.L. 52.21 – CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 (GP)

Certificazione verde COVID-19 di avvenuta vaccinazione:

Cognome e nome

Data di nascita

Malattia o agente bersaglio: COVID-19

Tipo di Vaccino

Prodotto medico vaccinale (codice AIC e denominazione del vaccino)

Produttore o titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del vaccino

Numero della dose effettuata e numero totale di dosi previste per l’intestatario del certificato

Data dell’ultima somministrazione effettuata

Stato membro di vaccinazione

Struttura che detiene il certificato

Identificativo univoco del certificato

Certificazione verde COVID-19 di guarigione:

Cognome e nome

Data di nascita

Malattia o agente bersaglio che ha colpito il cittadino: COVID-19

Data del primo test positivo

Stato membro in cui è' stata certificata l’avvenuta guarigione

Struttura che ha rilasciato il certificato

Validità del certificato dal ... al:

Identificativo univoco del certificato

Certificazione verde COVID-19 di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo:

Cognome e nome

Data di nascita

Malattia o agente bersaglio: COVID-19

Tipologia di test effettuato

Nome del test

Produttore del test

Data e orario della raccolta del campione del test

Data e orario del risultato del test

Risultato del test

Centro o struttura in cui è stato effettuato il test

Stato membro in cui è effettuato il test

Struttura che detiene il certificato

Identificativo univoco del certificato.

Tutto perfetto, ma il Governo si era dimenticato degli esentati dalla vaccinazione che correggerà con una Circolare ministeriale.

Poco dopo, il Parlamento e il Consiglio Europeo, delibera il Regolamento UE n. 953 (e il 954 che poco ci interessa se non per alcuni principi ivi contenuti) del 14 giugno 2021 che sostituisce, nelle parti incompatibili, il D.L. n. 52.21 appena esaminato.

Vediamo cosa stabilisce l’Europa sul GP, ma si ricorda che la bozza del presente regolamento è stata trasmessa anche al Governo italiano che l’ha votata e accettata e, perciò, lo vincola in tutti i suoi elementi, come prevede l’art. 288 TFUE:

UE 953.21

PREMESSE CHE REGOLANO IL GP

Si devono conciliare il diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (Direttiva 2004/38/CE – 29 aprile 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) e il diritto alla sicurezza e alla salute inerente la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di portata internazionale del 30 gennaio 2020 da parte del direttore generale dell’OMS, concernente la propagazione mondiale del coronavirus della sindrome respiratoria acuta grave 2 (SARS-CoV-2), che provoca la malattia da coronavirus 2019 (COVID-19), avvenuta . L'11 marzo 2020l'OMS ha reso una valutazione che qualifica la COVID-19 come pandemia.

In conformità del diritto dell’Unione, l’Italia può limitare il diritto fondamentale alla libera circolazione per motivi di sanità pubblica. Tutte le restrizioni alla libera circolazione delle persone all’interno dell’Unione attuate per limitare la diffusione del SARS-CoV-2, dovrebbero basarsi su motivi specifici e limitati di interesse pubblico, vale a dire la tutela della salute pubblica, come sottolineato nella raccomandazione (UE) 2020/1475.

L’Italia può applicate tali limitazioni, solo conformemente ai principi generali del diritto dell’Unione, secondo i principi di proporzionalità e non discriminazione.

Ciò significa che tutte le misure adottate dovrebbero essere strettamente limitate nella portata e nel tempo e non dovrebbero andare al di là di quanto strettamente necessario per tutelare la salute pubblica.

Le misure attuate dall’Italia devono essere coerenti con le misure adottate dall’Unione per garantire la circolazione libera e ininterrotta delle merci e dei servizi essenziali nel mercato interno, compresa la libera circolazione di forniture mediche e personale medico e sanitario.

In base alle evidenze mediche attuali e tuttora in evoluzione, le persone vaccinate o che hanno avuto di recente un risultato negativo a un test per la COVID-19 e le persone che sono guarite dalla COVID-19 nei sei mesi precedenti, sembrano comportare un rischio ridotto di contagiare altre persone con il SARS-CoV-2.

ATTENZIONE

Il Regolamento UE 953.21 attesta quanto segue, anche se è confutato dall’evidenza scientifica e dalle stesse case farmaceutiche dei vaccini:

La libera circolazione delle persone che, secondo solidi dati scientifici, non costituiscono un rischio significativo per la salute pubblica, per esempio perché sono immuni da SARS-CoV-2 e non possono trasmetterlo, non dovrebbe essere soggetta a restrizioni, poiché queste ultime non sarebbero necessarie a conseguire l’obiettivo di tutelare la salute pubblica. Qualora la situazione epidemiologica lo consenta, tali persone non dovrebbero essere soggette a restrizioni aggiuntive alla libera circolazione connesse alla pandemia di COVID-19, come i test per motivi di viaggio per l’infezione da SARS-CoV-2 o la quarantena o l’autoisolamento per motivi di viaggio, a meno che tali restrizioni aggiuntive, sulla base degli ultimi dati scientifici a disposizione e in linea con il principio di precauzione, non siano necessarie e proporzionate allo scopo di tutelare la salute pubblica e non siano discriminatorie.

La previsione regolamentare che ritiene totalmente immuni i vaccinati è pura utopia.

La Circolare del Ministero della Salute italiano (CTS 0010154-15/03/2021-DGPRE-DGPRE-P), riporta un’importante dichiarazione del Comitato Tecnico Scientifico che si rivela opposta a quella riportata nel regolamento: “In conclusione, ogni lavoratore, inclusi gli operatori sanitari, anche se ha completato ii ciclo vaccinale, per proteggere sé stesso, gli eventuali pazienti assistiti, i colleghi, nonché i contatti in ambito familiare e comunitario, dovrà continuare a mantenere le stesse misure di prevenzione, protezione e precauzione valide per i soggetti non vaccinati, in particolare osservare il distanziamento fisico (laddove possibile), indossare un’appropriata protezione respiratoria, igienizzarsi o lavarsi le mani secondo procedure consolidate. Gli operatori sanitari, così facendo, proteggeranno anche soggetti particolarmente fragili, quali i pazienti o gli assistiti nelle strutture sanitarie. È evidente che tutte le misure di prevenzione, protezione e precauzione devono essere applicate in maniera scrupolosa anche al di fuori dell'orario lavorativo. Inoltre, ogni lavoratore/operatore sanitario dovrà, comunque, seguire scrupolosamente le indicazioni del proprio datore di lavoro e continuare a aderire a eventuali programmi di screening dell’infezione. Una persona vaccinata con una o due dosi deve continuare a osservare tutte le misure di prevenzione quali il distanziamento fisico, l’uso delle mascherine e l’igiene delle mani, poiché, come sopra riportato, non è ancora noto se la vaccinazione sia efficace anche nella prevenzione dell’acquisizione dell’infezione e/o della sua trasmissione ad altre persone. Questo ancor più alla luce dell’attuale situazione epidemiologica che vede la comparsa e la circolazione di nuove varianti virali, che appaiono più diffusive rispetto al virus circolante nella prima fase della pandemia e per le quali la protezione vaccinale potrebbe essere inferiore a quella esercitata rispetto al ceppo virale originario”.

GP SOLO SE LA VACCINAZIONE FUNZIONA

Il Regolamento UE 953.21, alla premessa n. 10, stabilisce che il GP debba essere armonizzato fra tutti i Paesi dell’Unione e che un certificato comune di vaccinazione è auspicabile, solo una volta che vi siano sufficienti prove scientifiche che le persone vaccinate non trasmettono il SARS-CoV-2!

Ma le prove scientifiche dimostrano che i vaccinati continuano ad infettare esattamente come i non vaccinati.

Il punto 10 e 13 del Regolamento, afferma che le deroghe alle restrizioni sulla circolazione, devono essere giustificate da prove scientifiche che la vaccinazione impedisce la trasmissione virale: “Sebbene lasci impregiudicata la competenza degli Stati membri nell’imporre restrizioni alla libera circolazione, in conformità del diritto dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe contribuire ad agevolare la graduale revoca di tali restrizioni in modo coordinato, in particolare per le persone vaccinate, nella misura in cui le evidenze scientifiche sugli effetti della vaccinazione anti COVID-19 diventino disponibili in maggior misura e mostrino in maniera coerente che la vaccinazione contribuisce a interrompere la catena di trasmissione.

GP SERVE AD AIUTARE NON A LIMITARE

Al punto 14 si precisa che il GP non dovrebbe essere inteso come un’agevolazione o un incentivo all'adozione di restrizioni alla libera circolazione o di restrizioni ad altri diritti fondamentali, in risposta alla pandemia di COVID-19.

La verifica dei GP non dovrebbe comportare ulteriori restrizioni alla libertà di circolazione all’interno dell’Unione o restrizioni ai viaggi all’interno dello spazio Schengen.

È opportuno che continuino ad applicarsi le esenzioni dalle restrizioni della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19 previste dalla raccomandazione (UE) 2020/1475.

Cosa dispone la raccomandazione n. 1475/2020?

Per quello che qui ci interessa, la raccomandazione stabilisce dei principi inderogabili che regolano l’uso del potere nel controllo della libera circolazione dei cittadini e precisamente:

- il 30 gennaio 2020 il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato un’emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale concernente la propagazione mondiale del nuovo coronavirus che provoca la malattia da coronavirus 2019 (COVID-19). L’11 marzo 2020 l’OMS ha reso pubblica la sua valutazione secondo cui la COVID-19 aveva le caratteristiche per essere qualificata pandemia;

- sebbene gli Stati membri siano responsabili di decidere in merito alle misure più appropriate per tutelare la salute pubblica, tra cui ad esempio le prescrizioni in materia di quarantena o test, è opportuno garantire il coordinamento di tali misure, al fine di salvaguardare l’esercizio del diritto alla libera circolazione;

- tutte le restrizioni alla libera circolazione delle persone all’interno dell’Unione attuate per limitare la diffusione della COVID-19 dovrebbero basarsi su motivi specifici e limitati di interesse pubblico, vale a dire la protezione della salute pubblica. È necessario che tali limitazioni siano applicate nel rispetto dei principi generali del diritto dell’Unione, segnatamente la proporzionalità e la non discriminazione. Tutte le misure adottate non dovrebbero pertanto andare al di là di quanto strettamente necessario per tutelare la salute pubblica;

- le misure unilaterali in questo settore potrebbero causare gravi perturbazioni in quanto le imprese e i cittadini si trovano ad affrontare un’ampia gamma di misure divergenti e in rapida evoluzione. Ciò è particolarmente dannoso in una situazione in cui l’economia europea è già stata colpita duramente dal virus;

- per limitare le perturbazioni del mercato interno e della vita familiare durante la pandemia, i viaggiatori aventi una funzione o una necessità essenziale, quali lavoratori subordinati o autonomi che esercitano professioni critiche, lavoratori frontalieri, lavoratori del settore dei trasporti o fornitori di servizi di trasporto, marittimi e persone che viaggiano per motivi professionali o familiari imperativi, compresi i membri di famiglie transfrontaliere che viaggiano regolarmente, non dovrebbero essere tenuti a sottoporsi a quarantena;

- tali restrizioni dovrebbero essere revocate non appena la situazione epidemiologica lo consente.

IL GP NON DEVE DISCRIMINARE

Il punto 20 del Regolamento in esame stabilisce che il rilascio del GP non dovrebbe dar luogo a una discriminazione sulla base del possesso di una categoria specifica di certificato.

Perciò, considerando che il vaccino è fornito gratuitamente, così anche i tamponi, diretti a costituire base del GP, devono essere “a prezzi abbordabili”.

Cosa significa abbordabili?

Non è dato saperlo.

Comunque, il punto 36 precisa che è necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l’opportunità di essere vaccinate.

Pertanto, il possesso di un certificato di vaccinazione, o di un certificato di vaccinazione che attesti l'uso di uno specifico vaccino anti COVID-19, non dovrebbe costituire una condizione preliminare per l’esercizio del diritto di libera circolazione o per l’utilizzo di servizi di trasporto passeggeri transfrontalieri quali linee aeree, treni, pullman, traghetti o qualsiasi altro mezzo di trasporto. Inoltre, il presente regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati.

Per coloro che sono guariti dall’infezione da SARS-CoV-2, è opportuno che il certificato di guarigione sia rilasciato non prima di 11 giorni dopo la data in cui la persona è stata sottoposta per la prima volta a un test NAAT che ha prodotto un risultato positivo e che sia valido non più di 180 giorni.

Secondo l’ECDC, dati recenti dimostrano che malgrado la diffusione di SARS-CoV-2 vitale nel periodo compreso tra dieci e venti giorni dal manifestarsi dei sintomi, non vi sono studi epidemiologici convincenti che dimostrino la trasmissione del SARS-CoV-2 dopo dieci giorni.

La Commissione, quindi, dovrebbe avere il potere di modificare tale periodo sulla base degli orientamenti del comitato per la sicurezza sanitaria o dell’ECDC, ma attualmente ne è priva.

Gli Stati membri possono trattare i dati personali per altri fini se la base giuridica per il trattamento di tali dati ad altri fini, inclusi i relativi periodi di conservazione, è stabilita dalle legislazioni nazionali, che devono essere conformi alla normativa dell’Unione in materia di protezione di dati e ai principi di efficacia, necessità e proporzionalità, e dovrebbero contenere disposizioni che definiscono chiaramente l’ambito e la portata del trattamento, la finalità specifica in questione, le categorie di soggetti che possono verificare il certificato nonché le pertinenti garanzie per prevenire discriminazioni e abusi, tenendo conto dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati. Laddove il certificato venga utilizzato per scopi non medici, i dati personali ai quali viene effettuato l’accesso durante il processo di verifica non devono essere conservati, secondo le disposizioni del presente regolamento.

Il capo 62 del Regolamento, precisa che si debbano rispettare i diritti fondamentali e i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, tra cui il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto all’uguaglianza davanti alla legge e alla non discriminazione, la libertà di movimento e il diritto a un ricorso effettivo.

NORMATIVA EUROPEA SUL GP CHE SI IMPONE ALL’ITALIA – 953.21

Terminate le premesse che, comunque, costituiscono parte integrante del contenuto indicativo del Regolamento, esaminiamo i precetti (vincoli) che ci interessano e che si impongono all’Italia.

Articolo 3

I cittadini hanno il diritto di ricevere i certificati (GP) nel formato di loro scelta (cartaceo o digitale). Per ogni vaccinazione, risultato del test o guarigione è rilasciato un certificato distinto.

Il titolare ha diritto di chiedere il rilascio di un nuovo certificato (smarrito se cartaceo o non aggiornato).

ATTENZIONE: Il possesso del GP non costituisce una condizione preliminare per l’esercizio del diritto di libera circolazione.

Il rilascio del GP non comporta una discriminazione basata sul possesso di una specifica categoria di certificato.

Articolo 11

Fatta salva la competenza degli Stati membri di imporre restrizioni per motivi di salute pubblica, qualora accettino certificati di vaccinazione, certificati di test che attestano un risultato negativo o certificati di guarigione, gli Stati membri si astengono dall’imporre ulteriori restrizioni alla libera circolazione, quali ulteriori test in relazione ai viaggi per l’infezione da SARS-CoV-2 o la quarantena o l’autoisolamento in relazione ai viaggi, a meno che non siano necessarie e proporzionate allo scopo di tutelare la salute pubblica in risposta alla pandemia di COVID-19, anche tenendo conto delle prove scientifiche disponibili, compresi i dati epidemiologici pubblicati dall’ECDC sulla base della raccomandazione (UE) 2020/1475.

Il presente Regolamento si applica dal 10 luglio 2021 al 30 giugno 2022 ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Concludendo la disamina del Regolamento UE 953.21, possiamo attestare che il GP europeo NON RIGUARDA LE LIMITAZIONI CHE IL GOVERNO ITALIANO HA IMPOSTO A COLORO CHE NON POSSIEDONO IL GREEN PASS.

Il GP europeo riguarda, essenzialmente, la circolazione transfrontaliera all’interno dell’UE e non le restrizioni dei cittadini di un dato Paese.

Il Regolamento UE 954.21 si applica essenzialmente ai cittadini extraUE e quello che rileva, ai fini della presente trattazione, è quanto segue:

UE 954.21

Molti Stati membri hanno avviato o prevedono di avviare iniziative per il rilascio di certificati di vaccinazione anti COVID-19.

Tali certificati di vaccinazione, tuttavia, affinché possano essere usati efficacemente nel contesto degli spostamenti transfrontalieri all’interno dell’Unione (non per regolare l’accesso ai ristoranti), devono essere pienamente interoperabili, compatibili, sicuri e verificabili.

Occorre un approccio comune tra gli Stati membri per quanto riguarda il contenuto, il formato, i principi, le norme tecniche e il livello di sicurezza di tali certificati di vaccinazione (procedure armonizzate a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio).

Il Regolamento intende facilitare l’applicazione dei principi di proporzionalità e di non discriminazione per quanto riguarda le restrizioni agli spostamenti durante la pandemia di COVID-19, perseguendo nel contempo un livello elevato di protezione della salute pubblica.

Le restrizioni italiane sono frutto della sovranità governativa propria e, quindi, devono coincidere con i principi europei e costituzionali italiani.

D.L. N. 105/21 – ESONERI E USO DEL GP

Il Governo, quindi, si è svegliato una mattina ed ha detto: perché non facciamo il GP pure per le restrizioni interne? Ed ha partorito il D.L. 23 luglio 2021 n. 105.

Il D.L. 105/21 premette che il Presidente della Repubblica ha visto gli articoli 77 e 87 della Costituzione; gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione e l’articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie.

Non ha visto, però, il regolamento UE n. 953/2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale UE il 15 giugno 2021 ovvero più di un mese prima del D.L. in esame, a dimostrazione che questo D.L. non è attuativo della GP Europea, ma crea un GP tutto italiano, novellando, addirittura, il D.L. n. 52/21 e introducendo, per quanto ci interessa, quanto segue:

- l’accesso ai servizi e i diritti con il GP non è impedito ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute;

- il GP è utilizzato esclusivamente per (introduzione dell’art. 10bis, D.L. n. 52.21):

a) spostamenti in entrata e in uscita dalle zone rosse e arancione e rientro al proprio domicilio e residenza;

b) per accompagnare i propri familiari non affetti da Covid-19 nelle strutture sanitarie, attendendoli in sala d’attesa;

c) per recarsi in visita del familiare ricoverato o ospitato in struttura sanitaria;

d) per partecipare a spettacoli, eventi di massa, cinema, teatri, eventi sportivi, sale da ballo, all’aperto e al chiuso, senza mascherina, ma mantenendo la distanza di 1 metro l’uno dall’altro;

e) per partecipare, in zona gialla, a feste e cerimonie anche all’aperto;

f) per fruire dei servizi di ristorazione per il consumo al tavolo, solo al chiuso;

g) per entrare nei musei e altri istituti e luoghi della cultura e mostre;

h) per entrare nelle piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, solo se al chiuso;

i) per partecipare a sagre e fiere, convegni e congressi anche se all’aperto;

l) centri termali, parchi tematici e di divertimento, anche se all’aperto;

m) centri culturali, centri sociali e ricreativi solo al chiuso nonché per i concorsi pubblici.

Non è richiesto il GP nei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi e le relative attività di ristorazione.

Si richiede il GP per le sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò (sperando che tale obbligo riduca la dipendenza da gioco d’azzardo).

LA CIRCOLARE MINISTERIALE PER L’ESONERO VACCINALE

La Circolare del Ministero della Salute n. 0035309-04/08/2021-DGPRE-DGPRE-P, ha regolamentato l’esonero vaccinale per consentire a questi di fruire dei servizi riservati ai possessori di GP.

Le certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 potranno essere rilasciate in formato cartaceo con validità massima fino al 30 settembre 2021 (seguiranno le proroghe).

La certificazione può essere redatta dai medici dei Servizi Sanitari Regionali.

La certificazione di esenzione viene rilasciata nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea.

Gli esonerati dovranno usare le mascherine, distanziarsi dalle persone non conviventi, lavare le mani, evitare assembramenti in particolare in locali chiusi, rispettare le condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.

Le certificazioni potranno essere rilasciate anche dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.

La certificazione deve essere rilasciata a titolo gratuito e non deve contenere dati relativi alla salute (malattie, ecc.).

Le certificazioni dovranno contenere:

- i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);

- la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105”;

- la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al 30 settembre 2021;

? i dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione), oppure il timbro e la firma del medico certificatore del S.S.R. (anche digitale);

- il numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.

L’esenzione può essere concessa in due casi:

- per la controindicazione al vaccino: è una condizione nel ricevente che aumenta il rischio di gravi reazioni avverse.

- per precauzione: è una condizione nel ricevente che può aumentare il rischio di gravi reazioni avverse o che può compromettere la capacità del vaccino di indurre un’adeguata risposta immunitaria.

Le certificazioni possono basarsi a loro volta su altre certificazioni cliniche specialistiche che descrivono la patologia e la gravità dell’esonerato, ma tali dati non devono essere riportati sulla certificazione di esonero.

CONCLUSIONI

Non è questa la sede per criticare l’adozione del certificato verde Covid-19, però è evidente che, spesso, la ratio normativa si estranea dal contesto epidemiologico e mira a forzare la libera scelta alla vaccinazione.

Il fine normativo avrebbe dovuto perseguire finalità preventive e di tutela della salute, però risulta difficile comprendere quali valori possano essere protetti, nel limitare il non vaccinato al bancone del bar e il vaccinato in giro per tutto il locale, se anche il vaccinato infetta esattamente come il non vaccinato.

E’ anche controversa la possibilità di far viaggiare i possessori di Green Pass nonostante possano infettare al pari dei non vaccinati.

Se fosse vero che i vaccinati manifestano sintomi più lievi rispetto ai non vaccinati, non si comprende, allora, perché il GP proteggerebbe esclusivamente loro stessi.

Non si capisce il motivo per cui i non vaccinati, ritenuti i potenziali infettivi, non possano viaggiare, se i vaccinati son protetti.

Il GP sembra esprimere la certezza del "NON infezione", ma la tesi non convince ed anzi, si contraddice.

La ratio legis non risiede nell’impedire le infezioni tra coloro che posseggono il Green Pass, perché si infettano a vicenda e non è il GP che riduce la sintomatologia in caso di malattia.

Inoltre, stante la presunzione che il vaccinato con Green Pass, valido per 9 mesi, possa essere protetto dall’infezione, si pongono i vaccinati nella situazione di essere maggiormente pericolosi per la diffusione del virus, in quanto la presunzione li rende non sospettabili e liberi di muoversi senza restrizioni.

Per esempio: se in una palestra insistono 50 persone vaccinate e altrettante non vaccinate, ma tamponate e negative, e scoppia un focolaio, su chi cadrà il sospetto di aver acceso il focolaio?

Sui vaccinati non controllati ma potenzialmente infetti o sui non vaccinati controllati e negativi al tampone?

A voi il verdetto.

Commento di Mauro Di Fresco

Associazione Avvocatura Degli Infermieri

Data: 20/08/2021 06:00:00
Autore: Mauro Di Fresco