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Assegno ridotto per la moglie assegnataria della casa familiare

Per la Cassazione, l'assegnazione esclusiva alla moglie della casa coniugale in comproprietà incide sulla misura dell'assegno di mantenimento in suo favore


Immobile in comproprietà assegnato alla moglie e mantenimento

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L'assegnazione esclusiva della casa familiare in comproprietà alla moglie incide sulla misura dell'assegno di mantenimento da disporre in suo favore. L'occupazione dell'immobile impedisce all'altro coniuge titolare di poter mettere a frutto la sua quota. Queste in sintesi le precisazioni della Cassazione esposte nell'ordinanza n. 20858/2021 (sotto allegata).

La vicenda processuale

Il Tribunale pronuncia la separazione tra due coniugi, assegna alla moglie l'uso della casa coniugale e pone a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno mensile di 500 euro e ai figli maggiorenni 750 euro, oltre all'obbligo di provvedere per intero alle spese straordinarie per gli stessi.

La moglie appella la sentenza perché dopo la separazione la stessa ha subito un peggioramento delle proprie condizioni economiche e del proprio tenore di vita. La stessa infatti si è vista ridurre lo stipendio di 1100 euro del 40% a causa di un accordo sindacale, ed è stata costretta a sostenere da sola le spese per le utenze e la manutenzione della casa.

Il marito, al contrario, di professione medico presso una ASL, con attività anche di tipo libero professionale, è risultato titolare di un reddito annuo di 90.000 euro, e proprietario di diversi beni immobili e mobili, mente la moglie è risultata solo comproprietaria dell'immobile assegnato, che quindi non può essere messo a frutto.

Vero che il marito si è accollato per intero le spese d'istruzione per i figli, ma tale onere è destinato a cessare presto, con la raggiunta autosufficienza economica dei figli. La Corte d'appello è quindi corretto riconoscere alla moglie un assegno commisurato a 1/4 dei redditi del marito perché non si può non considerare il fatto che alla donna è stata assegnata la casa coniugale così come il fatto che sull'uomo gravano per intero le spese d'istruzione e quelle straordinarie per i figli.

Per la moglie l'assegnazione della casa non incide sul mantenimento

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La donna, alla luce delle motivazioni della Corte d'Appello in merito al proprio mantenimento, decide di ricorrere in Cassazione sollevando i seguenti motivi:

L'assegnazione impedisce al marito comproprietario di mettere a frutto la sua quota

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Per la Cassazione però, che esamina congiuntamente i motivi sollevati dalla donna, gli stessi risultano infondati.

La Cassazione ricorda infatti che, una volta riconosciuto il diritto al mantenimento in favore del coniuge che richiede l'assegno, per determinarne l'importo è necessario tenere conto dei redditi dell'obbligato e "di altre circostanze non indicate specificamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'obbligato, e idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento delle rispettive risorse nel loro esatto ammontare, risultando invece sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti. Nell'ambito di tale valutazione, deve trovare spazio anche l'eventuale godimento della casa familiare, la cui assegnazione, pur essendo finalizzata alla tutela della prole e dell'interesse della stessa a permanere nell'ambiente domestico, costituisce indubbiamente un'utilità suscettibile di apprezzamento economico sotto il duplice profilo del risparmio assicurato al coniuge convivente con i figli, rispetto alla spesa che dovrebbe sostenere per procurarsi un alloggio in locazione, dell'incidenza del relativo uso sulla disponibilità dell'immobile, con la correlata limitazione delle facoltà di godimento e di disposizione spettanti al proprietario."

Principio confermato anche dal d.lgs. n. 154/2013, che ha introdotto l'art. 337 sexies c.c. e che la Corte d'Appello ha rispettato, valutando nel dettaglio ogni elemento, contrariamente a quanto sostenuto dalla moglie.

La Corte precisa infine che l'assegnazione della casa coniugale alla moglie e il fatto che la stessa ne sia comproprietaria non impedisce di tenerne conto ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento. Il provvedimento di assegnazione incide infatti "sull'eguale diritto spettante all'altro coniuge, a sua volta comproprietario dell'immobile." L'uso esclusivo dell'immobile da parte della moglie si traduce infatti in pregiudizio che l'altro coniuge subisce, visto che non può disporre e mettere a frutto la sua quota.

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Data: 23/08/2021 05:00:00
Autore: Annamaria Villafrate