Plastica monouso: addio dal 14 gennaio 2022
- In vigore il decreto che combatte la plastica monouso
- Che cosa si intende per plastica e prodotto monouso
- Accordi per la riduzione del consumo della plastica
- Divieto d'immettere sul mercato prodotti monouso
- Regime sanzionatorio e utilizzo degli importi
In vigore il decreto che combatte la plastica monouso
In vigore dal 14 gennaio 2022 il decreto legislativo n. 196/2021 (sotto allegato), che dando attuazione alla direttiva UE 2019/904 dichiara guerra alla plastica monouso, tanto dannosa per l'ambiente. Questi gli obiettivi e i risultati più importanti che il decreto vuole perseguire:
- prevenire e ridurre l'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, in particolare sull'ambiente acquatico e sulla salute umana;
- promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili;
- contribuire alla riduzione dei rifiuti;
- favorire il corretto funzionamento del mercato;
- promuovere comportamenti responsabili rispetto alla corretta gestione dei rifiuti in plastica;
- promuovere l'utilizzo di plastica riciclata idonea al diretto contatto alimentare nelle bottiglie per bevande.
Le disposizioni del provvedimento riguardano i prodotti in plastica monouso, i prodotti in plastica oxo-degradabile e gli attrezzi da pesca contenenti plastica.
Che cosa si intende per plastica e prodotto monouso
Il decreto fornisce due importanti definizioni per una migliore comprensione del testo e della sua applicazione.
Con il termine plastica si fa riferimento esclusivamente al "materiale costituito da un polimero, quale definito all'articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze, e che può funzionare come componente strutturale principale dei prodotti finiti, a eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente".
Con il termine di "prodotto di plastica monouso" si intende invece "un prodotto realizzato interamente o parzialmente in plastica, ad eccezione del prodotto realizzato in polimeri naturali non modificati chimicamente, e che non è concepito, progettato o immesso sul mercato per compiere, nel corso della sua durata di vita, più spostamenti o rotazioni per essere restituito a un produttore per la ricarica o per essere comunque riutilizzato per lo stesso scopo per il quale è stato concepito." Il decreto chiarisce, tanto per fare qualche esempio, che non sono prodotti in plastica monouso i contenitori per alimenti secchi e quelli che contengono alimenti in quantità superiori a una singola porzione.
Accordi per la riduzione del consumo della plastica
Per poter ridurre significativamente, entro il 2026 e rispetto al 2022 il consumo di prodotti in plastica contenuti nella parte A dell'allegato (tazze o bicchieri per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi; contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto; generalmente consumati direttamente dal recipiente pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, ad eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti) il Ministro della transizione ecologica, quello dello sviluppo economico, le Regioni o le province autonome di Trento e Bolzano sono tenuti a stipulare accordi e contratti di programma con enti pubblici, imprese, soggetti pubblici o privati e associazioni di categoria, per perseguire tutti i vari obiettivi indicati dall'articolo 4 del decreto, tra i quali quello di sperimentare, promuovere, attuare e sviluppare processi produttivi e distributivi e di tecnologie idonei a prevenire o ridurre la produzione dei rifiuti derivanti da prodotti in plastica monouso di cui all'Allegato, parte A, informare e sensibilizzare sui vantaggi ambientali ed economici delle alternative basate su prodotti riutilizzabili e delle attività finalizzate al riciclaggio.
Divieto d'immettere sul mercato prodotti monouso
Il decreto prevede anche il divieto d'immettere sul mercato prodotti di plastica monouso di cui all'allegato B (bastoncini cotonati, posate, piatti, cannucce, agitatori per bevande, aste da attaccare a sostegno dei palloncini e contenitori per alimenti con le caratteristiche indicate) e in plastica oxo-degradabile, consentita solo fino all'esaurimento delle scorte e solo se si dimostra che l'acquisito è anteriore rispetto all'entrata in vigore del suddetto divieto.
Ammessi biodegradabili e compostabili
Non è invece vietata, in presenza di determinate condizioni, l'immissione nel mercato di prodotti biodegradabili e compostabili, come da "certificato conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 o UNI EN 14995, con percentuali di materia prima rinnovabile uguali o superiori al 40 per cento e, dal 1° gennaio 2024, superiori almeno al 60 per cento" nei casi indicati dall'art. 5 comma 3 del decreto.
L'art. 6 stabilisce poi i requisiti dei prodotti in plastica monouso elencati nell'allegato C, che a partire dal 3 luglio 2024 potranno essere immessi sul mercato se i tappi e i coperchi rimarranno attaccati ai contenitori per la durata dell'uso previsto del prodotto, mentre l'art. 7 definisce le regole della marcatura che deve essere presente sul prodotto o sull'imballaggio.
Regime sanzionatorio e utilizzo degli importi
Il decreto si occupa poi, nel dettaglio, del regime di responsabilità del produttore, della raccolta differenziata, delle misure di sensibilizzazione (da segnalare il modello "scuola per un futuro sostenibile" per educare i bambini allo smaltimento, al riciclo e al riuso con l'obiettivo di ridurre anche nelle scuole il consumo di prodotti monouso in plastica entro l'anno scolastico 2025/2026 e la Strategia nazionale per la lotta contro l'inquinamento da plastica, che comprenda misure volte a incentivare l'adozione un comportamento responsabile nell'acquisto di prodotti in plastica monouso e gli attrezzi da pesca) e di altri aspetti importanti, prima di arrivare al regime sanzionatorio contenuto nell'art 14 del decreto.
Per chi immette sul mercato prodotti in plastica o li rende disponibili in violazione di quanto disposto dall'art. 5 è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro. Stessi importi per chi immette sul mercato o mette a disposizione prodotti che presentano caratteristiche difformi da quelle indicate dall'articolo 6, comma 1 o che sono privi dei requisiti di marcatura di cui all'articolo 7, commi 1 e 2.
Sanzioni che aumentano fino al doppio del massimo se viene immesso sul mercato un quantitativo di prodotti del valore superiore al 10% del fatturato del trasgressore. Sanzioni elevate infine anche per i produttori.
Multe che, come precisa il comma 3 dell'art. 14, vengono applicate in base a quanto previsto della legge del 24 novembre 1981, n. 689 e una volta riscosse sono destinate al "potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni".
Data: 14/01/2022 06:00:00Autore: Annamaria Villafrate