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Plastica monouso: addio dal 14 gennaio 2022

In vigore dal 14 gennaio 2022 il decreto che attua la Direttiva UE 2019/904 per eliminare progressivamente i prodotti di plastica monouso


In vigore il decreto che combatte la plastica monouso

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In vigore dal 14 gennaio 2022 il decreto legislativo n. 196/2021 (sotto allegato), che dando attuazione alla direttiva UE 2019/904 dichiara guerra alla plastica monouso, tanto dannosa per l'ambiente. Questi gli obiettivi e i risultati più importanti che il decreto vuole perseguire:

Le disposizioni del provvedimento riguardano i prodotti in plastica monouso, i prodotti in plastica oxo-degradabile e gli attrezzi da pesca contenenti plastica.

Che cosa si intende per plastica e prodotto monouso

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Il decreto fornisce due importanti definizioni per una migliore comprensione del testo e della sua applicazione.

Con il termine plastica si fa riferimento esclusivamente al "materiale costituito da un polimero, quale definito all'articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze, e che può funzionare come componente strutturale principale dei prodotti finiti, a eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente".

Con il termine di "prodotto di plastica monouso" si intende invece "un prodotto realizzato interamente o parzialmente in plastica, ad eccezione del prodotto realizzato in polimeri naturali non modificati chimicamente, e che non è concepito, progettato o immesso sul mercato per compiere, nel corso della sua durata di vita, più spostamenti o rotazioni per essere restituito a un produttore per la ricarica o per essere comunque riutilizzato per lo stesso scopo per il quale è stato concepito." Il decreto chiarisce, tanto per fare qualche esempio, che non sono prodotti in plastica monouso i contenitori per alimenti secchi e quelli che contengono alimenti in quantità superiori a una singola porzione.

Accordi per la riduzione del consumo della plastica

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Per poter ridurre significativamente, entro il 2026 e rispetto al 2022 il consumo di prodotti in plastica contenuti nella parte A dell'allegato (tazze o bicchieri per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi; contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto; generalmente consumati direttamente dal recipiente pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, ad eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti) il Ministro della transizione ecologica, quello dello sviluppo economico, le Regioni o le province autonome di Trento e Bolzano sono tenuti a stipulare accordi e contratti di programma con enti pubblici, imprese, soggetti pubblici o privati e associazioni di categoria, per perseguire tutti i vari obiettivi indicati dall'articolo 4 del decreto, tra i quali quello di sperimentare, promuovere, attuare e sviluppare processi produttivi e distributivi e di tecnologie idonei a prevenire o ridurre la produzione dei rifiuti derivanti da prodotti in plastica monouso di cui all'Allegato, parte A, informare e sensibilizzare sui vantaggi ambientali ed economici delle alternative basate su prodotti riutilizzabili e delle attività finalizzate al riciclaggio.

Divieto d'immettere sul mercato prodotti monouso

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Il decreto prevede anche il divieto d'immettere sul mercato prodotti di plastica monouso di cui all'allegato B (bastoncini cotonati, posate, piatti, cannucce, agitatori per bevande, aste da attaccare a sostegno dei palloncini e contenitori per alimenti con le caratteristiche indicate) e in plastica oxo-degradabile, consentita solo fino all'esaurimento delle scorte e solo se si dimostra che l'acquisito è anteriore rispetto all'entrata in vigore del suddetto divieto.

Ammessi biodegradabili e compostabili

Non è invece vietata, in presenza di determinate condizioni, l'immissione nel mercato di prodotti biodegradabili e compostabili, come da "certificato conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 o UNI EN 14995, con percentuali di materia prima rinnovabile uguali o superiori al 40 per cento e, dal 1° gennaio 2024, superiori almeno al 60 per cento" nei casi indicati dall'art. 5 comma 3 del decreto.

L'art. 6 stabilisce poi i requisiti dei prodotti in plastica monouso elencati nell'allegato C, che a partire dal 3 luglio 2024 potranno essere immessi sul mercato se i tappi e i coperchi rimarranno attaccati ai contenitori per la durata dell'uso previsto del prodotto, mentre l'art. 7 definisce le regole della marcatura che deve essere presente sul prodotto o sull'imballaggio.

Regime sanzionatorio e utilizzo degli importi

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Il decreto si occupa poi, nel dettaglio, del regime di responsabilità del produttore, della raccolta differenziata, delle misure di sensibilizzazione (da segnalare il modello "scuola per un futuro sostenibile" per educare i bambini allo smaltimento, al riciclo e al riuso con l'obiettivo di ridurre anche nelle scuole il consumo di prodotti monouso in plastica entro l'anno scolastico 2025/2026 e la Strategia nazionale per la lotta contro l'inquinamento da plastica, che comprenda misure volte a incentivare l'adozione un comportamento responsabile nell'acquisto di prodotti in plastica monouso e gli attrezzi da pesca) e di altri aspetti importanti, prima di arrivare al regime sanzionatorio contenuto nell'art 14 del decreto.

Per chi immette sul mercato prodotti in plastica o li rende disponibili in violazione di quanto disposto dall'art. 5 è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro. Stessi importi per chi immette sul mercato o mette a disposizione prodotti che presentano caratteristiche difformi da quelle indicate dall'articolo 6, comma 1 o che sono privi dei requisiti di marcatura di cui all'articolo 7, commi 1 e 2.

Sanzioni che aumentano fino al doppio del massimo se viene immesso sul mercato un quantitativo di prodotti del valore superiore al 10% del fatturato del trasgressore. Sanzioni elevate infine anche per i produttori.

Multe che, come precisa il comma 3 dell'art. 14, vengono applicate in base a quanto previsto della legge del 24 novembre 1981, n. 689 e una volta riscosse sono destinate al "potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni".

Data: 14/01/2022 06:00:00
Autore: Annamaria Villafrate