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Processo penale in Cassazione: rito ordinario fino al 30 settembre

Lo prevede la norma transitoria di cui al D.L. 105/2021, come chiarito dalla Sezione feriale penale. Forme ordinarie per procedimenti con udienza di trattazione fissata tra agosto e settembre 2021


Cassazione: rito penale ordinario fino al 30 settembre 2021

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In Cassazione niente rito "cartolare", come da disposizioni emergenziali Covid-19, per i procedimenti penali la cui udienza di trattazione sia stata fissata tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021". Tali giudizi procederanno nelle forme ordinarie, con l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti private alla pubblica udienza e a quella in camera di consiglio, senza necessità che venga effettuata richiesta di discussione orale entro 25 giorni prima dell'udienza.

È l'effetto della disciplina transitoria recata dal D.L. 105/2021 che esclude l'applicazione di alcune disposizioni emanate in conseguenza dell'emergenza COVID ai procedimenti civili e penali per i quali l'udienza di trattazione sia stata già fissata nel periodo suddetto.

Lo ha chiarito la Sezione Feriale penale della Corte Cassazione all'interno della sentenza n. 31200/2021 (qui sotto allegata), pronuncia resa in occasione dell'istanza proposta da un conducente condannato per guida in stato di ebbrezza ai sensi dell'art. 186, comma 2, lettera c), e comma 2-bis del Codice della Strada (d.lgs. n. 285/1992).

Le novità di cui al D.L. 105/2021

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Gli Ermellini rammentano come il Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19), entrato in vigore in pari data e attualmente in fase di conversione, preso atto della persistenza delle condizioni di rischio legate alla situazione pandemica da COVID-19, abbia prorogato sino al 31 dicembre 2021 la vigenza di alcune norme, con una deroga rilevante nel presente processo.

La proroga, ai sensi de primo comma dell'art. 7 del suddetto D.L., riguarda l'efficacia di una serie di disposizioni speciali che disciplinano l'esercizio dell'attività giurisdizionale durante l'emergenza sanitaria. Si tratta di previsioni relative allo svolgimento dei processi civili e penali nonché (per il richiamo dell'art. 23, comma 10 del D.L. n. 137 del 2020) dei procedimenti relativi agli arbitrati rituali e alla magistratura militare.

Si tratta di norme che prevedono, fra l'altro, il deposito telematico degli atti, dei documenti e delle note, la possibilità di svolgere da remoto le udienze ed altre fasi del processo.

La disposizione transitoria

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Sotto la lente degli Ermellini, però, finisce la disposizione transitoria recata dal comma 2 del summenzionato art. 7 che invece ha escluso l'applicabilità di specifici profili della disciplina emergenziale alle udienze civili e penali già fissate per la trattazione tra il 1° agosto e il 30 settembre 2021.


Nello specifico, in tali casi si prevede che non trovino applicazione le previsioni relative a:
- trattazione in camera di consiglio, con modalità da remoto, dei procedimenti in Cassazione tanto penali (art. 23, comma 8, periodi dal primo al quinto, del D.L. n. 137 del 2020) quanto civili (art. 23, comma 8-bis, periodi dal primo al quarto, del D.L. n. 137 del 2020);
- trattazione in camera di consiglio, con modalità da remoto, dei giudizi penali di appello (art. 23-bis, commi da 1 a 4, del D.L. n. 137 del 2020);
- trattazione in camera di consiglio, con modalità da remoto, dei procedimenti di impugnazione dei provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali (art. 23-bis, comma 7
del D.L. n. 137 del 2020).

Deroga per le udienze di trattazione fissate fino al 30 settembre 2021

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Il provvedimento in commento sottolinea, pertanto, come il Decreto Legge n. 105/2021 abbia inciso anche sull'art, 23 del D.L. 137/2020 (convertito con modificazioni dalla L. 176/2020), concernente le disposizioni relative al processo penale in Cassazione.
L'art. 7 di tale Decreto Legge ha infatti previsto a chiare lettere che quanto stabilito dall'art. 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, nonché dall'art. 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del D.L. n. 137/2020 "non si applichi ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione è fissata tra il 1 agosto 2021 e il 30 settembre 2021".
La proroga introdotta dall'art. 23 cit., in forza della disciplina recata dal D.L. 105/2021, viene così derogata per i procedimenti per i quali l'udienza di trattazione sia stata fissata nei mesi di agosto e settembre 2021. Conseguentemente, spiega la Cassazione, per tali procedimenti, durante il periodo di sospensione feriale dei termini e per l'intero mese di settembre, i giudizi di cassazione si svolgeranno nelle forme ordinarie.
Di conseguenza, è prevista la presenza delle parti all'udienza ex articolo 127 e alla pubblica udienza ex articolo 614 c.p.p. senza necessità che le parti stesse richiedano la discussione orale entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza.
Inoltre, il riferimento letterale ai procedimenti le cui udienze di trattazione "siano fissate" in detto periodo induce il Collegio a ritenere che, indipendentemente dalla data del decreto di fissazione d'udienza, la deroga riguardi sia i procedimenti in cui l'udienza sia stata già disposta al momento di entrata in vigore del decreto-legge, sia quelli per i quali l'udienza sia individuata successivamente, purché collocata nei due mesi indicati.
Data: 31/08/2021 22:00:00
Autore: Lucia Izzo