Riforma delle intercettazioni: le principali novità
- Intercettazioni: mezzi di ricerca della prova
- Il "nuovo" ruolo del pm
- L'archivio digitale
- Lo "stralcio"
- La trascrizione
- La conservazione
- L'uso del trojan
Intercettazioni: mezzi di ricerca della prova
Il "nuovo" ruolo del pm
L'archivio digitale
Lo "stralcio"
L'art 268 co. 4 cpp statuisce che i verbali e le registrazioni delle intercettazioni devono essere immediatamente trasmessi dalla polizia giudiziaria al p.m. per la conservazione nell'archivio digitale. Entro 5 giorni dalla conclusione delle operazioni, i verbali e le registrazioni sono depositati dal p.m. nell'archivio digitale, unitamente ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione e vi rimangono per il tempo fissato dal p.m., salvo che il giudice non ritenga necessaria una proroga.
Se però vi è pericolo che dal deposito suddetto possa derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il p.m. a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato dal pm, hanno la facoltà di esaminare per via telematica gli atti e ascoltare le registrazioni. Una volta scaduto il termine fissato dal pm, il giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni e delle comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiono irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione e di quelli che riguardano categorie particolari di dati personali, sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza. Il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno ventiquattro ore prima. Si tratta di un'udienza camerale: l'udienza stralcio. Secondo l'art 89 bis disp. att. c.p.p. delle registrazioni e degli atti così acquisiti, i difensori delle parti possono ottenere copia.La trascrizione
L'art 268 co 7 cpp, novellato dalla riforma in oggetto, sancisce che il giudice, anche nel corso delle attività di formazione del fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'art. 431 cpp, dispone la trascrizione integrale delle registrazioni oppure la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nelle comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per le perizie. Sono le trascrizioni o le stampe ad essere inserite nel fascicolo per il dibattimento. Tuttavia, se vi è il consenso delle parti, il giudice può disporre l'utilizzazione delle trascrizioni delle registrazioni o delle comunicazioni informatiche/telematiche effettuate dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini, che vanno quindi a sostituire la trascrizione integrale effettuata nelle forme della perizia, alla quale si procederà nel caso in cui vi siano delle contestazioni. I difensori potranno estrarre copia delle trascrizioni e ottenere copia su idoneo supporto delle registrazioni. Si rammenta che in merito alle trascrizioni delle registrazioni la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata sostenendo il principio secondo il quale il valore di prova è assegnato alla "bobina" delle registrazioni e non alla trascrizione delle stesse (vedi Cass. Pen., Sentenza n. 16040/2018).
La conservazione
L'uso del trojan
La presente disamina non può concludersi con una menzione, seppur breve, alle novità apportate dalla riforma all'utilizzo del virus trojan, un captatore informatico. Si ricorda che la giurisprudenza di legittimità, a sezioni unite, si era pronunciata in merito, stabilendo che nell'ambito dei delitti di la criminalità organizzata, è ammessa l'intercettazione di comunicazioni o conversazioni fra presenti, tramite l'installazione del captatore informatico in dispositivi portatili, anche qualora vengano captate conversazioni nei luoghi di privata dimora ex art 614 cp, senza che sia necessario che nei suddetti luoghi vi sia un'attività criminosa in atto (vedi Cass., Sez. Un., 28 aprile 2016, n. 26889). L'art 266 co. 2 bis cpp dispone che" L'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile è sempre consentita nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater." Ancora, tale modalità di intercettazione può essere esperita anche per i reati commessi contro la P.A. dai pubblici ufficiali e dagli incaricati di pubblico servizio per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni, determinata a norma dell'art 4. Anche per tale tipologia di reati sarà possibile intercettare- attraverso il trojan- le conversazioni che avvengono nei luoghi di privata dimora. Tuttavia, in questo caso l'art. 266 co. 2 bis cpp prevede che, per tale tipologia di reati, sia necessaria- nei provvedimenti autorizzativi della suddetta attività - la previa indicazione delle ragioni che ne giustificano l'utilizzo anche nei luoghi di cui all'art 614 cp. Ad eccezione quindi di queste due categorie di delitti, per tutti gli altri reati (quelli tassativamente elencati al comma 1 dell'art 266 cpp) l'intercettazione ambientale tramite trojan nei luoghi di privata dimora è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che qui si stia svolgendo l'attività criminosa.
Antonia De Santis
P. Avv del Foro di Nocera Inferiore
email: antonia.desantis90@gmail.com
Autore: Antonia De santis