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Riforma delle intercettazioni: le principali novità

La disciplina sulle intercettazioni è stata riformata dal d.l. 161/2019 conv. in L. 7/2020. Ecco in breve alcune delle novità apportate


Intercettazioni: mezzi di ricerca della prova

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Le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni rientrano tra i mezzi di ricerca della prova, tradotto significa che la loro finalità è quella di permettere l'acquisizione di tracce, notizie o dichiarazioni idonee ad assumere rilevanza probatoria. Si tratta quindi prettamente di "strumenti di indagine". Dal momento che l'art 15 della Costituzione tutela la libertà e la segretezza delle comunicazioni, l'attività di intercettazione è ammessa al ricorrere di taluni presupposti. Innanzitutto, le intercettazioni possono essere disposte per reati di particolare gravità, tassativamente elencati all'art. 266 co. 1 cpp. E' inoltre necessario che sussistano gravi indizi di reato e che l'intercettazione sia assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini. E' il p.m. che avanza la richiesta ma l'autorizzazione allo svolgimento dell'intercettazione è disposta dal giudice (g.i.p.) con decreto motivato, al ricorrere dei presupposti suddetti. Se vi è però urgenza dettata dal grave pregiudizio che potrebbero subire le indagini, le intercettazioni sono disposte dal p.m. con decreto che dovrà essere convalidato dal giudice entro 48 ore dal provvedimento.

Per approfondimenti leggi Le intercettazioni e Riforma intercettazioni: cosa cambia

Il "nuovo" ruolo del pm

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Dispone l'art 268 cpp che le conversazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale, nel quale ne viene trascritto- anche sommariamente- il contenuto delle intercettazioni. Una delle novità introdotte dalla riforma de qua, è che il p.m. dà indicazioni e vigila affinché nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini (art 268 co 2bis cpp). In effetti, la riforma sembra garantire una maggiore tutela della privacy, riducendo così il divario con l'art 15 Cost. che fa da contrappeso. E il nuovo ruolo svolto dal pm ne è un esempio lampante!

L'archivio digitale

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Si è già detto che l'attività di intercettazione è "delicata" proprio perché vi è la già citata disposizione costituzionale a salvaguardia della libertà e segretezza delle comunicazioni. In un'ottica di rafforzamento della tutela di privacy e riservatezza, si colloca la novella degli artt 269 cpp e 89 bis disp. att. c.p.p. Dal combinato disposto degli articoli citati ne deriva che i verbali, gli atti e le registrazioni delle intercettazioni sono conservati in un apposito archivio digitale, tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica dell'ufficio che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni. All'archivio hanno accesso il giudice che procede e i suoi ausiliari; il p.m. e i suoi ausiliari, inclusi gli ufficiali giudiziari delegati all'ascolto; i difensori delle parti. Ogni accesso è annotato in apposito registro.

Lo "stralcio"

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L'art 268 co. 4 cpp statuisce che i verbali e le registrazioni delle intercettazioni devono essere immediatamente trasmessi dalla polizia giudiziaria al p.m. per la conservazione nell'archivio digitale. Entro 5 giorni dalla conclusione delle operazioni, i verbali e le registrazioni sono depositati dal p.m. nell'archivio digitale, unitamente ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione e vi rimangono per il tempo fissato dal p.m., salvo che il giudice non ritenga necessaria una proroga.

Se però vi è pericolo che dal deposito suddetto possa derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il p.m. a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato dal pm, hanno la facoltà di esaminare per via telematica gli atti e ascoltare le registrazioni. Una volta scaduto il termine fissato dal pm, il giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni e delle comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiono irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione e di quelli che riguardano categorie particolari di dati personali, sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza. Il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno ventiquattro ore prima. Si tratta di un'udienza camerale: l'udienza stralcio. Secondo l'art 89 bis disp. att. c.p.p. delle registrazioni e degli atti così acquisiti, i difensori delle parti possono ottenere copia.

La trascrizione

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L'art 268 co 7 cpp, novellato dalla riforma in oggetto, sancisce che il giudice, anche nel corso delle attività di formazione del fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'art. 431 cpp, dispone la trascrizione integrale delle registrazioni oppure la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nelle comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per le perizie. Sono le trascrizioni o le stampe ad essere inserite nel fascicolo per il dibattimento. Tuttavia, se vi è il consenso delle parti, il giudice può disporre l'utilizzazione delle trascrizioni delle registrazioni o delle comunicazioni informatiche/telematiche effettuate dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini, che vanno quindi a sostituire la trascrizione integrale effettuata nelle forme della perizia, alla quale si procederà nel caso in cui vi siano delle contestazioni. I difensori potranno estrarre copia delle trascrizioni e ottenere copia su idoneo supporto delle registrazioni. Si rammenta che in merito alle trascrizioni delle registrazioni la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata sostenendo il principio secondo il quale il valore di prova è assegnato alla "bobina" delle registrazioni e non alla trascrizione delle stesse (vedi Cass. Pen., Sentenza n. 16040/2018).

La conservazione

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Muta anche la disciplina relativa alla conservazione della documentazione, l'art. 269 co. 2 cpp sancisce che, fatto salvo quanto previsto dall'art 271 co. 3 (In ogni stato e grado del processo il giudice dispone che la documentazione delle intercettazioni previste dai commi 1, 1-bis e 2 sia distrutta, salvo che costituisca corpo del reato), le registrazioni sono conservate fino a quando la sentenza non è più soggetta ad impugnazione. Ma gli interessati, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, per tutelare la loro riservatezza, possono chiedere la distruzione delle registrazioni al giudice che ha autorizzato oppure convalidato l'intercettazione. Il giudice deciderà in camera di consiglio ai sensi dell'art 127 cpp. Da notare che la norma fa riferimento agli "interessati" e non si riferisca specificamente alle "parti".

L'uso del trojan

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La presente disamina non può concludersi con una menzione, seppur breve, alle novità apportate dalla riforma all'utilizzo del virus trojan, un captatore informatico. Si ricorda che la giurisprudenza di legittimità, a sezioni unite, si era pronunciata in merito, stabilendo che nell'ambito dei delitti di la criminalità organizzata, è ammessa l'intercettazione di comunicazioni o conversazioni fra presenti, tramite l'installazione del captatore informatico in dispositivi portatili, anche qualora vengano captate conversazioni nei luoghi di privata dimora ex art 614 cp, senza che sia necessario che nei suddetti luoghi vi sia un'attività criminosa in atto (vedi Cass., Sez. Un., 28 aprile 2016, n. 26889). L'art 266 co. 2 bis cpp dispone che" L'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile è sempre consentita nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater." Ancora, tale modalità di intercettazione può essere esperita anche per i reati commessi contro la P.A. dai pubblici ufficiali e dagli incaricati di pubblico servizio per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni, determinata a norma dell'art 4. Anche per tale tipologia di reati sarà possibile intercettare- attraverso il trojan- le conversazioni che avvengono nei luoghi di privata dimora. Tuttavia, in questo caso l'art. 266 co. 2 bis cpp prevede che, per tale tipologia di reati, sia necessaria- nei provvedimenti autorizzativi della suddetta attività - la previa indicazione delle ragioni che ne giustificano l'utilizzo anche nei luoghi di cui all'art 614 cp. Ad eccezione quindi di queste due categorie di delitti, per tutti gli altri reati (quelli tassativamente elencati al comma 1 dell'art 266 cpp) l'intercettazione ambientale tramite trojan nei luoghi di privata dimora è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che qui si stia svolgendo l'attività criminosa.

Antonia De Santis

P. Avv del Foro di Nocera Inferiore

email: antonia.desantis90@gmail.com

Data: 02/09/2021 17:00:00
Autore: Antonia De santis