Gravi sofferenze alla partner? Scatta il reato di tortura
La Cassazione riconosce il reato di tortura a seguito delle gravi sofferenze, fisiche e psichiche, provocate alla vittima e che superano la soglia prevista per i maltrattamenti
- Gravi sofferenze provocate alla fidanzata: può scattare il reato di tortura
- Tortura pubblica e tortura privata
- Tortura e maltrattamenti
- Lesione della dignità umana
Gravi sofferenze provocate alla fidanzata: può scattare il reato di tortura
[Torna su]
Ripetute minacce a lei e ai suoi familiari, percosse, abusi sessuali, sofferenze fisiche e psichiche, privazione della libertà di movimento, addirittura un marchio a fuoco. Un quadro di inaudita violenza commesso come particolare efferatezza, insensibilità e gratuità dal partner della vittima, posta in una condizione di completo assoggettamento e sconforto, costretta a subire per lungo tempo comportamenti violenti e umilianti. Atti che superano una soglia minima di gravità, non richiesta per i maltrattamenti, e che fanno scattare una condanna per il reato di tortura.
Lo ha deciso la Corte di Cassazione, terza sezione penale, nella sentenza n. 32380/2021 (qui sotto allegata), confermando la condanna nei confronti per il reato di cui all'art. 613-bis c.p. commesso in concorso con il delitto di maltrattamenti ex art. 572 c.p. e di violenza sessuale ex art. 609-bis del codice penale.
Alla luce di una serie di dettagliati elementi, i giudici di merito hanno ritenuto sussistente il reato di cui all'art. 613-bis, commi 1 e 4, del codice penale: l'uomo, con violenze e minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, aveva cagionato alla persona offesa, privata della libertà personale in quanto da lui chiusa a chiave in casa, acute sofferenze fisiche, un verificabile trauma psichico e una lesione personale dalla quale era derivata una malattia nel corpo mediante più terribili condotte.
Innanzi alla Certe di Cassazione, il ricorrente, sotto diversi profili, lamenta l'inconfigurabilità, nel caso di specie, del ritenuto delitto di tortura per la supposta mancanza degli elementi costitutivi necessari per l'integrazione della fattispecie incriminatrice. In particolare, secondo la difesa, difettava la qualifica giuridica soggettiva dell'agente, ma tali doglianze che vengono respinte in toto dagli Ermellini.
Tortura pubblica e tortura privata
[Torna su]
Il reato di tortura, si legge in sentenza, appare strutturato come delitto "a geometria variabile", potendo l'ambito di operatività della norma penale ricomprendere sia la tortura privata (c.d. comune o orizzontale o impropria) che la tortura pubblica (c.d. di Stato o verticale o propria). Solo in quest'ultimo caso è richiesto che il soggetto attivo sia un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio. Nel caso di tortura privata, invece, trattasi di "reato comune".
Nella tortura privata, spiega la Cassazione, l'asse della lesività del delitto è calibrato sulla natura della condotta e non rileva affatto la qualifica giuridica soggettiva dell'agente, se non limitatamente ad un elemento costitutivo di fattispecie rappresentato dai rapporti di affidamento, affrancati però completamente dalla componente pubblicistica.
Il legislatore italiano ha voluto, in tal modo, ampliare il raggio dell'incriminazione rispetto alla soglia minima richiesta, come ius cogens, dal diritto internazionale, riconoscendo la configurabilità del reato anche nelle relazioni private
Resta fermo, soggiungono gli Ermellini, che "la tortura pubblica non può assumere forma circostanziale rispetto a quella privata, ma costituisce un reato autonomo sia per la natura del soggetto attivo, sia per l'indipendenza del trattamento sanzionatorio rispetto alla tortura privata e sia per la necessità di un obbligo di incriminazione specifico di quest'ultima fattispecie, non anche dell'altra, obbligo che sarebbe da considerare disatteso, con diretta collisione del diritto interno con quello internazionale, nel caso in cui si considerasse il secondo comma dell'articolo 613-bis del codice penale una circostanza di un altro reato, e cioè della tortura privata, il cui obbligo di incriminazione non era vietato ma neppure imposto, diversamente dalla tortura di Stato, dalle carte internazionali".
Tortura e maltrattamenti
[Torna su]
Nel caso di specie, alla luce della ricostruzione dei fatti operata dalle concordi valutazioni dei Giudici di merito e sulla base delle dettagliate, coerenti e precise dichiarazioni della persona offesa, della documentazione sanitaria e dei riscontri emergenti ex actis (messaggi pervenuti sul cellulare della vittima, fotografie), può ritenersi ampiamente provato che l'imputato ha commesso il reato di tortura privata.
Le sue condotte hanno provocato alla vittima acute sofferenze fisiche, riportando lesioni a causa delle percosse subite, e, inoltre, le plurime condotte violente e minacciose le hanno cagionato un trauma psichico.
Si realizza, nel caso di specie, anche un concorso con altri reati, tra cui quello di maltrattamenti: come spiega la Corte, in linea astratta, per l'integrazione dell'articolo 572 c.p., possono assumere rilievo anche fatti non penalmente rilevanti, o comunque non gravi. Invece, ai fini della configurabilità del reato di tortura dovranno necessariamente considerarsi solo fatti che costituiscano di per sé reato (a seconda dei casi, minaccia, percosse, lesioni, violenza privata) e che si caratterizzino per la loro gravità e per la loro idoneità a produrre acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico.
Di conseguenza, si legge in sentenza, "ciascuno dei singoli atti che concorrono ad integrare la fattispecie di tortura deve necessariamente superare una soglia minima di gravità che non è richiesta, invece, per i maltrattamenti".
Lesione della dignità umana
[Torna su]
La Suprema Corte sottolinea anche come l'oggettività giuridica criminosa "specifica", ossia il bene giuridico tutelato dall'incriminazione, abbia un contenuto più pregnante: "consistendo la tortura nell'inflizione brutale di sofferenze corporali, essa determina un grave e prolungato patimento fisico e morale dell'essere umano che la patisce, cosicché la sua particolarità risiede nella conclamata e terribile attitudine che la stessa possiede e cioè quella di assoggettare completamente la persona la quale, in balia dell'arbitrio altrui, è trasformata da essere umano in cosa, ossia in una res oggetto di accanimento".
La sofferenza corporale, fisica e/o psichica, inflitta a una persona umana è tuttavia solo una delle componenti della fattispecie incriminatrice, ma il contenuto preciso dell'offesa penalmente rilevante sta nella lesione della "dignità umana", la quale "costituisce la cifra comune della lesività specifica, tanto del reato di tortura privata quanto del reato di tortura pubblica, e che si traduce nell'asservimento della persona umana e, di conseguenza, nell'arbitraria negazione dei suoi diritti fondamentali inviolabili."
Trattandosi di un concetto relazionale, l'offesa penalmente rilevante può riguardare differenti fenomeni di compressione del bene giuridico (dignità umana o della persona), cosicché le forme di tutela possono essere diversamente modulate dal legislatore attraverso la previsione di modelli legali di reato calibrati sul tipo di incriminazione (schiavitù, tratta, tortura, ecc.).
Autore: Lucia Izzo