Infiltrazioni: il condominio deve risarcire il danni ai mobili
Infiltrazioni e risarcimento danni
La vicenda
Nel dicembre 2010, il proprietario di un immobile e di due garage subiva ingenti infiltrazioni d'acqua derivanti da un'area di pertinenza condominiale con conseguente danneggiamento della parete e deperimento di tutto quanto si trovava depositato in prossimità di detta parete.Le infiltrazioni avevano origine da aree condominiali, ed in particolare da una vasca contenente una fioriera situata sul lato sinistro della scalinata di accesso al condominio, da un tubo condominiale che attraversa la parete del garage e dalla pavimentazione sovrastante lo stesso. Nel garage erano conservati mobili di antiquariato e bottiglie contenenti vini e liquori pregiati.
Conseguentemente a tali infiltrazioni, il proprietario del garage conveniva in giudizio il condominio chiedendo il risarcimento dei danni.
Il condominio, nel costituirsi in giudizio, eccepiva che l'attore aveva fatto un uso non consentito del garage che deve essere adibito esclusivamente al ricovero di autovetture e mezzi, anche in considerazione del fatto che i vigili del fuoco avevano effettuato un sopralluogo presso il condominio prescrivendo di rimuovere il materiale combustibile presente nei box auto.
La CTU e la prova testimoniale
Durante la prova testimoniale, veniva confermata la presenza nei garage di mobili e vini di pregio e delle infiltrazioni.Il costo di ripristino dei mobili veniva valutato dallo stesso in euro 4.420 oltre Iva.
Pertanto, dalla prova testimoniale e dalla espletata ctu emergeva la responsabilità del condominio nella produzione dei danni riscontrati sui beni mobili esaminati. Risultava pacifico che la parete del garage dell'attore era stata interessata da infiltrazioni d'acqua provenienti da parti condominiali in relazione alle quali il condominio aveva deliberato l'esecuzione di lavori che hanno consentito di risolvere il problema e di ripristinare la parete del locale di proprietà attrice.
Proprietario risarcito per i danni ai mobili
Il Tribunale di Livorno, con sentenza n. 699/21, non ritiene ci sia stato un concorso di colpa così come invocato dal condominio, in quanto nella produzione dei danni lamentati il ctu ha precisato una natura subdola ed occulta della infiltrazione, con difficoltà per chiunque di rendersi conto della dispersione di acqua, trattandosi di un fenomeno intermittente, che dunque, si evidenziava solo nella successiva fase di un evento meteorico dato dalla pioggia. La rapidità con la quale le pareti legnose si sono impregnate di acqua, con conseguente danneggiamento dei mobili, impedisce di ritenere parte attrice corresponsabile del danneggiamento accertato, in quanto anche un'immediata asportazione dei beni avrebbe dato seguito alle imbibizioni di parte del legno.
Circa l'utilizzo improprio del garage, il Tribunale precisa che il garage può anche essere utilizzato come ricovero e deposito di materiale vario purchè ciò non sia vietato dal regolamento condominiale e non arrechi danno alle parti condominiali.
Nel caso di specie, il condominio non ha dato prova dell'esistenza nel regolamento condominiale di un divieto di depositare materiale vario nei garage.
Di conseguenza, la domanda di parte attrice veniva accolta limitatamente ai danni subiti dai mobili, tenuto conto dell'assenza di prova del danneggiamento delle bottiglie di vino e liquori. Parte convenuta è tenuta al pagamento della somma di euro 4.420,00 in favore del proprietario.
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Autore: Gianpaolo Aprea