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Assunzione agevolata donne vittime di violenza: nuovo sgravio Inps

La circolare dell'istituto chiarisce che dopo l'accoglimento della domanda di concessione dell'esonero, i datori di lavoro interessati potranno esporre il beneficio contributivo in Uniemens


Sgravio assunzione donne vittime violenza, le cooperative destinatarie

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L'Inps, con la circolare n. 133 del 2021 (in allegato), apre i termini e detta le istruzioni operative per il riconoscimento dello sgravio contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate nel corso dell'anno 2021 da parte di cooperative sociali, di donne vittime di violenza di genere. Dopo l'accoglimento della domanda di concessione dell'esonero, i datori di lavoro interessati potranno esporre il beneficio contributivo in Uniemens nella sezione ordinaria o in quella PosAgri. In particolare, le cooperative sociali destinatarie dell'agevolazione sono quelle che hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi e lo svolgimento di attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi) finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate.

Sgravio assunzione donne vittime violenza, a chi spetta l'incentivo

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Chiarisce ancora l'Istituto, l'incentivo spetta per l'assunzione di donne vittime di violenza di genere, inserite in percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province", che prevede le azioni per il potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali dei centri antiviolenza, delle case-rifugio e dei servizi di assistenza alle vittime. L'incentivo, nello specifico, riguarda le nuove assunzioni a tempo indeterminato (anche di lavoro domestico e con contratto di apprendistato), sia a tempo pieno che part time, effettuate nell'anno corrente. L'esonero contributivo spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione. Non vi fanno parte invece le conversioni a tempo indeterminato dei rapporti a termine ed i rapporti di lavoro intermittente e per le prestazioni di lavoro occasionale.

Donne vittime violenza, misura dell'incentivo

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L'incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un importo massimo di 350 euro mensili. Per i rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 11,29 euro (equivalente all'importo massimo di 350 euro suddiviso per 31 giorni) per ogni giorno di fruizione dell'agevolazione contributiva. Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell'agevolazione, pari a 350 euro mensili, deve essere proporzionalmente ridotto. Per la determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio si rinvia alle indicazioni già fornite dall'Istituto per i più recenti benefici contributivi. Restano esclusi:

- il contributo, ove dovuto, al "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile", di cui all'articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per effetto dell'esclusione dall'applicazione degli sgravi contributivi operata dall'articolo 1, comma 756, ultimo periodo, della medesima legge;

- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per effetto dell'esclusione dall'applicazione degli sgravi contributivi prevista dall'articolo 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige di cui all'articolo 40 del decreto legislativo n. 148/2015, nonché il contributo al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, previsto dal decreto interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016, adottato ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del decreto legislativo n. 148/2015;

- il contributo previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Ed ancora per quanto riguarda gli obblighi di assunzione previsti dalla contrattazione collettiva si richiamano, a titolo esemplificativo, le disposizioni collettive applicabili in caso di cambio appalto di servizi, in forza delle quali l'azienda che subentra a un'altra è obbligata ad assumere i dipendenti della precedente azienda (cfr. il CCNL Multiservizi). Con riferimento al rispetto delle norme fondamentali in materia di condizioni di lavoro e di assicurazione sociale obbligatoria, la fruizione dell'esonero contributivo è subordinata al rispetto, da parte del datore di lavoro che assume, delle condizioni fissate dall'articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006, di seguito elencate: - regolarità nell'assolvimento degli obblighi di contribuzione previdenziale; - assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro; - rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Si evidenzia, inoltre, che l'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti all'instaurazione e alla modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione produce la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione (cfr. l'art. 31, comma 3, del decreto legislativo n. 150/2015).

Adempimenti dei datori di lavoro

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Per essere autorizzato alla fruizione dell'agevolazione, il datore di lavoro interessato, previa autentificazione, deve inoltrare all'Istituto, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line "Do.VI", disponibile sul sito internet www.inps.it, all'interno dell'applicazione "Portale delle Agevolazioni – ex DiResCo" una domanda di ammissione all'incentivo, indicando le seguenti informazioni: la lavoratrice nei cui confronti, nell'anno 2021, è intervenuta l'assunzione a tempo indeterminato; la data di rilascio del provvedimento riguardante il percorso di protezione e il Comune di competenza; l'importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità; la misura dell'aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio. L'Istituto, una volta ricevuta la richiesta, mediante i propri sistemi informativi centrali svolge le seguenti attività: calcola l'importo dell'incentivo spettante in base all'aliquota contributiva datoriale indicata; verifica se sussiste la copertura finanziaria per l'incentivo richiesto; in caso di sufficiente capienza di risorse per tutto il periodo agevolabile, informa, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza, che il datore di lavoro è stato autorizzato a fruire dell'incentivo e individua l'importo massimo dell'agevolazione spettante per l'assunzione della lavoratrice indicata nell'istanza.Al riguardo, come specificamente previsto dall'articolo 2, comma 3, del D.I. 11 maggio 2018, si fa presente che l'Istituto elaborerà le richieste in base all'ordine cronologico di invio. Con riferimento ai rapporti a tempo parziale, nelle ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro in corso di rapporto, compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno, il beneficio fruibile non potrà superare, per i vincoli legati al finanziamento della misura, il tetto già autorizzato mediante le procedure telematiche. Nelle ipotesi di diminuzione dell'orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, sarà onere del datore di lavoro riparametrare l'incentivo spettante per fruire dell'importo ridotto. Successivamente all'accantonamento definitivo delle risorse, effettuato in base all'aliquota contributiva datoriale dichiarata nella richiesta telematica, il soggetto interessato potrà fruire dell'importo spettante, in quote mensili, a partire dal mese di assunzione per massimo dodici mensilità, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro. La fruizione del beneficio potrà avvenire mediante conguaglio nelle denunce contributive e il datore di lavoro dovrà avere cura di non imputare l'agevolazione a quote di contribuzione non oggetto di esonero. Anche a seguito dell'autorizzazione al godimento dell'agevolazione, l'Istituto, il Ministero dell'Interno e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) effettueranno i controlli di loro pertinenza, volti ad accertare l'effettiva sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione dell'incentivo di cui si tratta.

Data: 21/09/2021 11:00:00
Autore: Gabriella Lax