Rettifica sesso senza intervento
- Per la rettifica anagrafica del sesso non occorre l'intervento chirurgico
- Minore con disforia di genere: rettifica anagrafica e intervento chirurgico
- L'intervento chirurgico non è obbligatorio per la rettifica anagrafica
Per la rettifica anagrafica del sesso non occorre l'intervento chirurgico
Non è necessario sottoporsi a intervento chirurgico per ottenere la rettifica anagrafica del nome da maschile a femminile. A ribadirlo è il Tribunale di Lucca, con la sentenza del 27 agosto 2021 (sotto allegata), richiamando illustri precedenti giurisprudenziali che in materia hanno chiarito che l'intervento chirurgico è uno step eventuale, rimesso alla libera scelta del soggetto, finalizzato a garantire la corrispondenza tra caratteri sessuali psicologici e fisici e quindi il maggior benessere della persona, che però non condiziona la rettifica anagrafica.
Minore con disforia di genere: rettifica anagrafica e intervento chirurgico
Due genitori si rivolgono al Tribunale per chiedere di ordinare all'ufficiale dello Stato civile di procedere alla rettificazione anagrafica dell'atto di nascita del figlio con attribuzione del sesso da maschile a femminile, con il cambio conseguenziale del nome e di autorizzare l'intervento chirurgico necessario per il cambio di sesso. Da approfonditi accertamenti clinici è infatti emerso che il figlio minore presenta una disforia di genere che richiede, per il suo benessere, la rettificazione anagrafica e l'adeguamento chirurgico del sesso che costui sente prevalente.
L'intervento chirurgico non è obbligatorio per la rettifica anagrafica
Il Tribunale di Lucca accoglie la richiesta dei genitori alla luce di alcuni importanti precedenti giurisprudenziali.
La Corte Costituzionale in primis, nella sentenza n. 15138/2015 circa la possibilità di disporre la rettificazione anagrafica di sesso prima di procedere all'intervento chirurgico di adeguamento ha chiarito, in conformità alla giurisprudenza della CEDU che: "per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà e ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale". Del resto, continua la Consulta: "la scelta di sottoporsi alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali non può che essere il risultato di un processo di autodeterminazione verso l'obiettivo del mutamento di sesso."
Il Tribunale di Lucca condivide l'indirizzo che ritiene l'intervento chirurgico solo un passo eventuale che consente la corrispondenza dei tratti somatici a quelli psicologici, sottolineando questo concetto emerge anche dalla formulazione letterale dell'art. 31 del D.Lgs. n. 150 del 2011, che parla dell'intervento chirurgico in termini di eventualità, attraverso l'utilizzo dei termini "quando risulta necessario." L'intervento chirurgico quindi non deve essere considerato un passo obbligato per la rettificazione anagrafica del sesso, ma come uno strumento in grado di garantire al soggetto il maggiore benessere fisico e psicologico, in quanto espressione della sua identità personale, tutelata dall'art. 2 della Costituzione.
Nel caso di specie il Tribunale rileva che dai documenti prodotti emerge che la condizione di disforia di genere causa al minore gravi sofferenze, capaci di ostacolare il suo corretto funzionamento psicologico e sociale. Sussistendo quindi tutte le condizioni di legge quindi, la domanda dei genitori viene accolta con ordine all'ufficiale dello stato civile di procedere alla rettificazione anagrafica del sesso del minore e con l'autorizzazione all'intervento chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali da maschili a femminili.
Autore: Annamaria Villafrate