Interdittiva antimafia fondata su rinvio a giudizio e sopravvenuta assoluzione
- L'interdittiva antimafia: il caso
- Il giudizio, in fase cautelare
- L'ordinanza cautelare del TAR Catania
L'interdittiva antimafia: il caso
In particolare, la Prefettura competente per territorio aveva ritenuto di adottare tale provvedimento in quanto, al titolare dell'impresa, era stato contestato il reato di intestazione fittizia di beni altrui, per il quale era, peraltro, imputato in un giudizio penale.
Secondo la Prefettura, infatti, gli elementi emersi sul conto del ricorrente in sede di rinvio a giudizio avrebbero evidenziato che egli non si sarebbe sottratto al ruolo di "prestanome" nella gestione di attività riconducibili a pregiudicati per gravissimi reati.
Pertanto, l'unico elemento fattuale individuato dal Prefetto, giustificativo dell'adozione dell'informativa interdittiva, era la "intestazione fittizia di beni altrui" e la presunta vicinanza ad esponenti di mafia, coinvolti in una delicata operazione di polizia giudiziaria che aveva dato luogo ad un altrettanto delicato processo penale.
Nelle more del giudizio promosso dinanzi al TAR Catania avverso il provvedimento di informazione interdittiva antimafia, tuttavia, era stato emesso il provvedimento di assoluzione dal delitto di cui all'art. 512 bis c.p. del titolare della ditta, per non aver commesso il fatto.
Il giudizio, in fase cautelare
Secondo la tesi difensiva, l'assoluzione palesava una illogicità del quadro indiziario posto a fondamento della informativa, la quale, in ogni caso, era fondata solo sulle indagini nei confronti del ricorrente, che avevano condotto al rinvio a giudizio.
L'ordinanza cautelare del TAR Catania
Difatti, è compito dell'Autorità prefettizia valutare adeguatamente ogni rischio di "contaminazione mafiosa".
Tale valutazione, orbene, deve avvenire tenendo conto dei requisiti di attualità e concretezza di tali rischi, dovendosi dunque tenere in debita considerazione elementi fondamentali quali una sentenza di proscioglimento o, nella specie, una sentenza di assoluzione.
Sebbene in fase cautelare e nell'attesa della trattazione del merito della controversia, il Giudice Amministrativo ha accolto l'istanza di sospensiva della ditta ricorrente, ponendo in capo all'Amministrazione l'onere di riesaminare la vicenda, ai fini del rilascio di una nuova informativa che tenga conto dell'esito della decisione del giudice penale.
Avv. Giovanni Francesco Fidone
Avv. Rosario Giommarresi
Data: 25/09/2021 06:00:00Autore: Giovanni Fidone