L'assegno di divorzio e il criterio dell'autosufficienza
- Assegno di divorzio e autosufficienza del beneficiario
- Autosufficienza economica: criterio principe
- Per le SU l'assegno spetta a chi non ha mezzi adeguati
- L'autosufficienza va valutata in modo "elastico"
Assegno di divorzio e autosufficienza del beneficiario
La recente sentenza n. 24250/2021 della Cassazione ha ribadito in materia di assegno divorzile il seguente principio: "il giudice deve quantificare l' assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, ma in misura adeguata innanzitutto a garantire, in funzione assistenziale, l'indipendenza o autosufficienza economica dell'ex coniuge, intesa in una accezione non circoscritta alla pura sopravvivenza ma ancorata ad un criterio di normalità, avuto riguardo alla concreta situazione del coniuge richiedente nel contesto in cui egli vive, nel qual caso l' assegno deve essere adeguato a colmare lo scarto tra detta situazione ed il livello dell'autosufficienza come individuato dal giudice di merito. Ed inoltre, ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tal senso, l' assegno deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo-compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali (che il coniuge richiedente ha l' onere di dimostrare nel giudizio), al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale."
Autosufficienza economica: criterio principe
Dalla massima della sentenza emerge prima di tutto il recepimento delle indicazioni della sentenza Grilli n. 11504/2017, ma anche del criterio composito della successiva SU n. n. 18287/2018, di cui parleremo a breve.
Ricordiamo che la sentenza del 2017 nel salutare definitivamente il criterio del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio per quantificare l'assegno divorzile ha stabilito la necessità di individuare un altro parametro, più in linea con l'evoluzione sociale. Parametro che per la Corte deve essere quello del raggiungimento dell'indipendenza economica del richiedente, nel senso che, "se è accertato che quest'ultimo è economicamente indipendente o è effettivamente in grado di esserlo, non deve essergli riconosciuto il relativo diritto."
Autosufficienza che per la Corte è individuabile attraverso il ricorso ai seguenti indici:
"1) il possesso di redditi di qualsiasi specie;
2) il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu "imposti" e del costo della vita nel luogo di residenza della persona che richiede l'assegno;
3) le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale, in relazione alla salute, all'età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo;
4) la stabile disponibilità di una casa di abitazione."
Per le SU l'assegno spetta a chi non ha mezzi adeguati
Il principio dell'autosufficienza economica della sentenza Grilli è stato però oggetto di critica da parte della SU n. 18287/2018. Per le SU è necessario adottare infatti un criterio composito per il riconoscimento e la quantificazione dell'assegno di divorzio in grado di tenere conto della storia della coppia, delle scelte compiute e del contributo dato alla vita familiare da ciascun coniuge.
Per le SU, nel rispetto del principio di solidarietà, l'assegno divorzile deve essere riconosciuto quando il coniuge richiedente non ha i mezzi adeguati per vivere o non è in grado, per ragioni oggettive, di procurarseli.
L'autosufficienza va valutata in modo "elastico"
La recente ordinanza n. 22499/2021 della Cassazione, dando seguito e condividendo comunque l'importanza del criterio dell'indipendenza economica sente la necessità di dover precisare, dando seguito alla giurisprudenza di legittimità, che "a giustificare l'attribuzione dell'assegno non è, quindi, di per sé, lo squilibrio o il divario tra le condizioni reddituali delle parti, all'epoca del divorzio, né il peggioramento delle condizioni del coniuge richiedente l'assegno rispetto alla situazione (o al tenore) di vita matrimoniale, ma la mancanza della "indipendenza o autosufficienza economica" di uno dei coniugi, intesa come impossibilità di condurre con i propri
mezzi un'esistenza economicamente autonoma e dignitosa. Quest'ultimo parametro va apprezzato con la necessaria elasticità e l'opportuna considerazione dei bisogni del richiedente l'assegno, considerato come persona singola e non come ex coniuge, ma pur sempre inserita nel contesto sociale. Per determinare la soglia dell'indipendenza economica occorrerà avere riguardo alle indicazioni provenienti, nel momento storico determinato, dalla coscienza collettiva e, dunque, né
bloccata alla soglia della pura sopravvivenza né eccedente il livello della normalità, quale, nei casi singoli, da questa coscienza configurata e di cui il giudice deve farsi interprete, ad essa rapportando, senza fughe, le proprie scelte valutative, in un ambito necessariamente duttile, ma non arbitrariamente dilatabile."
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Data: 19/09/2021 06:00:00Autore: Annamaria Villafrate