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Il guinzaglio per il cane è obbligatorio?

Una breve analisi sulla responsabilità civile e penale e sugli obblighi del proprietario di un animale


La responsabilità civile del proprietario di un animale

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Il proprietario di un animale è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che sia sotto la sua custodia, sia che sia smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.
Si discute se l'articolo 2052 c.c. contempli un caso di responsabilità oggettiva, o un caso di responsabilità per colpa (sia pure colpa presunta).
Secondo la tesi non prevalente, la responsabilità civile presupporrebbe sempre la colpa, essendo i casi di responsabilità oggettiva eccezionali. L'articolo 2052 c.c., in particolare, non farebbe eccezione a questo principio, in quanto il proprietario dell'animale non risponderebbe di tutti i danni arrecati dall'animale, potendo dimostrare il caso fortuito. Il soggetto, provando il caso fortuito, prova la sua mancanza di colpa.
Si tratterebbe, quindi, di un caso di colpa presunta, con un'inversione dell'onere della prova rispetto al principio generale dell'articolo 2043 c.c.
Secondo la tesi prevalente, invece, si tratterebbe di un caso di responsabilità oggettiva.

Provando il caso fortuito, infatti, il soggetto non prova la sua mancanza di colpa, ma l'insussistenza del nesso causale.

La responsabilità penale del proprietario di un animale

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La responsabilità per le lesioni causate dal cane è anche di tipo penale, con conseguente incriminazione per il reato di lesioni personali (articolo 590 c.p.).
Chiunque cagiona, ex articolo 590 comma 1 c.p., ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239, ex articolo 590 comma 2 c.p..
La giurisprudenza aderisce alla tesi oggettiva affermando che "spetta all'attore provare l'esistenza del nesso eziologico tra l'animale e l'evento lesivo, mentre il convenuto per liberarsi dalla responsabilità, dovrà provare non di essere esente da colpa, bensì l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale" [1].
La giurisprudenza ha, poi, ritenuto che non sia caso fortuito il fatto improvviso e imprevedibile dell'animale, né un suo repentino mutamento di umore, né che rilevi che l'animale sia stato, in precedenza, sempre tranquillo e mansueto; anche il fatto del terzo è spesso accollato ugualmente a chi si serve dell'animale [2]. Non importa, quindi, se la condotta dell'animale sia stata determinata da un gesto della vittima come una carezza contropelo o una tirata di coda. Il padrone deve poter prevedere tutti i gesti improvvisi dell'animale che, proprio in quanto tale, non è sempre controllabile.

Gli obblighi del proprietario di un animale

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Non esiste alcuna legge statale che imponga il guinzaglio per i cani a passeggio. Ma l'obbligo si può desumere da una serie di disposizioni.

Innanzitutto, dalle norme del Codice civile e del Codice penale che scaricano sul detentore dell'animale ogni responsabilità per danni a cose o a persone.
La legge obbliga inoltre i proprietari dei cani ad adottare delle precauzioni per evitare danni a cose e a persone [3].
Nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, il cane deve essere condotto con un guinzaglio non più lungo di 1.50 metri. In un'area cani, invece, il proprietario può togliere il guinzaglio al cane.
La museruola (morbida o rigida) non deve essere sempre indossata dal cane, ma il proprietario deve portarla con sé per potergliela mettere in caso di rischio per l'incolumità di animali o di persone, oppure su richiesta delle Autorità competenti.
Il padrone deve sempre raccogliere le feci e portare con sè i sacchettini o la paletta.
Nel caso non lo facesse, le sanzioni variano da 50 a 500 euro.
È, infine, obbligatorio iscrivere il proprio cane all'Anagrafe Canina Regionale, identificandolo attraverso un microchip sottocutaneo.


Note bibliografiche
[1] Cass., sent. n. 7260 del 2013.
[2] Cass., sent. n. 3767 del 1954 in cui la S.C. ha stabilito la responsabilità del proprietario di un cane che aveva morso un bambino, dopo essere stato molestato da un gruppo di bambini; in motivazione, si legge che si deve sempre tenere conto che persone estranee possano irritare un animale e quindi il proprietario dovrebbe cautelarsi anche per eventi del genere.
[3] Ordinanza del ministero della Salute, datata 6 agosto 2013 "Ordinanza contingibile e urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 6 settembre 2013 n. 209) con validità di solo 12 mesi, ma successivamente rinnovata di anno in anno.

Data: 22/09/2021 06:00:00
Autore: Tullio Facciolini