Multa pagata: possibile impugnare la decurtazione punti sulla patente
Per il Giudice di Pace di Ferentino chi subisce la sanzione accessoria può agire in sede di opposizione. Ordinanza firmata dal vice prefetto illegittima senza delega
- Sottrazione punti impugnabile dal conducente se la multa è pagata
- Tutela giurisdizionale contro la sanzione accessoria
- Carenza di potere del vice prefetto
- Mancata indicazione tempi impiegati nelle singole fasi del procedimento
Sottrazione punti impugnabile dal conducente se la multa è pagata
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Reintegrati i punti decurtati al conducente, nonostante il proprietario del veicolo abbia pagato la sanzione pecuniaria. Infatti, trattandosi di sanzione accessoria è ben possibile, per colui che la subisce, agire in sede di opposizione in sede giurisdizionale. Ancora, l'ordinanza firmata dal vice prefetto è illegittima se manca la delega per iscritto, con una specifica elencazione degli articoli del codice della strada, per cui risulta possibile rappresentare in giudizio la Prefettura.
Questi alcuni dei principi espressi dal Giudice di Pace di Ferentino nella sentenza n. 135/2021 (qui sotto allegata) con cui è stato accolto il ricorso di un conducente, vittoriosamente assistito dall'Avv. Roberto Iacovacci, nei cui confronti era scattata la decurtazione di ben 15 punti dalla patente per aver violato disposizioni del Codice della Strada.
Tutela giurisdizionale contro la sanzione accessoria
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In sede di opposizione avverso ordinanza ingiunzione prefettizia, il ricorrente rappresenta come, oltre alla sanzione pecuniaria che è stata pagata dal proprietario del mezzo, fosse scattata nei suoi confronti la sottrazione dei preziosi punti dalla patente. Il giudice onorario conferma che, essendo il conducente diverso dal proprietario del mezzo, gli è consentito impugnare il verbale per contestare l'infrazione.
Chi ha subito una sanzione accessoria, si legge nel provvedimento, può infatti agire in sede di opposizione in sede giurisdizionale, come confermato anche dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 3936 del 13 Marzo 2012, richiamata dal provvedimento in esame.
In tale occasione, il Supremo Consesso ha ritenuto che la decurtazione dei punti, essendo una sanzione accessoria, non può essere sottratta al mezzo di opposizione in sede giurisdizionale, poiché ciò "risulterebbe privo di ogni ragionevole giustificazione e, come tale, non compatibile con i principi della nostra Carta costituzionale e, segnatamente, con quelli sanciti dagli artt. 3 e 24 Cost.".
Carenza di potere del vice prefetto
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Oltre ad essere ammissibile, il ricorso del sanzionato viene ritenuto dal magistrato onorario anche meritevole di accoglimento nel merito. In primis, coglie nel segno l'eccezione con cui questi contesta l'inesistenza di una delega della firma dell'ordinanza in favore del vice prefetto.
Dalla stessa ordinanza, infatti, non emerge che il Prefetto abbia attribuito al suo vice il potere di emettere ordinanze anche in relazione alla violazione per cui vi è stata contestazione. Questa mancanza, assume il magistrato onorario, appare dunque idonea a invalidare la stessa ordinanza-ingiunzione prefettizia.
Anche il Giudice di Pace di Grosseto, nella sentenza n. 549/18, ha chiarito che l'atto sottoscritto da un vice prefetto deve fare riferimento a una delega, altrimenti in caso contrario "vi è assoluta carenza di potere del funzionario che ha emanato l'atto" e lo stesso va dichiarato nullo.
Innanzi al Giudice di Pace, il vice prefetto avrebbe dovuto altresì depositare un'espressa delega per iscritto, con specifica elencazione degli articoli del Codice della strada, per cui risulta possibile rappresentare in giudizio la Prefettura. Invece, nella vicenda in esame la P.A. non ha svolto difesa sul punto. Anche la mancata comparizione di un delegato della Prefettura in giudizio, conclude la sentenza, appalesa vieppiù l'assunto attoreo.
Mancata indicazione tempi impiegati nelle singole fasi del procedimento
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Meritevole di accoglimento appare anche l'eccezione con cui l'opponente contesta la carenza di motivazione dell'ordinanza e la mancata indicazione dei tempi perentori previsti dalle singole fasi del procedimento.
Sul punto, il giudice onorario richiama la sentenza n. 1786/2010 con cui le Sezioni Unite di Cassazione hanno precisato che "l'obbligo di motivazione deve riguardare, a pena di nullità, anche i tempi impiegati nelle singole fasi del procedimento. Ciò al fine di verificare che le ordinanze di ingiunzione siano state emesse nel rispetto dei termini perentori indicati negli artt. 203 e 204 del Codice della Strada":
Sulla scorta di tale sentenza, anche la giurisprudenza di merito ha confermato l'ulteriore onere in capo all'amministrazione, la cui omissione determina la nullità del provvedimento amministrativo. Come sottolinea il Giudice di Pace di Ferentino, tale adempimento è indispensabile affinché chi riceve l'ingiunzione possa controllare il rispetto della legge da parte dell'amministrazione nello svolgimento della procedura amministrativa.
In conclusione, "la mancata indicazione nella stessa ordinanza ingiunzione dell'avvenuto adempimento nei tempi previsti delle singole fasi del procedimento determina la nullità assoluta dello stesso" (principio considerato anche dalla sentenza n. 28920/2018 del Giudice di pace di Roma).
Verbale redatto con grafia inintelligibile
Nonostante tanto sia sufficiente a dichiarare la nullità assoluta dell'ordinanza opposta, il magistrato onorario ritiene sussistente anche una violazione del diritto di difesa, essendo il verbale redatto a mano con grafia inintelligibile. Come chiarito altresì dal Giudice di Pace di Lucca, nella sentenza n. 497/2016, l'orribile grafia dell'agente accertatore completamente inintelligibile è idonea a determinare la mancata comprensione del contenuto dell'alto.
In conclusione, il Giudice di Pace di Ferentino ritiene di accogliere il ricorso, annullando l'ordinanza-ingiunzione con riferimento alla sanzione accessoria, così determinando il "reintegro" dei punti sulla patente per il sanzionato. Inoltre, la Prefettura viene condannata anche al pagamento di un minimo di spese legali, in quanto la difesa dell'ente si è limitata a chiedere il rigetto del ricorso sulla base del pagamento del coobbligato solidale, per quanto riguarda la sanzione pecuniaria principale, e non la sanzione accessoria che riguarda solo il conducente e non il proprietario del mezzo.
Si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon per l'invio del provvedimento
Data: 30/09/2021 06:00:00Autore: Lucia Izzo