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Pannelli fotovoltaici in condominio: come fare

Le regole base per poter installare i pannelli fotovoltaici in condominio, che beneficiano del Superbonus del 110%, sono dettate dal codice civile


Chi può installare i pannelli fotovoltaici in condominio

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Sia il singolo proprietario che la comunità condominiale possono installare i pannelli fotovoltaici. In entrambi i casi il Codice civile prevede delle regole ben precise da rispettare. A queste due opzioni se ne aggiunge poi una terza, a cui accenna sempre il codice civile, anche terzi soggetti infatti, che non abitano nel condominio, se titolari di un diritto personale di godimento o reale acquisito a titolo oneroso, possono posizionare i pannelli su una superficie comune dell'edificio condominiale. Vediamo di capire cosa prevede la legge in tutti e tre i casi.

Pannelli fotovoltaici per i proprietari esclusivi

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Ai pannelli fotovoltaici la riforma della materia condominiale realizzata con la legge n. 220 del 2012 ha dedicato alcune disposizioni specifiche. Tali disposizioni sono contenute nell'art. 1122 bis c.c ai commi 2, 3 e 4.Vediamo cosa dicono.

"2. È consentita l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell'interessato.

3. Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l'interessato ne dà comunicazione all'amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi. L'assemblea può prescrivere, con la maggioranza di cui al quinto comma dell'art. 1136, adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell'edificio e, ai fini dell'installazione degli impianti di cui al secondo comma, provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire l'uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto. L'assemblea, con la medesima maggioranza, può altresì subordinare l'esecuzione alla prestazione, da parte dell'interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali.

4. L'accesso alle unità immobiliari di proprietà individuale deve essere consentito ove necessario per la progettazione e per l'esecuzione delle opere. Non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti destinati alle singole unità abitative."

Dalla norma emerge che i singoli proprietari di unità condominiali hanno il diritto d'installare i pannelli fotovoltaici sul lastrico solare, su superfici comuni del fabbricato condominiale e sulla singola superficie di proprietà senza autorizzazioni. Può però accadere che l'installazione dei pannelli comporti la modifica di parti comuni del condominio. In questo caso il singolo condomino o i singoli condomini interessati dovranno darne comunicazione all'amministrazione, mettendolo al corrente della modifica che sarà necessario apportare e delle modalità in cui la stessa verrà realizzata.

Attenzione però, perché non è detto che vada tutto liscio. L'assemblea infatti, anche se non può vietare ai proprietari esclusivi di effettuare le opere necessarie all'installazione dei pannelli fotovoltaici, può deliberare e quindi chiedere che le opere vengano realizzate in modo alternativo a quello prospettato, imporre specifiche cautele per tutelare la sicurezza dell'edificio, la sua stabilità e il decoro architettonico. Essa inoltre, su richiesta degli interessati, provvede a ripartire l'uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni del condominio, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento o già in atto. L'assemblea infine può subordinare l'a installazione dei pannelli alla prestazione di una garanzia idonea per i danni che potrebbero derivare dalle opere.

Pannelli fotovoltaici su superfici comuni condominiali

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La norma di riferimento del codice civile per quanto riguarda i pannelli fotovoltaici che il condominio delibera d'installare è invece l'art 1120 c.c., che è dedicato alle innovazioni.

In base a questo articolo l'assemblea dei condomini può deliberare in merito a quelle opere che configurano una innovazione, finalizzate a migliorare, a rendere più comodo l'uso o a fare rendere in misura maggiore le cose comuni.

Innovazioni tra le quali sono comprese anche quelle "per la produzione di energia mediante l'utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio."

La proposta relativa alla installazione dell'impianto fotovoltaico per il condominio può essere avanzata anche da un solo condomino. In questo caso l'amministratore deve convocare l'assemblea entro 30 giorni dalla richiesta del singolo, il quale deve avere cura di indicare in essa anche le modalità con le quali le opere devono essere realizzate. Se non lo fa, l'amministratore lo invita subito a fornire nello specifico tutte le informazioni relative all'impianto, al fine di integrare la richiesta formulata.

Pannelli fotovoltaici di terzi in condominio

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Anche per quanto riguarda l'installazione dei pannelli fotovoltaici da parte di terzi, la norma di riferimento è sempre l'art. 1120 c.c appena vista in materia di innovazioni.

La disposizione che contempla tra le innovazioni anche le opere necessarie a produrre energia, richiede infatti la delibera condominiale con le maggioranze di cui all'art. 1136 comma 2 anche quando a realizzarle sono "terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune."

Dalla norma si evince che il requisito fondamentale richiesto per poter installare su un edificio condominiale i pannelli fotovoltaici è la titolarità da parte del terzo di un diritto personale di godimento o reale acquisito a titolo oneroso di una superficie del condominio in cui posizionare i pannelli.

Superbonus 110% per i pannelli fotovoltaici in condominio

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Si ricorda inoltre che l'installazione di un impianto fotovoltaico è uno degli interventi trainati, che richiedono la realizzazione di un intervento trainante, per poter essere ammessi al beneficio fiscale del Superbonus 110%.

Il decreto Rilancio ha infatti fatto salire al 110% l'aliquota detraibile in relazione alle spese sostenute per realizzare specifici interventi di efficientamento energetico, di riduzione del rischio sismico e di installazione degli impianti fotovoltaici.

Fino al 31 dicembre 2022 nel caso di condomini e in presenza di determinate condizioni, per beneficiare del super bonus 110% l'installazione dei pannelli deve avvenire contestualmente a uno degli interventi trainanti come ad esempio l'isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate esclusi gli infissi o la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale presenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o l'acqua calda.

Affinché le spese sostenute per l'installazione degli impianti fotovoltaici in condominio possano beneficiare della detrazione è necessario però anche che l'energia prodotta venga utilizzata per gli usi domestici, come l'illuminazione o l'alimentazione dei vari elettrodomestici presenti nelle abitazioni.

Leggi anche Condomini: superbonus fino al 31 dicembre 2022

Data: 10/10/2021 22:00:00
Autore: Annamaria Villafrate