Conto cointestato e morte: come recuperare le somme prelevate?
- Conto cointestato e decesso
- Sulla cointestazione (in questa particolare ipotesi)
- Sugli effetti e sulla natura della cointestazione
- Ergo....la domanda di rendimento del conto
- La domanda restitutoria
Conto cointestato e decesso
Come si possono recuperare le somme prelevate dal cointestatario nel caso in cui il conto sia stato alimentato solo dal de cuius? E' questo il caso portato all'attenzione della Suprema Corte (di recente con sentenza n. 4838/2021).
Il caso
Sulla cointestazione (in questa particolare ipotesi)
Sugli effetti e sulla natura della cointestazione
"In tema di conto corrente, la cointestazione dello stesso, salva prova di diversa volontà delle parti, è di per sé atto unilaterale idoneo a trasferire la legittimazione ad operare sul conto e, quindi, rappresenta una forma di procura, ma non anche la titolarità del credito" (Cass. 21963/2019; conformi 13614/2013; 28893/2008; 19305/2006).
"Il conferimento di una procura ed il concreto esercizio di essa da parte del soggetto che ne è investito costituiscono, […] elementi sufficienti per affermare che la procura è stata conferita in virtù di un rapporto di mandato, con il conseguente obbligo del rappresentante, ai sensi dell'art.1713 cod. civ., di rendere il conto dell'attività compiuta" (Cass. 12848/2006; Cass. 18660/2013, conforme nel particolare obbligo di rendimento del conto nei confronti degli eredi Cass. 9262/2003).
Anche la dottrina ritiene che "allorquando le somme accreditate sono esclusivamente di pertinenza di un solo contitolare, la contestazione a firma disgiunta assolve, di fatto, alle funzioni di una delega rilasciata dal titolare a un terzo, per consentirgli qualsiasi atto di disposizione (Massimo Rubino De Ritis, in Banca Borsa Titoli di Credito, pag. 469).Ergo....la domanda di rendimento del conto
"Il conferimento di una procura ed il concreto esercizio di essa da parte del soggetto che ne è investito costituiscono, […] elementi sufficienti per affermare che la procura è stata conferita in virtù di un rapporto di mandato, con il conseguente obbligo del rappresentante, ai sensi dell'art.1713 cod. civ., di rendere il conto dell'attività compiuta" (Cass. 12848/2006; Cass. 18660/2013, conforme nel particolare obbligo di rendimento del conto nei confronti degli eredi Cass. 9262/2003).
Dunque, l'evento morte spiega il solo effetto giuridico di trasferire l'obbligo di rendiconto dal mandatario ai suoi eredi ovvero, nel caso di morte del mandante, in favore dei suoi eredi in virtù delle norme generali in tema di successione mortis causa
Il giudizio di rendimento dei conti, disciplinato dagli artt. 263, 264 e 265 cpc, ha espressa finalità ad explorandum in quanto serve a consentire l'acquisizione delle informazioni necessarie per l'esercizio (eventuale) di ulteriori diritti: la domanda di rendiconto reca ineludibilmente in sé anche quella di condanna al pagamento delle somme che risulteranno dovute" (Cass. 2148/2014; 31857/2018).
Per giunta, la mancata presentazione del rendiconto non può tradursi in un "non liquet" e, all'opposto, "consente al giudice la più ampia facoltà di valutare il materiale probatorio già acquisito (anche ai soli fini di trarne presunzioni), nonché di disporre l'acquisizione di prove officiose ovvero richieste dalle parti." (Cass. 9377/2001, 889/73, 485/81, 869/79, 4502/85, 4568/92).
La domanda restitutoria
Gli eredi, documentati tali prelievi, dovranno avanzare nei confronti del cointestatario una domanda di condanna alla restituzione (previo rendimento del conto).
Non si tratta di formulare una azione di petizione dell'eredità, ma di una azione di rivendica dell'eredità.
La pretesa restitutoria si fonda su un titolo giuridico preesistente alla morte della de cuius e indipendente dalla successione: vita natural durante, il de cuius avrebbe potuto chiedere lui stessa al cointestatario sia il rendimento del conto che le restituzioni; domande che gli eredi formuleranno quali successori mortis causa.
"Non può parlarsi di petizione di eredità allorché, non essendo assolutamente in questione il "riconoscimento della qualità ereditaria" dell'attore, questi agisca in giudizio come erede, promuovendo un'azione - esercitabile peraltro già dal de cuius – (Cass. 3067/1974).
Idem, "deve ravvisarsi una rivendica quando la controversia, anche per effetto delle contestazioni del convenuto, investa altri punti e, in particolare, l'appartenenza dei beni al de cuius." (Cass. 2248/1969 si veda in dottrina "Famiglia, persone e successioni, n. 8-9, 1 agosto 2008, p. 752, Nota a sentenza Luigi A. Scarano).
Avv. Fabio Olivieri
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Autore: Fabio Olivieri