La Cassazione su emotrasfusioni e testimoni di Geova
- Emotrasfusione e testimoni di Geova, le ragioni del rifiuto
- La decisione della Cassazione
- La legge sul consenso informato e sulle Dat
Emotrasfusione e testimoni di Geova, le ragioni del rifiuto
Nel momento in cui la donna è venuta a trovarsi in pericolo di vita, i medici hanno però eseguito una trasfusione affermando che il dissenso manifestato dalla paziente non riguardasse anche situazioni vitali e non fosse attuale rispetto alla situazione clinica.
L'origine del rifiuto della donna deriva da quanto riportato in vari passi della Bibbia dove viene, secondo i Testimoni di Geova, esplicitamente dichiarata l'astensione al sangue:
1) Genesi 9:3,6: Ogni animale che si muove ed è in vita vi serva di cibo. Come nel caso della verde vegetazione vi dò in effetti tutto questo. Solo non dovete mangiare la carne con la sua anima, il suo sangue. E, oltre a ciò, richiederò il sangue delle vostre anime. Lo richiederò dalla mano di ogni creatura vivente; e dalla mano dell'uomo, dalla mano di ciascuno che gli è fratello, richiederò l'anima dell'uomo. Chiunque sparge il sangue dell'uomo, il suo proprio sangue sarà sparso dall'uomo, poiché a immagine di Dio egli ha fatto l'uomo;
2) Levitico 17:10: E qualcuno della casa d'Israele o degli stranieri che risiedono fra di voi mangia di qualsiasi genere di sangue, io volgerò la mia faccia contro quel tale che mangia del sangue e lo sterminerò di mezzo al suo popolo;
3) Atti 15:28,29: Infatti è parso bene allo Spirito Santo e a noi di non imporvi alcun altro peso all'infuori di queste cose necessarie: che vi asteniate dalle cose sacrificate agli idoli, dal sangue, dalle cose soffocate e dalla fornicazione; farete bene a guardarvi da queste cose.
Seguendo questi passi biblici, gli appartenenti a questa congregazione non accettano l'emotrasfusione, oltre che per obbedienza a Dio, anche in segno di rispetto per lui in quanto creatore di vita.
La decisione della Cassazione
La Corte ha precisato che l'accettazione di un intervento chirurgico non comporta anche quella di una trasfusione.
La legge sul consenso informato e sulle DAT
L'articolo 1 comma 6 della legge numero 219 del 2017 statuisce che "Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile o penale".
Tale volontà è espressa nelle DAT che ogni Testimone di Geova porta con sé.
L'articolo 1 comma 7 della legge numero 219 del 2017 precisa inoltre che "Nelle situazioni di emergenza o di urgenza il medico e i componenti dell'équipe sanitaria assicurano le cure necessarie, nel rispetto della volontà del paziente ove le sue condizioni cliniche e le circostanze consentano di recepirla".
Le volontà del paziente espresse tramite DAT, quindi, non possono essere ignorate.
[1] Sentenza numero 29469 del 23 dicembre 2020
[2] Si veda l'articolo 32 comma 2 della Costituzione il quale stabilisce che "Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana"
[3] Si veda l'articolo 19 della Costituzione il quale stabilisce che "Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume"
[4] Entrata in vigore il 31 gennaio 2018 e contenente "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento"
Autore: Tullio Facciolini