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La Cassazione su emotrasfusioni e testimoni di Geova

Una disamina sul rapporto che lega i Testimoni di Geova al consenso informato e alle trasfusioni, alla luce della legge numero 219 del 2017 e della recente giurisprudenza della Corte di Cassazione


Emotrasfusione e testimoni di Geova, le ragioni del rifiuto

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La III Sezione Civile della Corte di Cassazione [1] ha accolto il ricorso di una paziente Testimone di Geova a cui era stata eseguita, durante un intervento chirurgico, una trasfusione di sangue, nonostante la donna si fosse dichiarata contraria alla pratica per motivi religiosi. La paziente aveva prestato il consenso scritto all'operazione di parto cesareo cui doveva essere sottoposta e aveva acconsentito, nel caso si fosse presentata la necessità, ad una procedura di laparoscopia, mentre aveva manifestato il proprio dissenso ad ogni emotrasfusione.
Nel momento in cui la donna è venuta a trovarsi in pericolo di vita, i medici hanno però eseguito una trasfusione affermando che il dissenso manifestato dalla paziente non riguardasse anche situazioni vitali e non fosse attuale rispetto alla situazione clinica.
L'origine del rifiuto della donna deriva da quanto riportato in vari passi della Bibbia dove viene, secondo i Testimoni di Geova, esplicitamente dichiarata l'astensione al sangue:

1) Genesi 9:3,6: Ogni animale che si muove ed è in vita vi serva di cibo. Come nel caso della verde vegetazione vi dò in effetti tutto questo. Solo non dovete mangiare la carne con la sua anima, il suo sangue. E, oltre a ciò, richiederò il sangue delle vostre anime. Lo richiederò dalla mano di ogni creatura vivente; e dalla mano dell'uomo, dalla mano di ciascuno che gli è fratello, richiederò l'anima dell'uomo. Chiunque sparge il sangue dell'uomo, il suo proprio sangue sarà sparso dall'uomo, poiché a immagine di Dio egli ha fatto l'uomo;

2) Levitico 17:10: E qualcuno della casa d'Israele o degli stranieri che risiedono fra di voi mangia di qualsiasi genere di sangue, io volgerò la mia faccia contro quel tale che mangia del sangue e lo sterminerò di mezzo al suo popolo;

3) Atti 15:28,29: Infatti è parso bene allo Spirito Santo e a noi di non imporvi alcun altro peso all'infuori di queste cose necessarie: che vi asteniate dalle cose sacrificate agli idoli, dal sangue, dalle cose soffocate e dalla fornicazione; farete bene a guardarvi da queste cose.
Seguendo questi passi biblici, gli appartenenti a questa congregazione non accettano l'emotrasfusione, oltre che per obbedienza a Dio, anche in segno di rispetto per lui in quanto creatore di vita.

La decisione della Cassazione

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La Corte di Cassazione ha disposto che il diritto di autodeterminazione in materia di trattamento sanitario [2] e la libertà religiosa [3] sono due principi costituzionali che non devono essere bilanciati e che si trovano nelle condizioni di essere applicati e tutelati integralmente: la paziente aveva il pieno diritto di rifiutare un'emotrasfusione, anche con dichiarazione resa prima dell'intervento chirurgico, purché avesse espresso la volontà di rifiutarla anche nell'ipotesi di pericolo di vita.
La Corte ha precisato che l'accettazione di un intervento chirurgico non comporta anche quella di una trasfusione.

La legge sul consenso informato e sulle DAT

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Come richiamato all'articolo 1, la legge numero 219 del 2017 [4] "tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge", nel rispetto dei principi della Costituzione (articoli 2, 13 e 32) e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Lo stesso articolo afferma il diritto di ogni persona "di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi".
L'articolo 1 comma 6 della legge numero 219 del 2017 statuisce che "Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile o penale".
Tale volontà è espressa nelle DAT che ogni Testimone di Geova porta con sé.
L'articolo 1 comma 7 della legge numero 219 del 2017 precisa inoltre che "Nelle situazioni di emergenza o di urgenza il medico e i componenti dell'équipe sanitaria assicurano le cure necessarie, nel rispetto della volontà del paziente ove le sue condizioni cliniche e le circostanze consentano di recepirla".
Le volontà del paziente espresse tramite DAT, quindi, non possono essere ignorate.


[1] Sentenza numero 29469 del 23 dicembre 2020
[2] Si veda l'articolo 32 comma 2 della Costituzione il quale stabilisce che "Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana"
[3] Si veda l'articolo 19 della Costituzione il quale stabilisce che "Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume"
[4] Entrata in vigore il 31 gennaio 2018 e contenente "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento"

Data: 12/10/2021 06:00:00
Autore: Tullio Facciolini