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Droni e privacy: le regole

Le nuove regole relative ai droni fanno riferimento a qualunque utilizzo si faccia degli stessi, sia esso per lavoro, svago o ragioni di ordine pubblico


Droni: la base normativa

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Il 1° gennaio 2021 è entrato in vigore il nuovo Regolamento di esecuzione (UE) 2020/746, recante modifiche al precedente, relativo ai Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR), meglio noti come droni. L'Ente Nazionale per l'aviazione civile (ENAC), infatti, con un comunicato stampa ufficiale, ha annunciato che a far data dal 31 dicembre 2020 si ritengono decadute le regole nazionali in materia di operazioni con gli Unmanned Aircraft System (UAS), trasferendo buona parte della normativa sotto la responsabilità dell'European Union Aviation Safety Agency (EASA).

Le nuove categorie istituite dall'EASA

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La prima categorizzazione fa riferimento al tipo di volo che si esegue con il drone, prendendo in considerazione la potenziale pericolosità dell'operazione per le persone. In sostanza, le categorie che maggiormente interessano sono la Open e la Specific: la prima riguarda i voli di svago a vista non oltre i 120 metri di altitudine, con droni al di sotto dei 25 kg e muniti di marchio CE. Tutto ciò che eccede questi limiti, rientra nella categoria Specific, per la quale sono richieste autorizzazioni valutate e concesse caso per caso dalle autorità competenti. Inoltre, all'interno della categoria Open ci sono poi altre tre sottocategorie (A1-A2-A3) che derivano dalla diversa posizione di volo: sopra, vicino o lontano dalle persone.

L'infografica del Garante della privacy

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La guida per le operazioni aeree a prova di privacy è ovviamente il Regolamento UE 2016/679 (GDPR), ma non tutti coloro i quali si apprestano a compiere operazioni con i droni sono esperti di privacy e conoscono le regole previste dal GDPR. Il Garante della privacy italiano ha adottato un'infografica semplice ed intuitiva recante "Consigli per rispettare la privacy se si usa un drone a fini ricreativi", rendendo accessibili a tutti le regole e le buone condotte in materia.

L'Autorità esorta, in primis, ad evitare di invadere gli spazi personali e l'intimita? delle persone anche qualora si utilizzi un drone in luoghi pubblici come parchi o piazze. Precisando che la diffusione delle riprese sul web o sui social puo? avvenire solo con il consenso dei soggetti filmati o fotografati, salvo particolari usi connessi alla libera manifestazione del pensiero, come quelli a fini giornalistici. Nessun problema se i soggetti non sono riconoscibili perché troppo lontani o oscurati con appositi software.

E' necessario, altresì, evitare di filmare targhe, giardini privati o l'interno delle case, poiché in questo caso non si va solo incontro a violazioni della privacy, ma si rischia anche di integrare fattispecie di reato. Le stesse buone pratiche applicabili alle riprese video, riguardano anche quelle audio: è infatti vietato registrare conversazioni private. Eventuali frammenti, infatti, possono essere utilizzati o pubblicati solo se non consentono di riconoscere il contenuto dei discorsi e le persone coinvolte.

Infine, nell'ipotesi in cui si ritenesse di essere stati vittime di violazioni della propria privacy, è possibile rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali o, in alternativa, all'Autorita? giudiziaria.


Avv. Antonella Bua

avv.antonellabua@libero.it - tel. +39 348 22 30 370

Data: 15/10/2021 11:00:00
Autore: Antonella Bua