Estinzione anticipata del finanziamento: il diritto alla restituzione dei costi
- Estinzione anticipata del finanziamento
- Costi recurring
- Costi up front
- Il Testo Unico Bancario
- Superamento della distinzione tra oneri recurring e up front
Estinzione anticipata del finanziamento
Spesso accade che un finanziamento al consumatore, come la cessione del quinto dello stipendio o della pensione, venga estinto anticipatamente rispetto alla sua scadenza naturale, mediante un altro finanziamento.
In tal caso, il consumatore non è sempre a conoscenza del suo diritto a una riduzione del costo totale del credito relativamente ai costi cosiddetti recurring e up front, in proporzione alla vita residua del contratto.
Costi recurring
Costi up front
Oggi, invece, alla luce del nuovo quadro normativo è stata prevista la rimborsabilità anche di quest'ultimi tipi di costi.
Il Testo Unico Bancario
Quello che emerge da un'attenta lettura del richiamato articolo è che la riduzione del credito riguarda il costo totale dello stesso e non solo una parte di esso; che per costo si intende un importo pari agli interessi e ai costi dovuti senza limitazioni di sorta; e che la riduzione va operata in maniera proporzionale alla vita residua del contratto.
Superamento della distinzione tra oneri recurring e up front
Difatti, in tale pronuncia si afferma come il consumatore che rimborsa anticipatamente il credito abbia diritto a un equo indennizzo, da intendersi come una riduzione del costo totale del credito, poiché se così non fosse il cliente non sarebbe tutelato di fronte al comportamento dell'intermediario che ben potrebbe imporre degli oneri fissi più elevati in sede di stipulazione del contratto.
Parimenti importante è quanto stabilito dal collegio di coordinamento dell'Arbitrato Bancario finanziario il quale, investito della questione sollevata dalla richiamata sentenza ha stabilito che l'art. 125 sexies del TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front.
Tale orientamento è stato seguito anche in alcune recenti decisioni dell'ABF, come la n. 2833 del 19.02.2020, emessa dal collegio di Milano.
Infine, è bene sottolineare che il termine di prescrizione, per potere agire per il recupero dei costi non rimborsati, è di dieci anni dall'estinzione anticipata del finanziamento.
avv. Nicola Comite – n.comite@hotmail.it Data: 12/10/2021 06:00:00
Autore: Nicola Comite