La famiglia nella Costituzione
- La primigenia formazione sociale nella Costituzione
- L'art. 30 della Costituzione
- Le novità della legge n. 151 del 1975
- L'intervento del giudice delle leggi
La primigenia formazione sociale nella Costituzione
La primigenia formazione sociale in cui si svolge la personalità dell'uomo è indubbiamente la famiglia. I diritti della famiglia, al pari di quelli dell'uomo, sono inviolabili e intangibili e di essi la Costituzione tratta negli artt. 29, 30 e 31, dal cui esame si possono ricavare i seguenti principi generali in materia di rapporti familiari:
a. il riconoscimento della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, cioè come formazione sociale dotata di ampia autonomia di scelta in ordine alla propria organizzazione interna, nei limiti dei principi costituzionali e della conseguente disciplina attuativa;
b. la libertà di scelta del proprio coniuge, in considerazione del carattere assolutamente volontario dell'atto costitutivo della comunità familiare. La libertà di contrarre matrimonio è pienamente riconosciuta anche agli stranieri immigrati residenti in Italia;
c. l'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, che può essere superata soltanto a tutela e garanzia dell'unità familiare;
d. il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli.
L'art. 30 della Costituzione
In particolare, l'art. 30 Cost. enuncia un potere-dovere di immediata rilevanza sociale e penalmente sanzionabile in quanto il suo corretto esercizio è indispensabile nel processo di formazione e crescita morale e intellettuale dei giovani.
Nel dettaglio, esso enuncia tre principi fondamentali:
1) il dovere e il diritto dei genitori di occuparsi dei figli, con riguardo non solo all'adempimento dell'obbligo alimentare, ma anche alla loro crescita;
2) il dovere dello Stato di integrare, qualora se ne ravvisi la necessità, l'azione dei genitori;
3) l'uguaglianza dei diritti dei figli, senza distinguere fra i nati in costanza di matrimonio e quelli nati fuori del matrimonio cui viene assicurata ogni forma di tutela giuridica e sociale che, però, deve essere compatibile di una eventuale famiglia legittima. Si tratta di un diritto-dovere sanzionabile penalmente e civilmente per il caso di inadempienza, tant'è che la stessa Costituzione assegna alla legge di provvedere «nei casi di incapacità dei genitori [...] a che siano assolti i loro compiti».
Qual è la funzione della potestà genitoriale?
Da una visione generale dei principi ricavabili dall'art 30 Cost. emerge il quadro complessivo della funzione della potestà genitoriale: il dovere educativo diretto alla promozione delle potenzialità dei figli che proprio per questo va esercitato nel loro esclusivo interesse.
Di conseguenza, è necessario che nella compagine familiare si stabilisca un bilanciamento fra il modello di vita suggerito e consigliato dai genitori e il carattere, le tendenze e le potenzialità espresse dal minore.
Le novità della legge n. 151 del 1975
Con la legge n. 151/1975 è stata ampiamente modificata la disciplina dei rapporti familiari. Difatti, è caduta, nell'ambito della famiglia, ogni discriminazione tra marito e moglie per garantire la completa uguaglianza giuridica e morale dei coniugi, pur con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare, con riguardo sia ai rapporti morali e patrimoniali fra i coniugi stessi, sia ai rapporti tra genitori e figli.
Un passo ulteriore sulla strada del riconoscimento della piena parità tra i coniugi nel rapporto con i figli è stato compiuto dalla legge n. 54/2006 la quale ha disciplinato l'affidamento condiviso dei figli in caso di separazione dei coniugi: il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti affettivi con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Il legislatore è intervenuto di recente in materia, modificando le disposizioni del codice civile relative alla filiazione, ha previsto il superamento di ogni distinzione tra figli legittimi e figli naturali. La legge, inoltre, ha delegato il Governo a operare una complessiva revisione della legislazione vigente, al fine di eliminare ogni residua discriminazione tra figli legittimi, naturali e adottivi, in attuazione di un'articolata serie di principi e criteri direttivi. La legge ha introdotto disposizioni ispirate al principio secondo cui: «tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico».
Negli ultimi anni, accanto alla famiglia legittima fondata sul matrimonio è emerso un nuovo modello di convivenza ossia la famiglia di fatto, caratterizzata da una stabile convivenza tra due persone che non sono legate dal vincolo del matrimonio, ma che introducono nella loro relazione alcuni connotati sostanziali tipici del rapporto matrimoniale (es. coabitazione, assistenza reciproca, ecc.). La dottrina e la giurisprudenza rinvengono il fondamento e la tutela costituzionale della famiglia di fatto nell'art. 2 della Cost., che tutela le formazioni sociali in cui si svolge la personalità dell'individuo, e nell'art. 3 Cost., che dovrebbe garantire da eventuali discriminazioni anche coloro che intendono esprimere affetti, sessualità e solidarietà al di fuori del matrimonio. Tuttavia, nel nostro ordinamento non esiste una disciplina organica della fattispecie e al momento è lasciata alla sola giurisprudenza il compito di garantire, anche per tali formazioni sociali, il rispetto del principio di eguaglianza e di tutela dei minori che di essi fanno parte.
L'intervento del giudice delle leggi
Per quanto concerne le unioni tra omosessuali, la Corte costituzionale, pur non riconoscendo l'estensione della disciplina del matrimonio alle coppie omosessuali come una modifica costituzionalmente obbligata, ha affermato che per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita del modello pluralistico.
In tale nozione è da includere anche l'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendo, nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge, il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri.
Quindi, è possibile affermare che l'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, rientra tra le formazioni sociali ex art. 2 Cost., destinataria del riconoscimento giuridico con connessi diritti e doveri secondo una gradazione rimessa alla scelta del legislatore (sentenza 138/2010).
Data: 18/10/2021 11:00:00Autore: Stefano Galeano