Decreto ingiuntivo: la procura non va notificata
- Procedimento per decreto ingiuntivo e notifica degli atti
- Per la creditrice è tardiva l'opposizione rispetto alla notifica via pec
- Tra gli atti da notificare non c'è la procura alle liti
Procedimento per decreto ingiuntivo e notifica degli atti
La Cassazione con l'ordinanza n. 27154/2021 (sotto allegata) ha modo di chiarire che nel procedimento per decreto ingiuntivo il difensore del creditore, nel notificare il decreto e il ricorso alla controparte, non ha l'obbligo di notificare anche la procura alle liti che le è stata conferita, per cui se procede alla notifica via pec e poi la rinnova a mezzo ufficiale giudiziario, è dalla prima che decorrono i termini validi ai fini dell'opposizione. Vediamo per quale ragione gli Ermellini hanno dovuto fare questa precisazione.
La vicenda processuale
Una srl ottiene un decreto ingiuntivo nei confronti di un'altra srl per il pagamento di determinate fatture commerciali. Il difensore notifica il decreto, il ricorso e la copia della procura alle liti prima via pec e poi la rinnova a mezzo ufficiale giudiziario. La società ingiunta si oppone, quella opposta eccepisce la tardività dell'opposizione rispetto alla prima notifica via pec. Il Tribunale con sentenza non definitiva rigetta l'eccezione di tardività e dispone la prosecuzione del giudizio di merito. La Corte di Appello conferma la decisione di primo grado.
Per la creditrice è tardiva l'opposizione rispetto alla notifica via pec
Ricorre in Cassazione la società soccombente facendo valere con tre motivi di ricorso la stessa questione. Per la ricorrente la notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo è valida ai fini della decorrenza dei termini per l'opposizione perché la notificazione è stata eseguita a mezzo pec su istanza del difensore della società creditrice, anche se l'allegata procura è priva della firma della parte.
Tra gli atti da notificare non c'è la procura alle liti
La Cassazione, dopo aver ripercorso tutta la vicenda processuale, chiarisce prima di tutto che nel momento in cui ci si rivolge al giudice per ottenere la firma del decreto ingiuntivo, se la procura presenta un difetto o un vizio, il giudice non concede il decreto. Per cui, dal momento che il decreto viene emesso, significa che la procura del ricorrente è regolare.
Occorre poi ricordare che l'art. 643 c.p.c prevede che, per fare decorrere il termine per l'opposizione, occorre procedere alla notifica del decreto e del ricorso. Tra gli atti da notificare non figura la procura alle liti.
Questa regola è confermata anche dalla legge n. 53/1994, che disciplina le notificazioni eseguite dai legali. Detta legge prevede infatti che la procura è necessaria affinché l'avvocato possa procedere con la notifica, non dice però che anche la procura deve essere allegata all'atto da notificare.
La Cassazione chiarisce che la sede in cui può essere contestata la regolarità della procura è quella di opposizione. Non rileva che la procura regolarmente sottoscritta sia inserita o meno nel fascicolo del procedimento monitorio. L'emissione del decreto legittima il difensore ad eseguire la successiva notifica del ricorso e del decreto ai sensi dell'art 643 c.p.c anche a mezzo pec. Se la società ingiunta vuole contestare il difetto di procura deve farlo tempestivamente con atto di opposizione, ma ciò non è avvenuto nel caso di specie.
Ha quindi errato la Corte dall'Appello nell'affermare che la prima notificazione doveva essere dichiarata inesistente per l'assenza della firma sulla procura del difensore, anche perché dalla motivazione non è dato comprendere se la mancanza della sottoscrizione si riferisce agli atti notificati o a quella prodotta nel giudizio monitorio in senso stretto.
La sentenza della Corte di Appello va quindi cassata alla luce dei seguenti principi di diritto:
- "ai sensi dell'art. 643 c.p.c., ai fini della decorrenza del termine per l'opposizione a decreto ingiuntivo vanno notificati il ricorso ed il decreto monitorio, ma non è necessaria altresì la notificazione della procura alle liti del difensore della parte creditrice, anche se la notificazione avvenga a mezzo P.E.C. ai sensi della legge 21 gennaio 1994 n. 53;
- da parte del difensore costituito nel procedimento monitorio la eventuale insussistenza, agli atti del procedimento monitorio, di detta procura, così come l'eventuale vizio della stessa, vanno eventualmente fatti valere dall'ingiunto come motivo di opposizione al decreto ingiuntivo, da proporsi comunque nel termine di legge decorrente dalla notificazione di esso, notificazione che può sempre essere effettuata, secondo tutte le modalità previste dall'ordinamento, dal difensore costituito nel procedimento monitorio, atteso che la pronuncia del decreto da parte del giudice del monitorio implicitamente esclude il vizio relativo al ministero di difensore e considerato che contro il decreto l'ordinamento prevede - fuori dei casi in cui ammette l'opposizione ai sensi dell'art. 650 c.p.c. - il solo rimedio dell'opposizione tempestiva."
Va quindi confermato il Decreto Ingiuntivo opposto (per tardività dell'opposizione rispetto alla prima notifica via pec del difensore della società creditrice) e preclusa la prosecuzione del giudizio di merito.
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Data: 15/10/2021 06:00:00Autore: Annamaria Villafrate