Reato dare spinte e ceffoni al figlio
- Lesioni e abuso dei mezzi di correzione
- Inattendibili le dichiarazioni del ragazzo e del padre naturale
- Condotta grave e ripetitiva ai danni di un minore sofferente
Lesioni e abuso dei mezzi di correzione
Confermata la condanna di una madre per lesioni e abuso dei mezzi di correzione commessi ai danni del figlio, a cui ha dato una spinta e uno schiaffo per futili motivi. Niente da fare per la causa di non punibilità perché correttamente la Corte di Appello ha valorizzato la ripetitività e la gravità del comportamento dell'imputata, nell'infierire su un minore, che già soffre per la separazione dei genitori. Questa la decisione della Cassazione contenuta nella sentenza n. 37080/2021 (sotto allegata).
La vicenda processuale
Una donna viene ritenuta responsabile penalmente in primo e secondo grado di lesioni personali e abuso dei mezzi di correzione perché in due episodi distinti ha dato:
- una spinta per motivi futili al figlio, che a causa dell'urto contro un mobile ha riportato un taglio di 3 cm;
- uno schiaffo, che ha provocato al minore delle escoriazioni al labbro che sono state dichiarate guaribili in tre giorni.
Inattendibili le dichiarazioni del ragazzo e del padre naturale
L'imputata nel ricorrere in Cassazione presenta le seguenti doglianze.
- Prima di tutto fa presente che la Corte ha omesso di valutare i contenuti di un provvedimento del 2016 da cui si evince la natura del rapporto tra lei e il teste e il teste e il figlio minore avuto insieme, da cui è possibile trarre elementi che possono mettere in dubbio l'attendibilità dell'ex compagno e padre del ragazzo, le dichiarazioni del minore e perfino gli elementi integrativi dei reati che le sono stati contestati.
- Contesta poi la sentenza della Corte di appello nel punto in cui la ritiene responsabile delle sofferenze psichiche del ragazzo, attribuibili invece alla condotta del padre.
- Si duole infine della mancata concessione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto a causa della confusione fatta dai giudici tra "abitualità" e ripetitività".
Condotta grave e ripetitiva ai danni di un minore sofferente
Per la Cassazione, che alla fine del vaglio dei motivi sollevati dall'imputata dichiara il ricorso inammissibile, i primi tre motivi sono del tutto inammissibili perché il travisamento della prova commesso dal giudice di prime cure doveva essere dedotto in appello, non potendo essere dedotto in Cassazione il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso in giudice d'appello se il travisamento prima non gli era stato rappresentato.In appello infatti la difesa ha manifestato la propria disapprovazione per la mancata valutazione di un provvedimento del 2014, non di quello ora menzionato del 2016, portato per la prima volta all'esame della Cassazione.
Infondato il quarto motivo del ricorso perché è inammissibile il ricorso in Cassazione con cui ci si duole della errata applicazione dell'art. 192 che disciplina la valutazione della prova, quando si fonda su argomentazioni che non denunciano uno dei vizi previsti dalla lettera e) dell'art. 606 c.p.p ossia per motivazione assente, contraddittoria o illogica.
Generiche le doglianze sollevate con il quinto motivo del ricorso in quanto la Corte di Appello ha ben motivato e argomentato le ragioni per le quali non ha potuto concedere la causa di non punibilità per la lieve entità del fatto. La Corte ha infatti tenuto conto della gravità e ripetitività delle condotte della donna ai danni di un minore, tra l'altro sofferente per la separazione dei genitori e del fatto che l'omessa valutazione del provvedimento del 2016 non era stata rappresentata in sede di appello.
Da qui la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso e la condanna dell'imputata a pagare 3000 euro alla Cassa delle ammende.
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Data: 16/10/2021 06:00:00Autore: Annamaria Villafrate