Distacco dal riscaldamento centralizzato
Puntuale ed esatta pronuncia del Tribunale di Milano – Sez. XIII – G.U. Consolandi – in tema di distacco del
Condominio dall'impianto centralizzato di riscaldamento. Si legge nella motivazione della
sentenza: "dalla
CTU espletata si trae che non v'è stato squilibrio alcuno né aggravio di spese,per cui il distacco deve ritenersi legittimo e in dipendenza di ciò illegittime le delibere che attribuiscono al
Condominio spese di riscaldamento come se ancora usufruisse del serviziocentralizzato. Non è contestato in effetti che sin dal 2002 il
Condominio si fosse staccato, come da opere verificate in sede di perizia. Si tratta di un obbligo – quello di contribuire alle spese correnti di riscaldamento – che ha la sua fonte nel godimento del servizio, rispetto al quale ha relativaimportanza la natura contrattuale o meno del regolamento, perché anche questo non potrebbe stabilire la contribuzione ad un servizio non (più) goduto. Ad abundantiam si nota che, siccome la natura pattizia del regolamento è addotta quale eccezione dal
condominio, a questi spetterebbe la prova di questa origine del regolamento, prova non raggiunta".
Data: 02/05/2007
Autore: Studiolegalerezzonico.it