Cartelle: proroghe e riammissioni nel decreto fiscale 2022
- Tempi più lunghi e più rate per le cartelle esattoriali
- Riammessi i decaduti dalla rottamazione ter e dal saldo e stralcio
- Più tempo per pagare le cartelle
- Più rate prima di decadere dal rateizzo
Tempi più lunghi e più rate per le cartelle esattoriali
Il decreto fiscale 2022, nel testo definitivo convertito in legge, concede più tempo e possibilità ai contribuenti che a causa della pandemia hanno e hanno avuto problemi a pagare i loro debiti con l'Erario.
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Diversi gli articoli dedicati alle cartelle esattoriali, alla rottamazione e al saldo e stralcio con i quali si dispone:
- la riammissione nei termini dei contribuenti decaduti dalla rottamazione ter e dal saldo e stralcio;
- l'estensione del termine per il pagamento delle cartelle di pagamento notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021;
- l'aumento del numero delle rate per i piani di dilazione.
Riammessi i decaduti dalla rottamazione ter e dal saldo e stralcio
In relazione alle rate da corrispondere nel corso del 2020 e del 2021, ai fini delle definizioni agevolate della rottamazione ter e del saldo e stralcio è considerato tempestivo e non determina quindi la perdita di efficacia di dette definizioni agevolate il pagamento integrale delle stesse entro il 9 dicembre 2021.
Più tempo per pagare le cartelle
Con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione a partire dal 1° settembre fino al 31 dicembre 2021, il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo, sale da 60 a 180 giorni.
Più rate prima di decadere dal rateizzo
In relazione ai piani di dilazione in essere all'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, gli effetti di cui all'articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (decadenza automatica dal beneficio della rateazione, riscossione immediata dell'intero importo iscritto a ruolo, nuovo rateizzo solo se le rate scadute sono state integralmente saldate).
I debitori che, alla data di entrata in vigore del decreto, sono decaduti dai piani di dilazione previsti dall'art 19 del DPR n. 602/1973, dedicato a coloro che si trovano in una condizione temporanea di obiettiva difficoltà, sono riammessi ai piani di dilazione, relativamente ai quali il termine di pagamento delle rate sospese è stato fissato al 31 ottobre 2021. Le rate in questo modo da 10 passano a 18.
Per i suddetti carichi:
- restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2021 e la data di entrata in vigore del decreto fiscale;
- sono fatti salvi gli effetti che si sono prodotti e i rapporti giuridici che sono sorti sulla base dei medesimi;
- in relazione ai versamenti delle rate sospese dei suddetti piani eventualmente eseguiti nello stesso periodo, restano acquisiti gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte.
Autore: Annamaria Villafrate