Blocco sfratti per morosità: la decisione della Consulta
- Esaminate la questioni sulle proroghe del blocco sfratti
- Infondate le questioni sollevate
- Le nome costituzionali violate
Esaminate la questioni sulle proroghe del blocco sfratti
Il blocco degli sfratti può essere disposto, tuttavia non si può prorogare questo arresto per troppo tempo, perché altrimenti si viola il diritto di proprietà, che è tutelato dalla nostra Costituzione.
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 213/2021 (sotto allegata) depositata nella giornata di giovedì 11 novembre 2021, conferma quanto annunciato con il comunicato del 20 ottobre 2021 dell'Ufficio stampa (sotto allegato).
La Corte Costituzionale un mese fa aveva fatto sapere infatti di aver esaminato le questioni di costituzionalità che le erano state sollevate in primavera dal Tribunale di Savona e da quello di Trieste. Questioni che aventi ad oggetto l'articolo 13, comma 13, del dl n. 183/2020 e l'articolo 40-quater del dl n. 41/2021, contenuti in decreti poi convertiti in legge, che nel 2020 e nel 2021, durante la pandemia, hanno prorogato la sospensione di alcuni provvedimenti di rilascio, proprio in ragione dell'emergenza epidemiologica.
Infondate le questioni sollevate
La Corte nella sentenza depositata precisa in particolare, dopo l'excursus della normativa emergenziale che ha prorogato di volta in volta il blocco delle procedure di sfratto che "A tale ultima data (31 dicembre 2021) è destinata a esaurirsi, quindi, ogni residua efficacia della sospensione dell’esecuzione di qualsivoglia provvedimento di rilascio di immobili."
La Consulta sottolinea come la fase iniziale dell'emergenza sanitaria è stata caratterizzata da un blocco di molte attività al fine di contenere il pericolo di diffusione della pandemia. "Nel corso dell’anno in cui si è manifestata la pandemia e fino al 31 dicembre 2020 la temporanea sospensione dell’esecuzione di tutti provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, ha costituito una delle tante misure adottate per fronteggiare l’emergenza."
In condizioni come quella affrontata la Corte riconosce la legittimità dei poteri più ampi esercitati dal legislatore, vero però, come precisa più avanti, che "il sacrificio per i locatori non poteva che essere temporaneo." In effetti durante tutto il periodo emergenziale il blocco degli sfratti è stato prorogato a più riprese, anche se mano a mano che la situazione è andata migliorando si sono rese necessarie misure in grado di adattarsi all'evoluzione in della situazione. In effetti attraverso la progressiva e differenziata riduzione dell'ambito applicativo della misura, il legislatore è riuscito a bilanciare in modo ragionevole i diritti costituzionali in rilievo.
Infondata quindi la questione con cui i remittenti hanno evidenziato la violazione del diritto di proprietà da parte della normativa emergenziale sul blocco degli sfratti, anche se a onor del vero la Corte riconosce alla fine che "questa misura emergenziale è prevista fino al 31 dicembre 2021 e deve ritenersi senza possibilità di ulteriore proroga, avendo la compressione del diritto di proprietà raggiunto il limite massimo di tollerabilità, pur considerando la sua funzione sociale (art. 42, secondo comma, Cost.)."
Qualora fosse necessario prorogare ancora lo stato di emergenza la Corte invita il legislatore a trovare misure più idonee per bilanciare i vari interessi in campo, in modo ragionevole e proporzionato.
Le nome costituzionali violate
Ricordiamo che il Tribunale di Trieste in particolare, con l'ordinanza del 24 aprile 2021, aveva ritenuto che l'art. 103, comma sesto del D.L. 18/2020 (conv. con L. n. 27/2020), l'art. 17-bis del D.L. 34/2020 (conv. con legge n. 77/2020) e l'art. l'art. 13, comma tredicesimo, del D.L. 183/2020 (conv. con L. 21/2021) fossero contrari agli artt. 3, 24, 42, 47, 77 e 117, comma 1 della Costituzione.
Con queste sospensioni, per il giudice triestino in particolare, i conduttori effettivamente in difficoltà sono stati messi al pari di chi invece decide volontariamente di non pagare il canone e gli interessi dei proprietari sono stati subordinati a quelli degli occupanti abusivi, in totale contrasto con il principio di ragionevolezza.
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Data: 12/11/2021 06:00:00Autore: Annamaria Villafrate