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Contestazione differita: nel verbale vanno inseriti specifici richiami normativi

Per il Giudice di Pace di Alessandria la contestazione differita non è mera motivazione di stile, ma richiamo alla specifica disposizione normativa che rende ipso facto legittimi verbale e sanzione


Contestazione immediata e differita: cosa dice il codice della strada?

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Come confermato dalle più recenti decisioni della giurisprudenza, la contestazione immediata delle violazioni al Codice della Strada appare essere la "regola" e, precisamente, una regola che conosce delle eccezioni che vengono espressamente stabilite dall'art. 201 dello stesso Codice della Strada.

La norma, infatti, elenca nel dettaglio i casi in cui può procedersi a contestazione differita nei confronti del trasgressore: in linea di massima, è permessa la possibilità di notificare successivamente la violazione qualora la stessa "non possa essere immediatamente contestata". In tal caso, il verbale dovrà contenere "gli estremi precisi e dettagliati della violazione" e indicare i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata.
Fermo restando quanto suddetto, la norma contiene tutta una serie di ipotesi tipizzate per le quali non e necessaria la contestazione immediata (ad esempio nei casi di impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità, sorpasso vietato e così via), consentendo così che, in tali casi, agli interessati vengano notificati gli estremi della violazione nei termini indicati in precedenza.

Contestazione differita va espressamente motivata

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Più volte la giurisprudenza ha ribadito l'importanza della prescrizione che impone che nel verbale notificato al trasgressore vi sia una espressa motivazione in ordine alle ragioni per cui si è dovuto ricorrere alla contestazione differita. Ciò in quanto l'art. 201 C.d.S. si ritiene finalizzato "a tutelare il diritto di difesa"

Leggi anche: Codice della Strada: va motivata l'impossibilità della contestazione immediata
Non è sufficiente, secondo i giudici, che il verbale si limiti a una "generica descrizione dell'illecito" e neppure che all'interno dello stesso via sia una generica indicazione dell'impossibilità della contestazione immediata. Ancora, è stato criticato dalla magistratura l'utilizzo di formule aventi carattere di sistematicità, richiedendo vengano invece precisate le concrete circostanze di fatto che hanno reso la contestazione immediata impossibile, pericolosa o irragionevole.
Per approfondimenti: Targa System: la contestazione differita va motivata
Sull'argomento è tornato di recente il Giudice di Pace di Alessandria che, nella sentenza 561/2021 (qui sotto allegata), ha ritenuto di accogliere il ricorso promosso da un conducente, vittoriosamente assistito dalla Globoconsumatori Onlus, sanzionato per violazione dell'art. 146, comma 3, del C.d.S. (avendo egli proseguito la marcia nonostante la segnalazione semaforica emettesse luce rossa)


L'accertamento era stato effettuato da apparecchiatura di rilevamento elettronica (Vista Red) installata all'incrocio semaforizzato. Come emerge dall'esame della documentazione prodotta, l'infrazione non era dunque stata immediatamente contestata ai sensi dell'art. 201, comma 1 e 1-bis, lettera e) ed f) del Codice della Strada.

Necessario menzionare commi e lettere dell'art. 201-bis?

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Il giudice onorario osserva che "l'indicazione nel verbale di contestazione notificato al ricorrente di una delle ragioni che rendono ammissibile ex lege la contestazione differita dell'infrazione al codice della strada non è una mera motivazione di stile, ma il richiamo di una specifica disposizione normativa che rende ipso facto legittimo il verbale e la conseguente irrogazione della sanzione "(cfr. Cass. n. 7415/2009).

Nella fattispecie sottoposta all'esame del giudice alessandrino, il verbale sanzionante l'infrazione, nel punto in cui motiva la mancata contestazione immediata, fa riferimento soltanto all'art. 201, comma 1, C.d.S. e poi al comma 1 bis, lettera e) ed f).

Non viene citata, invece, la lettera b), riguardante l'ipotesi di attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa, e neppure la lettera g-bis) che, nel riferirsi all'accertamento di una serie di violazioni per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, fa espressamente rientrare nell'elencazione quelle di cui all'art. 146 del Codice della Strada. Mancano, inoltre, richiami al comma 1-ter e al comma 1-quater del citato art. 201 come, invece, avrebbe dovuto essere a detta del magistrato onorario.

L'assenza di tali indicazioni viene considerata dal magistrato onorario come fondante l'accoglimento del ricorso, assieme anche al rilievo che, dalla documentazione prodotta dall'Amministrazione resistente non si comprende se l'impianto semaforico fosse all'interno o fuori dal centro abitato.

Strumenti di rilevazione su tratti di strada individuati dal Prefetto

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Tale precisazione non è di poco conto se si pensa, spiega la sentenza, al fatto che tali strumenti di rilevazione, che devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale, fuori dai centri abitati possono essere installati e utilizzati solo sui tratti di strada individuati dai Prefetti, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'Interno sentito il MIT. Questi tratti di strada vengono individuati tenendo conto del tasso di incidentalità e delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico.

Pertanto, nel caso in cui l'apparecchiatura Vista Red sia posizionata fuori dal centro abitato, sarà necessario, per la contestazione della violazione dell'art. 146 C.d.S., che sussista la menzionata autorizzazione prefettizia. Nel caso di specie non si riesce a comprendere se l'area in cui è stata effettuata a rilevazione sia o meno nel entro abitato e neppure se l'incrocio sia inserito nel decreto prefettizio di cui all'art. 4 del D.L. 121/2002 (conv. in legge 168/2002).


Le deduzioni dell'organo accertatore sul punto vengono ritenute inconferenti, in quanto generiche e contraddittorie rispetto alla normativa vigente. Tutto ciò premesso, il magistrato onorario ritiene di accogliere l'istanza del conducente e, per l'effetto, annullare il verbale presupposto.

Si ringrazia la Globoconsumatori Onlus per l'invio del provvedimento

Data: 24/10/2021 06:00:00
Autore: Lucia Izzo