Rincaro bollette: come difendersi
- Aumento prezzi energia, le misure del Governo
- Aumento delle bollette: è possibile la risoluzione del contratto?
- Rincaro bollette, come tutelarsi
Aumento prezzi energia, le misure del Governo
In particolare, l'aumento del costo dell'energia si riflette sui consumatori attraverso l'impennata dei valori fatturati sulle bollette di luce e gas.
Come tutelarsi dall'aumento delle bollette domestiche? Si tratta di un argomento di diffuso interesse, su cui è opportuno fare delle brevi riflessioni.
Innanzitutto, va rilevato che il Governo non è rimasto insensibile a questo problema e ha recentemente stanziato circa 3 miliardi di euro per farsi carico di parte della spesa relativa al rincaro energia, che altrimenti sarebbe ricaduta interamente sul budget dei cittadini e delle famiglie.
Come ha sottolineato lo stesso premier Draghi, l'aumento dei prezzi delle materie prime dovrebbe rappresentare un fenomeno "in parte temporaneo, perché legato alla forte ripresa dell'economia globale. (…) Anche l'aumento del prezzo del gas e dell'elettricità è legato a fenomeni in parte transitori".
Ciò nonostante, si tratta di un aumento che rischia di pesare per diverse centinaia di euro all'anno sulle tasche delle famiglie italiane.
Infatti, i rincari sulle utenze domestiche, previsti nell'ordine del +20% sia per il settore luce sia per il gas, saranno coperti soltanto parzialmente dalla misura di sostegno prevista dal governo, che mira in primo luogo a ridurre le voci di spesa presenti in bolletta relative agli oneri di sistema.
Aumento delle bollette: è possibile la risoluzione del contratto?
Al riguardo, ci si chiede se sia possibile ipotizzare altri rimedi per il cittadino per tutelarsi dall'aumento delle bollette dovute al rincaro dei prezzi delle materie prime.
Le forniture domestiche, infatti, fanno pur sempre capo a dei contratti stipulati tra fornitore e consumatore. Tali contratti, pertanto, sono soggetti alle norme previste dal codice civile in tema di prestazioni corrispettive.
In particolare, bisogna considerare che il nostro ordinamento prevede espressamente dei rimedi per quei casi in cui, in un contratto di durata, sorge improvvisamente uno squilibrio tra le prestazioni originariamente previste.
Ad esempio, l'art. 1467 del codice civile prevede che, nei contratti con prestazioni corrispettive ad esecuzione continuata o periodica, "se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto".
In tal caso, "la parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto".
Come si vede, la disposizione in esame sembra offrire un appiglio normativo per richiedere la rinegoziazione del contratto di fornitura di energia, nel momento in cui i prezzi delle materie prime siano oggetto di un aumento così consistente da comportare un analogo incremento dei costi a carico del consumatore.
Rincaro bollette, come tutelarsi
Inoltre, occorre ricordare che l'esecuzione dei contratti deve informarsi ai canoni della correttezza e della buona fede da parte dei contraenti, come sancito dall'art. 1375 c.c.
La questione, però, non è così semplice come può sembrare, perché occorre tenere presenti diversi aspetti.
Innanzitutto, va verificato se nel contratto con il fornitore siano già presenti delle clausole che prevedano espressamente dei rimedi in situazioni simili (ad esempio, una riformulazione dei costi a carico del cliente in misura predeterminata).
Inoltre, andrebbe comunque dimostrato che l'aumento dei prezzi costituisce evento straordinario e imprevedibile, così come esige la normativa in tema di risoluzione. In particolare, l'imprevedibilità dell'incremento del prezzo esige una prova particolarmente delicata, trattandosi comunque di un aspetto (il prezzo) caratterizzato da una intrinseca volatilità e costantemente influenzato dagli andamenti del mercato.
In conclusione, l'attuale scenario ci suggerisce che per il futuro è auspicabile la massima trasparenza contrattuale sul tema da parte di tutti gli operatori coinvolti, se è vero che persino la Corte di Cassazione ha recentemente riconosciuto che "nei più disparati settori, che vanno dall'energia alla sanità, dai trasporti al turismo, dagli alimentari al terziario, pare evidente che dall'emergenza sanitaria, economica e sociale accesa su scala mondiale dal Covid-19 stia germinando conseguenze che esondano dagli argini della congiuntura finanziaria sfavorevole; dette conseguenze finiscono per riportare nei casi concreti tratti di straordinarietà, imprevedibilità e inevitabilità tanto marcati ed eloquenti da legittimare la parte pregiudicata ad agire in giudizio per la risoluzione del contratto squilibrato, tanto in ragione dell'inusuale aumento di una o più voci di costo della prestazione da eseguire (c.d. "eccessiva onerosità diretta"), quanto a causa della speciale diminuzione di valore reale della prestazione da ricevere (c.d. "eccessiva onerosità indiretta")" (Cass., Ufficio Massimario, Rel n. 56/2020).
Data: 28/10/2021 06:00:00Autore: Marco Sicolo