Dati personali: ora si possono 'vendere'
- Scambio di beni e servizi digitali con dati personali
- Il dato personale diventa merce di scambio
- La questione della tutela dei dati personali
Scambio di beni e servizi digitali con dati personali
Il 29 ottobre il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto (sotto allegato) con il quale si attua la Direttiva Europea 2019/770 del 20 maggio 2019 (sotto allegata), che si occupa di disciplinare determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali.
Il decreto, dopo il capo I del titolo III della parte IV del Codice del Consumo, aggiunge il capo I-bis dedicato ai "contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali" composto dagli articoli che vanno dall'art. 135 octies al 135-vicies ter. Tali modifiche saranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2022.
La novità di maggiore rilievo del provvedimento è rappresentata senza dubbio dalla codificazione dello scambio del dato personale con beni e servizi digitali. Vediamo più in dettaglio di cosa si tratta.
Il dato personale diventa merce di scambio
Il decreto, come annuncia l'art. 1, disciplina alcuni aspetti relativi ai contratti di fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali che vedono coinvolti il professionista da un lato e il consumatore dall'altro. Tali aspetti riguardano la conformità del contenuto digitale o del servizio digitale al contratto, i rimedi esperibili in caso di difetto di conformità al contratto o di mancata fornitura, le modalità in cui tali rimedi possono essere esercitati e la modifica del contenuto o del servizio digitale.
Il primo articolo, tra le varie definizioni, contiene anche quella relativa ai "dati personali", come definiti dall'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2016/679.
Il comma 4 dell'art. 1 prevede infatti che: "Le disposizioni del presente capo si applicano altresì nel caso in cui il professionista fornisce o si obbliga a fornire un contenuto digitale o un servizio digitale al consumatore e il consumatore fornisce o si obbliga a fornire dati personali al professionista, fatto salvo il caso in cui i dati personali forniti dal consumatore siano trattati esclusivamente dal professionista ai fini della fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale a norma del presente capo o per consentire l'assolvimento degli obblighi di legge cui è soggetto il professionista e quest'ultimo non tratti tali dati per scopi diversi da quelli previsti."
In pratica quindi con questo decreto si apre la strada allo scambio di dati in pagamento del servizio e non come fornitura di dati, come avviene oggi, effettuata ai fini dell'utilizzo del servizio.
La questione della tutela dei dati personali
Come ben sappiamo però non tutti i dati sono uguali, quelli sensibili infatti sono soggetti a regole particolari. Per questo la prima domanda che ci si pone è se anche questo tipo di dato potrà essere utilizzato come moneta di scambio.
Il testo del decreto non fornisce una risposta chiara, anche se al riguardo sembra rassicurare il contenuto dell'art.135-novies (che verrà inserito nel codice del consumo), il quale prevede che le disposizioni nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679), il dlgs n. 101/2018 e il dlgs n. 196/2003 "si applicano a qualsiasi dato personale trattato in relazione ai contratti di cui all'articolo 135-octies, comma 3. In caso di conflitto tra le disposizioni del presente capo e quelle del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, prevalgono queste ultime."
Sembra quindi, a una prima lettura, che il dato personale, anche se trattato come moneta per acquistare beni e servizi, è sottoposto alla tutela prevista dalla normativa interna ed europea.
Data: 12/11/2021 06:00:00Autore: Annamaria Villafrate