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Il Daspo urbano come misura di prevenzione atipica

Il daspo urbano è una misura di prevenzione c.d. atipica, "ordinativa-interdittiva"in materia di sicurezza urbana, introdotta dal d.l. nr. 14/2017 convertito con modificazioni dalla l. n. 48/2017


Il daspo urbano

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Il daspo urbano è una misura di prevenzione c.d. atipica, "ordinativa-interdittiva "in materia di sicurezza urbana, introdotta dal d.l. nr. 14/2017 (cd. decreto Minniti) convertito con modificazione dalla L. n. 48 del 18 aprile 2017 (e modificato dal Decreto sicurezza D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 e dal decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130), intitolata " Disposizioni a tutela della sicurezza delle città e del decoro urbano", che sono volte alla "vivibilità e al decoro delle città", da conseguire anche attraverso il contributo e il coordinamento degli enti territoriali, fatto salvo il rispetto delle ripartizioni delle proprie competenze e funzioni, attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree più degradate, e "all'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale", prevenendo la criminalità specie di natura predatoria, e promuovendo il rispetto alla legalità intesa come coesione sociale e convivenza civile nel rispetto del decoro e della dignità umana. L'obiettivo di tale misura è di prevenire e contrastare l'insorgenza di condotte penali, o anche semplicemente di illeciti amministrativi, che sono di ostacolo alla piena mobilità e fruibilità di specifiche aree pubbliche e che minano la sicurezza del cittadino.

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"Atipicità" e origini del daspo urbano

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L'atipicità di tale misura sta nel fatto che, sebbene non sia inserita sinotticamente nel testo normativo del dlgs 159/2011 "Codice antimafia", che disciplina le misure di prevenzione tipizzate (sorveglianza speciale, avviso orale, foglio di via obbligatorio) ne condivide con queste ultime il fine, ovvero, quelle di agire praeter delictum. Tuttavia il novum della misura sta nel fatto che, oltre ad avere una mera natura amministrativa con l'applicazione di una sanzione pecuniaria, d'altro lato estrinseca una natura interdittiva "criminalizzazione", nei casi di reiterazione o per soggetti già interessati da provvedimenti dell'A.G., tipica delle misure di prevenzione di cui al dlgs 159/2011 "Codice antimafia".

Il daspo urbano è una misura mutuata dal mondo dello sport, del calcio in particolar modo, dove al fine di prevenire e contrastare il fenomeno della violenza negli stadi, viene irrogato il daspo (divieto di accedere alle manifestazioni sportive) per tutti quei soggetti individuati dall'art. 6 L.401/1989, considerati un periculum per l'ordine e sicurezza pubblica. Pertanto, tale misura è stata riadattata anche al contesto urbano dei centri cittadini. Ergo, pur essendo misure maturate in epoche e contesti diversi, come matrice comune hanno la salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica. Il daspo urbano, inoltre è antesignano di un altro disposto normativo, ovvero ex art. 50 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli enti locali) che di fatto in ragione del ruolo rivestito dal Sindaco quale autorità locale di pubblica sicurezza, ampliava i poteri a lui conferiti in materia di decoro e sicurezza urbana.

Il Decreto Minniti

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Ab origine i luoghi interessati dal d.l. nr. 14/217 c.d. "decreto Minniti" convertito con modificazione dalla L. n. 48 del 18 aprile 2017 comprendevano le stazioni di trasporto pubblico; le autostazioni; le stazioni ferroviarie; le infrastrutture marittime e gli aeroporti, gli istituti scolastici e universitari; le aree museali; i siti archeologici; i complessi monumentali; le aree adibite a verde pubblico e, in generale, i luoghi di particolare afflusso turistico, demandando, tuttavia, alla potestà regolamentare di Polizia Urbana di ampliare l'ambito di applicazione del provvedimento.

Soggetti che irrogano la misura, destinatari e modalità di esecuzione

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Le violazioni, fatti salvi i poteri delle autorità di settore aventi competenze a tutela di specifiche aree del territorio (es. autorità portuali, ferroviarie ecc.), individuano quale autorità competente il Sindaco del comune nel cui territorio le medesime sono state accertate, che provvede ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689 a comminare una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 a euro 300, che raddoppierà in caso di reiterazione. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative irrogate sono devoluti al comune competente, che li destina all'attuazione di iniziative di miglioramento del decoro urbano. Contestualmente alla sanzione pecuniaria ,il dettato normativo (art. 9 co. 1 e 2 della L. decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 e successive modifiche) identifica negli organi accertatori (individuati ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.), tra cui gli appartenenti alla polizia giudiziaria, coloro che intimeranno al soggetto responsabili della violazione l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto per la durata di 48 h. Una copia del provvedimento è trasmessa al Questore competente territorialmente ed, eventualmente, qualora ne ricorrano i presupposti verrà fatta segnalazione ai servizi socio sanitari.

I destinatari della misura (ex art. 9 co. 2) ricomprendono quei soggetti resisi responsabili di accattonaggio, ubriachezza manifesta, atti contrari alla pubblica decenza e turpiloquio, commercio abusivo, attività di parcheggiatore abusivo o guardiamacchine, venditori abusivi di titoli di ingresso a manifestazioni sportive, sfruttamento della prostituzione e chiunque ponga in essere condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle predette aree, lasciando ampio margine di discrezionalità agli organi competenti, ergo, includendo qualsivoglia condotta contraria al decoro urbano. Il d.l. nr. 14/217 prevede agli art. 10 co. 1 e 13 delle forme c.d. aggravate della misura del daspo urbano. Nel caso in cui vi sia reiterazione di una condotta di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, sopra citata, il Questore può disporre, con provvedimento motivato, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, per un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di accesso ad una o più aree di cui sopra, valutando e contemperando le esigenze di mobilità, salute, studio e lavoro del destinatario del Daspo urbano (cfr l'art. 10, co. 2). Il contravventore del divieto è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno. Altresì l'art. 10 co. 3 prevede un aggravamento della misura di prevenzione in oggetto, ove le condotte di cui sopra risultino commesse da un soggetto condannato, con sentenza definitiva o confermata in grado di appello, nel corso degli ultimi cinque anni, per reati contro la persona o il patrimonio. In tale ipotesi, il divieto del Questore può durare da un minimo di dodici mesi ad un massimo di due anni; e la violazione è punita più severamente, con l'arresto da uno a due anni.

Altra forma aggravata di daspo è prevista secondo l'art. 13 d.l. nr. 14/217 in materia di stupefacenti ,ovvero, il Questore può disporre, per ragioni di sicurezza, il divieto di accesso ovvero di stazionamento all'interno o nelle immediate vicinanze di scuole, plessi scolastici, sedi universitarie, locali pubblici o aperti al pubblico, ovvero in uno dei pubblici esercizi, specificamente indicati, nei confronti di soggetti che hanno riportato condanne con sentenza definitiva o confermata in grado di appello nel corso degli ultimi tre anni.Il divieto di cui al comma 1 dell'art 13 non può avere durata inferiore ad un anno, né superiore a cinque. Inoltre viene conferito al Questore di poter imporre ai soggetti interessati di comparire personalmente una o più volte, negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato, prescrizioni tipiche delle misure di prevenzione.

In relazione a queste ultime forme aggravate, in quanto compatibili, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, co. 2-bis, 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 che implica tra l'altro l'obbligo che il provvedimento deve essere immediatamente comunicato al Procuratore della Repubblica o al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, se l'interessato è persona minore di età, competenti con riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio di Questura. Il Pubblico Ministero, se competente per il luogo in cui ha sede l'ufficio di Questura, il quale, ravvisandone i presupposti, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari.

Decreto Salvini: estensione ambito di applicazione divieto di accesso in aree urbane

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La normativa sul daspo urbano è stata poi modificata prima dal Decreto sicurezza del 2018 o c.d. "Decreto Salvini" (D.L. 4 ottobre 2018, n. 113) dove sostanzialmente è stato da un lato ampliato l'elenco dei luoghi pubblici ai quali soggiace il daspo, ove vengono aggiunti i presidi sanitari e le zone che ospitano fiere, mercati e spettacoli, e dall'altro, con implemento dell'art. 13-bis viene disposto che il Questore "può disporre per ragioni di sicurezza, nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o confermata in grado di appello nel corso degli ultimi tre anni per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi ovvero in locali di pubblico trattenimento, per delitti non colposi contro la persona e il patrimonio", nonché per i delitti in materia di stupefacenti , il divieto di accesso agli stessi locali o ad esercizi pubblici analoghi, specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi. Nonché specificando che il divieto o interdizione dei soggetti colpiti da daspo urbano può essere limitato a specifiche fasce orarie e non può avere una durata inferiore a sei mesi.

Decreto Lamorgese: caso "Willy"

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Il daspo urbano è stato modificato ulteriormente dal decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, "decreto Lamorgese" convertito dalla L. n. 173/2020" che ha modificato gli artt. 13 e 13-bis del decreto-legge n. 14 del 2017, ampliando l'ambito di applicazione delle misure di divieti imposti dal daspo per gli accesso ai locali pubblici e ai locali di pubblico intrattenimento (discoteche), che possono essere disposte dal Questore, autorità di pubblica sicurezza, nei confronti di coloro che siano stati denunciati per specifici reati e inasprisce le sanzioni in caso di violazione dei suddetti divieti (art. 11).

La spinta politica che ha portato all'inasprimento della misura affonda le sue radici nei recenti fatti di cronaca del caso "Willy"(il giovane barbaramente ucciso all'esterno di una discoteca), ampliando il novero dell'art 13. co. 1 decreto –legge n.14 del 2017 dei soggetti destinatari del daspo urbano, interessando in materia di stupefacenti anche i soggetti denunciati o che abbiano riportato condanne anche con sentenze non definitive per gli ultimi tre anni , per fatti commessi all'interno o nelle immediate vicinanze di scuole, plessi scolastici, sedi universitarie, locali pubblici o aperti al pubblico, o pubblici esercizi che si trovino nei luoghi in cui sono avvenuti i fatti per i quali oggetto della condanna o del procedimento penale

Il presente decreto rivede anche il c.d. "Decreto Salvini", ovvero l'art. 13-bis sopra trattato, prevedendo l'applicazione del daspo Urbano anche per quei soggetti denunciati negli ultimi tre anni o condannati anche con sentenza non definitiva, senza limiti temporali, per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o di pubblico intrattenimento, o nelle immediate vicinanze degli stessi, ampliando altresì ai reati presupposti, anche i delitti non colposi contro la persona o il patrimonio e delitti aggravati per finalità di discriminazione razziale, religioso etnico, di cui all'art. 604-ter. C.p.

In aggiunta con i co. 1-bis e 1-ter aggiunti all'art. 13-bis nei confronti di taluni soggetti, poste in stato di arresto o di fermo convalidato dall'Autorità Giudiziaria, ovvero sono state condannate, anche con sentenza non definitiva il Questore può disporre il divieto di accesso ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico trattenimento presenti nel territorio dell'intera provincia e prevedendo co. 1-ter e ricomprendendo oltre al divieto di accesso, anche quello di stazionamento nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi e dei locali di pubblico intrattenimento. Viene inasprito anche il regime sanzionatorio e la cornice edittale per chi viola il divieto, con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e alla multa minima di 8.000 euro fino a 20.000 euro.

Modalità di ricorso

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Avverso i provvedimento di daspo urbano è ammesso entro 30 gironi dalla notifica ricorso gerarchico al Prefetto, per motivi di legittimità o di merito, ovvero, entro sessanta giorni, ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente, o in alternativa a quest'ultimo rimedio, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica esperibile entro 120 giorni.

Tuttavia, nei casi in cui il daspo c.d. aggravato , ovvero, per quei soggetti che reiterano la disposizione di legge o per quei soggetti che hanno riportato denunce o condanne non definitive per gli ultimi tre anni, per vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope "per fatti commessi all'interno o nelle immediate vicinanze di scuole, plessi scolastici, sedi universitarie, locali pubblici o aperti al pubblico, o pubblici esercizi che si trovino nei luoghi in cui sono avvenuti i fatti per i quali è scattata la condanna penale", trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 6, co. 2-bis, 3 e 4, della L. n. 401/1989, relative alla procedura di convalida dinanzi al G.I.P. del daspo. Pertanto, avverso la l'ordinanza di convalida è proponibile il ricorso per Cassazione, tuttavia il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.


Dott. Giuseppe Sorrentino

Bibliografia :

- Art. 50 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli enti locali)

-decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, "decreto Lamorgese" convertito dalla L. n. 173/2020

- dall'art. 4 L.401/1989 della legge 13 dicembre 1989, n. 401" divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive".

- Decreto sicurezza D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132

- Di Carlo, L. M., Prime riflessioni sul c.d. "Daspo urbano", in Federalismi.it, 17, 2017.

- dlgs 159/2011 "Codice antimafia";

- Le linee guida in materia di misure di prevenzione personali, in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, nel panorama delle misure di prevenzione "atipiche" di competenza del questore a cura del vice questore aggiunto della polizia di stato Federico Bevilacqua. https://www.sistemapenale.it/

- Relazione n. 100 del 22 dicembre 2020 della Corte Suprema di Cassazione "disposizioni urgenti in materia di diritto penale introdotte dal d.l. 21 ottobre 2020 n.130 (cd. Decreto "immigrazione-sicurezza), conv., con modif., in l. n. 173/2020

- Art. 6 L.401/1989

- Art. D.l. nr. 14/2017 convertito con modificazione dalla L. n. 48 del 18 aprile 2017;

- articolo 6, co. 2-bis, 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 " divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive".

- D.l. nr. 14/2017 convertito con modificazione dalla L. n. 48 del 18 aprile 2017;

- G.MENTASTI, op.cit, par. 5.2

Data: 09/11/2021 06:00:00
Autore: Giuseppe Sorrentino