Processo costituzionale telematico
- Al via il processo costituzionale telematico
- Costituzione delle parti e interventi nel giudizio
- Nomina del giudice, istruzione e relazione
- Questioni di legittimità costituzionale in via principale
- Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
- Il sistema e-Cost
- Regole tecniche del processo telematico
Al via il processo costituzionale telematico
Processo costituzionale interamente telematico grazie al decreto del 28 ottobre 2021, pubblicato sulla GU n. 262 del 3 novembre 2021 (sotto allegato), ma soprattutto grazie al Sistema E-Cost, la piattaforma informatica che consente il deposito e lo scambio di atti relativi ai giudizi davanti alla Consulta, in modalità telematica, attiva dal 3 dicembre 2021. Per quanto riguarda però i ricorsi cartacei pendenti a questa data, si prevede che gli stessi continueranno a esistere in questa forma, compresi gli atti successivi e i documenti da inviare alla cancelleria.
Costituzione delle parti e interventi nel giudizio
Il processo costituzionale telematico prevede che l'ordinanza, con cui il giudice solleva la questione di legittimità costituzionale, sia trasmessa, con modalità telematica, alla Corte costituzionale, insieme con gli atti e con la prova delle eseguite notificazioni e comunicazioni. Detta ordinanza viene iscritta dal cancelliere nel registro generale informatico.
Entro 20 giorni dalla pubblicazione della suddetta ordinanza sulla GU, le parti si costituiscono in giudizio mediante deposito telematico, che ha ad oggetto anche la procura speciale per il difensore, le deduzioni e le conclusioni.
Nello stesso termine di 20 giorni possono intervenire in giudizio, in modalità telematica, il Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente della giunta regionale e quei soggetti che sono titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio. Questi soggetti possono depositare atti e documenti in modalità telematica e memorie fino al 20° giorno libero che precede l'udienza.
Se chi interviene vuole prendere visione degli atti processuali deve depositare insieme all'atto di intervento istanza apposita con richiesta di fissazione anticipata e separata per decidere solo su tale richiesta. Una volta che il Presidente fissa l'udienza le parti possono, entro 10 giorni dalla comunicazione, depositare in modalità telematica sintetiche memorie concernenti esclusivamente la questione dell'ammissibilità dell'intervento.
Sempre nel termine dei 20 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza in GU, le formazioni sociali senza scopo di lucro (Amici curiae) e i soggetti istituzionali, portatori di interessi collettivi o diffusi relativi alla questione di costituzionalità, possono depositare con modalità telematica un'opinione scritta, che non può superare i 25.000 caratteri e deve essere inviata via pec alla Cancelleria della Corte. Il decreto con cui si ammettono dette opinioni viene pubblicato sul sito della Corte. Dette formazioni però non sono parti del giudizio, per cui non possono avere copia degli atti e non possono prendere parte all'udienza.
Nomina del giudice, istruzione e relazione
Una volta che il Presidente provvede alla nomina di uno o più giudici per l'istruzione e la relazione, il relatore può chiedere al Presidente di disporre l'acquisizione al giudizio, con modalità telematica, di altra documentazione.
A questo punto si dispone se la questione può essere decisa in Camera di Consiglio o in pubblica udienza.
Almeno dieci giorni prima dell'udienza pubblica o della Camera di Consiglio, il cancelliere rende disponibili ai giudici l'atto introduttivo del giudizio davanti alla Corte e tutti i successivi atti nelle modalità telematiche indicate dal decreto.
Si passa poi all'assunzione delle prove con deposito dei relativi atti in modalità telematica. Chiusa l'istruttoria almeno 30 giorni prima della nuova udienza pubblica o in Camera di Consiglio il cancelliere lo comunica alle parti costituite e a coloro che sono intervenuti.
Se viene disposto dalla Corte che debbano essere ascoltati degli esperti il cancelliere avverte le parti costituite con modalità telematica almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza in Camera di consiglio. La Corte può inoltre disporre l'acquisizione da parte degli esperti ascoltati di documenti o di una relazione scritta, del cui deposito, con modalità telematica, viene data comunicazione alle parti costituite.
Si procede poi, se il Presidente lo dispone o se qualcuno ne fa istanza, alla discussione congiunta di due o più cause, che possono essere riunite e decise insieme. In alternativa il Presidente può rinviare una causa a una nuova udienza pubblica o a una nuova riunione in Camera di Consiglio, per la trattazione congiunta con altra causa connessa o che comporta la soluzione di questioni simili.
All'udienza di chiusura il giudice relatore espone in sintesi le questioni della causa, i difensori, di regola non più di due per parte, svolgono sinteticamente i motivi delle loro conclusioni. La discussione viene diretta dal Presidente.
Si passa infine alla relazione, alla votazione delle questioni e alla redazione della sentenza da parte del relatore, che sottoscrive la sentenza con il Presidente.
Questioni di legittimità costituzionale in via principale
Anche in questo caso il ricorso deve essere depositato con modalità telematica in cancelleria con gli atti, i documenti e la prova delle notificazioni. Le Regioni depositano anche la procura speciale al difensore. (Il deposito avviene in modalità telematica anche quando le questioni riguardano le leggi regionali).
La parte resistente si costituisce in giudizio in modalità telematica entro e non oltre 30 dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, con atto che deve contenere le controdeduzioni, le conclusioni e l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica valido.
Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
Stesse regole anche per questo tipo di giudizio. Il deposito del ricorso avviene infatti naturalmente in modalità telematica.
La parte resistente deve costituirsi in modalità telematica entro e non oltre 20 giorni dalla scadenza del termine di 30 giorni dall'ultima notificazione, con il deposito con modalità telematica di un atto contenente le controdeduzioni e le conclusioni. Il ricorso, l'atto di costituzione e l'atto di intervento indicano l'indirizzo di posta elettronica valido come stabilito dal decreto.
Il sistema e-Cost
Il Sistema e-Cost, attorno al quale ruota l'intero processo costituzionale telematico è la piattaforma informatica per il deposito e lo scambio degli atti in modalità telematica riguardanti i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
L'accesso alla piattaforma è consentito se si è in possesso delle credenziali di accesso (username e password), rilasciate dopo la profilazione dalla cancelleria della Corte o dello SPID (Sistema pubblico di identità digitale).
L'accesso a e-Cost è consentito solo agli avvocati del libero Foro e dell'Avvocatura dello Stato, alle autorità giurisdizionali e ai soggetti che hanno titolo a promuovere giudizi, a costituirsi o a intervenire davanti alla Corte costituzionale. L'accesso si effettua dal seguente indirizzo https://ecost.cortecostituzionale.it, per completarlo consultare la Guida all'utilizzo per l'utente.
Regole tecniche del processo telematico
Queste le regole telematiche più importanti da rispettare per beneficiare dei vantaggi che è in grado di offrire il processo costituzionale telematico:
- per quanto riguarda la procura alle liti e il conferimento dell'incarico al difensore si rinvia alle Regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico;
- gli atti di costituzione e di intervento, le memorie o altri atti indicano gli indirizzi PEC di tutti i difensori ai quali inviare le comunicazioni di cancelleria;
- anomalie relative al deposito telematico degli atti, così come il perfezionamento, vengono segnalate dal sistema e- Cost;
- il sistema e-Cost evidenzia inoltre se la trasmissione degli atti è da considerare fuori termine. L'utente potrà, comunque, trasmettere l'atto alla cancelleria della Corte, anche se la decisione finale sul rispetto dei termini viene rimessa alla Corte.
Autore: Annamaria Villafrate