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Assegno di divorzio: si può chiedere anche in appello

Per la Cassazione, l'assegno divorzile è soggetto alla regola del rebus sic stantibus, per cui se mutano le condizioni dei coniugi si può chiedere anche in appello


Assegno di divorzio e mutamento delle condizioni economiche

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L'assegno di divorzio può essere domandato per la prima volta anche in sede di appello perché la materia della famiglia è soggetto al principio del rebus sic stantibus, che prevede la possibilità di modificare le statuizioni precedenti quando mutano le condizioni delle parti. Legittima quindi per la Cassazione la richiesta dell'assegno divorzile da parte della moglie che, solo dopo la prima sentenza di primo grado, viene a sapere che il marito, dichiaratosi senza reddito nel corso del giudizio, si è intestato nel frattempo il negozio di famiglia. Queste le conclusioni contenute nell'ordinanza n. 29290/2021 della Cassazione (sotto allegata).

La vicenda processuale

In una causa di divorzio la Corte d'Appello respinge l'impugnazione della moglie per ottenere il versamento da parte del marito di un assegno di divorzio congruo, fino all'estinzione dei debiti dell'impresa familiare, intestata inizialmente all'appellante.

Il giudice prima ha accolto l'eccezione del marito per il quale non è possibile chiedere in sede di appello per la prima volta l'assegno di divorzio e poi ha ritenuto che comunque, nel merito, non sussistevano le condizioni necessarie per il riconoscimento dell'assegno.

Legittima la richiesta di assegno divorzile per la prima volta in appello

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La moglie, nel ricorrere in Cassazione, solleva le seguenti doglianze:

Assegno divorzile alla moglie se il marito si è intestato il negozio

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La Cassazione accoglie il ricorso, limitatamente al terzo motivo sollevato, perchè fondato, inammissibili invece gli altri due.

La Corte ribadisce di aver già ammesso la possibilità di presentare la domanda per l'assegno di divorzio oltre l'atto introduttivo del giudizio "in quanto la natura e la funzione dei provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra i coniugi in conseguenza del divorzio, così come quelli attinenti al regime della separazione, postulano la possibilità di modularne la misura al sopravvenire di nuovi elementi di fatto."

Essa precisa inoltre che non è applicabile nel caso di specie l'istituto del giudizio di revisione contemplato dalla legge sul divorzio in quanto "nei procedimenti di separazione e divorzio, ove gli elementi di fatto che possono incidere sull'attribuzione e determinazione degli obblighi economici siano verificati in corso di causa, devono essere presi in esame nel corso del giudizio, in quanto governato dalla regola rebus sic stantibus, trovando applicazione l'istituto della revisione soltanto in relazione ai fatti successivi all'accertamento coperto da giudicato, dovendo, invece, le altre emergenze essere esaurite nei gradi d'impugnazione relativi al merito."

Data: 06/11/2021 06:00:00
Autore: Annamaria Villafrate