Militari: trasferimento d'autorità e trasferimento a domanda
Criteri per stabilire se il trasferimento ad una nuova sede di servizio del dipendente sia effettuato d'autorità o a domanda
- Il trasferimento del dipendente
- Il trasferimento d'ufficio
- Il trasferimento a domanda
- Come distinguere il tipo di trasferimento
Il trasferimento del dipendente
Per stabilire se un trasferimento del dipendente sia stato effettuato d'autorità o a domanda bisogna far riferimento ai contrapposti interessi in gioco palesati delle parti.
Da una parte bisogna guardare l'interesse dell'amministrazione, nei trasferimenti d'ufficio, che è diretto ad assicurare il regolare ed ordinato funzionamento degli uffici pubblici.
Dall'altra va visto l'interesse del dipendente, nei trasferimenti a domanda, interesse diretto al soddisfacimento delle proprie esigenze personali e familiari.
Tali interessi devono trovare la loro armonizzazione nel rispetto dei principi di base fissati dall'art. 97 della Costituzione.
In altri termini: i trasferimenti d'ufficio perseguono in via esclusiva l'interesse dell'amministrazione alla piena funzionalità dell'ufficio, rispetto alla quale la posizione del dipendente è subordinata; in questo caso le aspirazioni del militare possono essere apprezzate e considerate eventualmente nei limiti delle preferenze da lui espresse circa la sede di servizio.
Nei trasferimenti a domanda è invece prevalente il soddisfacimento delle necessità personali e familiari del ricorrente, rispetto alle quali l'interesse pubblico funziona come limite esterno di compatibilità.
All'atto pratico, secondo i tribunali amministrativi per distinguere il tipo di trasferimento non è sufficiente la presentazione di una domanda del pubblico dipendente affinché la nuova sede di servizio possa essere sicuramente qualificata coma trasferimento a domanda.
Va invece indagato l'interesse concretamente perseguito da chi propone e chiede il trasferimento.
In sostanza, occorre indagare su quale interesse sia stato perseguito in via prioritaria.
Tali criteri sono stati ribaditi dalla Terza Sezione del Tar Lecce, con la sentenza n. 402 del 26 marzo 2020, in occasione di una controversia per la verità focalizzata sull'accertamento del diritto dei militari a percepire il trattamento economico di cui alla Legge n. 86/01, dalla data di avvenuto trasferimento dalla sede di provenienza alla sede di servizio.
In pratica, dicono i magistrati: il trasferimento, anche nei casi in cui il dipendente manifesti il proprio gradimento per una determinata sede, viene qualificato d'autorità quando c'è la soppressione o la diversa dislocazione di un reparto, per cui il militare deve necessariamente abbandonare la precedente sede di servizio.
Tanto implica il diritto del dipendente a percepire l'indennità di trasferimento, ovviamente in presenza dei presupposti fissati dalla Legge.
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Data: 15/12/2021 06:00:00Autore: Francesco Pandolfi