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Reddito di libertà, come presentare la domanda

Le istruzioni dell'Inps dopo la ripartizione delle risorse del "Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza" per l'anno 2020


Reddito di libertà per le donne vittime di violenza

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Arrivano le istruzioni operative per la presentazione delle domande di Reddito di libertà. A diffonderle è l'Inps con la circolare n. 166 del 2021 (in allegato), dopo la ripartizione delle risorse del "Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza" per l'anno 2020. Si tratta di una misura che riguarda donne vittime di violenza, senza figli o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, al fine di contribuire a sostenerne l'autonomia. L'importo erogabile è pari a 400 euro mensili per 12 mesi.

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Reddito di libertà, requisiti di accesso

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L'obiettivo del reddito di libertà è di «contenere i gravi effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare per quanto concerne le donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché con l'obiettivo di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà – e - consiste in un contributo economico, stabilito nella misura massima di 400 euro mensili pro capite, concesso in un'unica soluzione per massimo dodici mesi. Destinatarie del contributo in riferimento è destinato alle donne vittime di violenza, senza figli o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, al fine di contribuire a sostenerne l'autonomia. Il Reddito di Libertà ha lo scopo di sostenere prioritariamente le spese per assicurare l'autonomia abitativa e la riacquisizione dell'autonomia personale, nonché il percorso scolastico e formativo dei figli/delle figlie minori; risulta con altri strumenti di sostegno al reddito come il Reddito di cittadinanza o altri sussidi economici anche di altra natura (ad esempio, Rem, NASpI, Cassa integrazione guadagni, ANF, ecc.). Destinatarie del contributo sono le donne residenti nel territorio italiano che siano cittadine italiane o comunitarie oppure, in caso di cittadine di Stato extracomunitario, in possesso di regolare permesso di soggiorno. Alle cittadine italiane sono equiparate le straniere aventi lo status di rifugiate politiche o lo status di protezione sussidiaria

Reddito di libertà, modalità di compilazione e presentazione della domanda

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Gli operatori comunali referenti per l'inoltro della istanza potranno richiedere l'esibizione del documento di identità ovvero del titolo di soggiorno, qualora ciò si renda necessario. Le istanze di richiesta del Reddito di Libertà non conformi ai criteri indicati non saranno prese in carico dall'INPS, che in ogni caso può procedere eventualmente alla revoca del contributo erogato, qualora dovessero intervenire motivi ostativi al mantenimento dello stesso. La domanda potrà essere presentata dalle donne interessate, direttamente o mediante un rappresentante legale o un delegato, per il tramite del Comune competente per residenza, utilizzando il modello allegato alla presente circolare. L'operatore comunale è tenuto a provvedere al contestuale inserimento della domanda, accedendo al servizio online di presentazione della domanda stessa, raggiungibile sul portale www.inps.it, digitando nel motore di ricerca "Prestazioni sociali dei comuni" e selezionando tra i risultati il servizio "Prestazioni sociali: trasmissione domande, istruzioni e software". Nel servizio "Prestazioni Sociali", già utilizzato dai Comuni per la trasmissione delle domande di Assegno al nucleo Familiare e Maternità, ci sarà una sezione dedicata all'acquisizione delle domande per il Reddito di Libertà. Il rilascio del servizio, accessibile se si è in possesso di SPID di livello 2 o superiore o di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS), sarà comunicato con apposito messaggio dell'Istituto. Per la regolare trasmissione della domanda, si precisa che dovranno essere compilati tutti i campi esposti in procedura, compresi i riferimenti relativi alle dichiarazioni necessarie per l'ammissione al beneficio, ossia l'attestazione della condizione di bisogno ordinario o la condizione di bisogno straordinaria e urgente, rilasciata dal servizio sociale professionale di riferimento territoriale, e la dichiarazione che attesta il percorso di emancipazione e autonomia intrapreso dalla donna, rilasciata dal legale rappresentante del centro antiviolenza. Successivamente alla trasmissione della domanda, il sistema effettuerà una breve istruttoria automatizzata, al fine di verificare la capienza del budget e la titolarità dello strumento di pagamento (codice IBAN) indicato in domanda, restituendo uno dei seguenti esiti: "Accolta in pagamento"; "Non accolta per insufficienza di budget"; "Accolta in attesa di IBAN" (qualora la verifica sulla titolarità dia esito negativo). L'esito dell'istruttoria sarà reso disponibile nella procedura a disposizione dei Comuni, che, all'occorrenza, potranno procedere alla stampa della domanda recante l'esito dell'istruttoria; l'esito verrà altresì comunicato all'interessata utilizzando i dati di contatto indicati in domanda (il numero di cellulare ovvero l'indirizzo e-mail), ai quali, pertanto, occorre prestare particolare attenzione in fase di compilazione della domanda cartacea, nonché al momento dell'inserimento in procedura. Le domande non ammesse per insufficienza di budget potranno essere oggetto di accoglimento in un momento successivo, in caso di respingimento di domande già presentate. Al 31 dicembre 2021, tutte le domande presentate e non accolte nel corso dell'anno per insufficienza di budget saranno definitivamente scartate. Il reddito di libertà è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche poichè erogato da un Ente pubblico a titolo assistenziale.

Data: 10/11/2021 22:00:00
Autore: Gabriella Lax