Fondo perduto startup: come fare domanda
- Fondo perduto startup, cos'è?
- Fondo perduto startup, le istruzioni
- Come fare domanda
- Fondo perduto startup, erogazione contributi
Fondo perduto startup, che cos'è?
Dopo la pubblicazione del decreto attuativo del Ministero dell'Economia in Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2021, parte la fase operativa di accesso al fondo perduto start-up. Ad aver diritto al contributo pari a 1.000 euro sono i titolari di partita IVA attivata nel 2018, che hanno iniziato l'attività solo nel 2019, esclusi dai precedenti aiuti del decreto Sostegni per via della mancanza del requisito del calo del fatturato (vedi provvedimento in allegato). In particolare, il contributo spetta in presenza dei seguenti requisiti:
- i ricavi e i compensi conseguiti nel secondo periodo d'imposta precedente a quello in corso al 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del decreto (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, il periodo d'imposta 2019) non devono superare l'importo di euro 10.000.000;
- l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 non deve essere inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019, e pertanto non e? stato possibile beneficiare del contributo a fondo perduto previsto dall'art. 1 del decreto (cosiddetto "contributo Sostegni").
Il contributo non spetterà:
- ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del decreto;
- agli enti pubblici di cui all'art. 74 del TUIR;
- agli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'art. 162-bis del TUIR.
Fondo perduto startup, le istruzioni
L'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto, come da provvedimento dell'Agenzia datato 8.11.2021 (sotto allegato) e modello dell'istanza (sotto allegato) contiene:
- il codice fiscale del soggetto, persona fisica o persona non fisica, che richiede il contributo;
- il settore di attivita? in cui opera il richiedente;
- nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che prosegue l'attivita? di un soggetto deceduto, il codice fiscale del de cuius;
- nel caso in cui il soggetto richiedente abbia posto in essere operazioni aziendali di trasformazione, la partita IVA del soggetto cessato;
- il codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che richiede il contributo, nei casi in cui quest'ultimo sia diverso dalla persona fisica, ovvero, nel caso in cui il soggetto richiedente sia minore o interdetto, il codice fiscale del rappresentante legale;
- la dichiarazione che il richiedente e? un soggetto diverso da quelli indicati al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41 (enti pubblici di cui all'articolo 74 del TUIR, intermediari finanziari e societa? di partecipazione di cui all'articolo 162-bis del TUIR);
- l'indicazione che i ricavi o compensi del secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto in oggetto non sono superiori a 10 milioni di euro;
- l'indicazione che al richiedente non spetta il contributo previsto dall'art.1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41, in quanto l'ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi dell'anno 2020 non e? inferiore almeno del 30% rispetto all'analogo ammontare dell'anno 2019;
- l'indicazione che il richiedente ha attivato la partita IVAdal1°gennaio2018 al 31 dicembre 2018, e ha iniziato l'attivita? d'impresa, in base alle risultanze del registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel corso del 2019;
- la scelta, irrevocabile, se utilizzare l'importo del contributo come credito d'imposta ovvero ottenere il versamento diretto della somma;
- l'IBAN del conto corrente intestato al soggetto richiedente il contributo;
- il codice fiscale dell'eventuale soggetto incaricato della trasmissione
telematica dell'istanza;
- la data di sottoscrizione e la firma dell'istanza (vedi istruzioni in allegato).
Come fare domanda
L'Istanza e? predisposta in modalita? elettronica mediante un servizio web disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito internet dell'Agenzia delle entrate. I criteri per la determinazione dei ricavi/compensi relativi al secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto, sono contenuti nelle istruzioni al modello dell'Istanza. L'importo del contributo riconosciuto non puo? in ogni caso superare 1.000 euro. La trasmissione dell'Istanza puo? essere effettuata a partire dal giorno 9 novembre 2021 e non oltre il 9 dicembre 2021.
È possibile, in caso di errore, presentare una nuova Istanza, in sostituzione dell'Istanza precedentemente trasmessa. E? possibile, inoltre, presentare una rinuncia all'Istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo. Dopo la presentazione dell'Istanza e? rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.
Fondo perduto startup, erogazione contributi
L'Agenzia delle entrate effettua ulteriori controlli sulle informazioni contenute nelle istanze per le quali e? stata messa a disposizione la ricevuta di presa in carico e, in caso di mancato superamento degli stessi, comunica lo scarto dell'istanza, evidenziando i motivi del rigetto. La stessa determina l'importo complessivo dei contributi richiesti con le istanze che hanno superato i controlli, definisce la percentuale di riparto, rapportando il limite di spesa predetto all'ammontare complessivo dei contributi richiesti con le istanze validamente presentate. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei contributi relativi alle istanze accolte risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale e? pari al 100 per cento, ipotesi confermata e resa nota dall'Agenzia con il provvedimento prot. 365798 del 17 dicembre 2021 (sotto allegato), il quale ha chiarito infatti che poichè l’importo complessivo dei contributi richiesti è inferiore rispetto alle risorse finanziarie disponibili, ogni richiedente potrà contare sull’intero ammontare (100%) del contributo che risulta dall’ultima istanza validamente presentata. Si precisa che però non deve esserci stata rinuncia all’istanza e che devono essere stati superati i dovuti controlli.
Modalità di erogazione del contributo
L'erogazione dei contributi viene fatta mediante accredito sul conto corrente identificato dall'IBAN indicato nell'Istanza, intestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica ovvero persona diversa dalla persona fisica, che ha richiesto il contributo.
In alternativa è possibile utilizzare il contributo come credito d'imposta compensabile, tramite modello F24, scelta che una volta compiuta è irrevocabile. Per l'esercizio di questa opzione, con risoluzione n. 75 del 20 dicembre 2021 (sotto allegata) l'Agenzia ha reso noto il codice tributo utile. Nel modello F24 andrà inserito il codice “6956” denominato “Contributo a fondo perduto per le start-up – credito d’imposta da utilizzare in compensazione - art. 1- ter DL n. 41 del 2021”. Esso va esposto nella sezione “ERARIO”, in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”. Nel campo dedicato all'“anno di riferimento” va indicato l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto, nel formato “AAAA”.
Per quanto riguarda invece l'opzione accredito l'Agenzia comunica l'avvenuto mandato di pagamento del contributo nell'apposita area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" – sezione "Contributo a fondo perduto - Consultazione esito", accessibile al soggetto richiedente ovvero al suo intermediario delegato. Dopo la comunicazione dell'avvenuto mandato di pagamento viene messa a disposizione una seconda ricevuta al soggetto che ha trasmesso l'Istanza nella sezione della propria area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate "Servizi – Consultazioni e ricerca – Ricerca ricevute."
Data: 24/12/2021 06:00:00
Autore: Gabriella Lax