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Caduta su tapis roulant in aeroporto: chi risponde dei danni?

La questione è stata affrontata recentemente dal Tribunale di Civitavecchia che ha dato ragione a una donna caduta mentre si apprestava ad usare il tapis roulant in aeroporto e condannato la società di gestione


La responsabilità da cosa in custodia

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L'articolo 2051 del Codice Civile stabilisce che ciascuno è responsabile delle cose che ha in custodia, salvo il caso fortuito.
La Giurisprudenza è intervenuta diverse volte in sede di interpretazione di tale norma e le svariate pronunce sono concordi nel qualificare tale responsabilità come oggettiva, nel senso che ciò che rileva è il rapporto di custodia, mentre non ha alcuna importanza la diligenza del custode nell'esercitare la vigilanza sulla cosa. Pertanto, il danneggiato deve dimostrare l'esistenza del danno e il nesso di causalità tra la cosa e il danno; mentre, il danneggiante deve dimostrare che il danno è imputabile al caso fortuito, a terzi o al fatto del danneggiato.
La Cassazione con ordinanza 25837/2017 ha statuito che il custode può evocare il caso fortuito per andare esente dal risarcimento del danno se la condotta del danneggiato è stata colposa e non era prevedibile ex ante dal custode. In particolare la condotta è imprevedibile quando è eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima e inattesa da una persona sensata. Spetta al giudice valutare se la condotta del danneggiato è stata imprevedibile e colposa.

Caduta in aeroporto e responsabilità società di gestione aeroportuale

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Il Tribunale di Civitavecchia con sentenza del 9 novembre 2021 si è pronunciato in merito ad una vicenda, che ha visto contrapposti da un lato una passeggera aerea e dall'altro la società di gestione dell'aeroporto di Roma Fiumicino, inerente i danni biologici patiti dalla prima durante il transito presso predetto scalo. In particolare, la donna doveva imbarcarsi sul volo per Dubai. Per poter effettuare tale attività doveva raggiungere il banco di accettazione della compagnia aerea operativa: ciò presupponeva che la passeggera dovesse attraversare un'area dell'aeroporto munita di tapis roulant. Nel mentre si apprestava a servirsi del predetto congegno, cadeva rovinosamente a terra. Il capitombolo era stato determinato dall'impatto con il piede in una busta trasparente di un compact disk che si trovava sul tapis roulant. A seguito del sinistro la passeggera riportava danni agli arti inferiori, anche permanenti. Per tale ultimo motivo chiedeva al Tribunale di Civitavecchia la condanna della società di gestione aeroportuale al risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 2051 del codice civile, in quanto custode del tapis roulant.
A seguito dell'istruttoria, consistita in testimonianze e consulenza tecnica, il Giudice ha accolto la domanda dell'attrice.

Tale accoglimento deriva dalla dimostrazione del nesso di causalità tra la cosa in custodia (il tapis roulant) e i danni occorsi alla passeggera, nonché dalla mancata prova del caso fortuito.
Per il Giudicante, infatti, la convenuta avrebbe potuto esibire prove idonee a dimostrare che si era adoperata per evitare il danno, come, ad esempio, documentazione attestante i diversi turni di pulizia e di controllo del tapis roulant nel corso della giornata; invece, ella si è limitata a riferire che la presenza della busta è stato uno "sfortunato evento", cosa che non interrompe il nesso di causalità.
Né la società ha dimostrato che sul luogo del sinistro era presente personale pronto a soccorrere immediatamente la danneggiata, manifestando così diligenza e cura nel custodire la cosa.
La natura del tapis roulant è intrinsecamente pericolosa, fonte produttiva del danno (Cass. sent. 280/1975) e, pertanto, viene richiesto al custode di agire con diligenza nel porre la cosa al servizio di terzi, ossia si deve adoperare in via preventiva affinché vengano evitati tutti i possibili danni prevedibili ai terzi stessi. Solo un comportamento incauto e negligente dell'utente della cosa può sollevare il custode dalle proprie responsabilità.

Conclusioni

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La pronuncia in questione arricchisce il variegato quadro delle fattispecie rientranti nell'alveo della responsabilità da cosa in custodia. Il Giudicante ha saputo brillantemente applicare i principi elaborati da consolidata giurisprudenza, evidenziando ancora una volta l'importanza dell'onere della prova in giudizio, ricadente su entrambe le parti per rafforzare le proprie pretese processuali.
Nel caso di specie le allusioni generiche ad uno "sfortunato evento" non hanno giovato al danneggiante, che avrebbe, invece, dovuto fornire ogni prova idonea a dimostrare che si era adoperata per evitare il danno e che lo stesso era stato determinato da un un comportamento colposo (negligente, imprudente o imperito) e imprevedibile del danneggiato. Quest'ultimo, invece, ha prodotto in giudizio elementi che in maniera univoca hanno messo in evidenza l'esistenza del nesso di causalità tra la custodia della cosa e i danni biologici patiti.
Avvocato Luca Vancheri
Foro di Benevento
email: info@vancherilex.it
Data: 18/11/2021 06:00:00
Autore: Luca Vancheri