Somministrazione lavoro e staff leasing: evoluzioni della questione Francesco Chinni e Sergio Di Dato - 02/12/24  |  Il licenziamento del lavoratore a seguito di un controllo occulto e la privacy Andrea Pedicone - 24/11/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Quote rosa anche negli ordini professionali

Per il Tar Lazio, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri può, senza attendere il legislatore, prevedere meccanismi per garantire la parità nelle cariche elettive


Regolamento da annullare se non garantisce la parità

[Torna su]

Va annullato il regolamento adottato dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri che, in piena pandemia, nel disporre il sistema di votazione telematico per l'elezione dei membri dei consigli locali, non ha introdotto anche norme necessarie a garantire la parità uomini-donne all'interno degli organi rappresentativi. Vero che non è obbligatorio prevedere in ogni disciplina elettorale meccanismi per garantire la parità di genere, ma non si può neppure attendere che sia il legislatore a provvedere. Il CNI ha infatti il potere regolamentare per prevedere una disciplina rispettosa degli articoli 3 e 51 della Costituzione. Questo in sintesi quanto affermato dal TAR Lazio nella sentenza n. 11023/2021 (sotto allegata).

La vicenda processuale

L'Ordine degli Ingegneri di Roma ricorre al TAR contro il Ministero della Giustizia e il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Ingegneri per chiedere l'annullamento del Regolamento del CNI, approvato dal Ministero della Giustizia prot. n. 3677 del 3.2.2021, recante la "procedura di elezione con modalità telematica da remoto dei consigli territoriali degli ordini degli ingegneri" e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.

Per l'Ordine ricorrente il regolamento impugnato è illegittimo perché viola "il principio costituzionale di pari opportunità e parità di genere all'interno degli organi di rappresentanza e autogoverno della professione degli ingegneri." L'Ordine rileva che né il DPR 169/2005, che disciplina la procedura di elezione degli ordini territoriali, né il regolamento elettorale contengono al loro interno disposizioni in materia di contrasto alla parità di genere, violando così l'art. 51 della Costituzione e cui la PA deve improntare la propria azione.

In subordine il Consiglio ricorrente afferma che il Regolamento dovrebbe essere annullato per illegittimità del DPR n. 169/2005 per contrasto con gli articoli 51 e 3 della Costituzione nella parte in cui non prevede meccanismi idonei a garantire un'equa rappresentanza di genere.

Per il Ministero e il CNI spetta al legislatore intervenire

[Torna su]

Il Ministero e il Consiglio Nazionale chiedono il rigetto del ricorso sostenendo che nel regolamento dedicato alle elezioni telematiche non era possibile occuparsi di aspetti ulteriori. Il Consiglio però fa presente di avere interesse all'attuazione della parità di genere nelle elezioni per il rinnovo dei consigli e di avere, per questo, chiesto più volte al Governo d'intervenire in materia con la modifica del DPR n. 169/2005, senza però ricevere un riscontro alle proprie richieste. Fondamentale inoltre in materia l'intervento della Corte Costituzionale.

Anche il CNI ha il potere di garantire la parità di genere

[Torna su]

Il TAR ritiene il ricorso fondato nel merito per diverse ragioni. Vero che "non può dirsi esistente un obbligo generalizzato, costituzionalmente imposto, di inserire all'interno di qualsiasi disciplina elettorale riguardante la composizione di organi amministrativi su base elettiva un meccanismo "correttivo" con finalità di parità di genere. La funzione promozionale e di riequilibrio tra i generi dell'art. 51 della Costituzione risponde, infatti a una diversa finalità, che è quella di chiedere ai soggetti che operano nell'ordinamento giuridico di valutare la necessità, tenuto conto del contesto normativo, sociale e storico di riferimento, se inserire o meno un siffatto meccanismo e, in caso affermativo, di graduarne l'incisività a seconda del grado sotto rappresentanza del genere femminile riscontrato."

Il TAR sottolinea però come non si possa scaricare solo sul legislatore la responsabilità di garantire la pari opportunità nelle cariche, anche il Consiglio Nazionale ha infatti ha il potere di regolamentare la materia in modo rispettoso anche della sostanza, senza porsi in contrasto con l'art. 51 della Costituzione.

Per il TAR non è ammissibile "che l'esercizio da parte del Consiglio Nazionale di un potere regolamentare in materia elettorale - nel silenzio del legislatore ordinario e a fronte dell'inerzia dell'esecutivo a integrare il DPR n. 169/2005 - possa prescindere dal rispetto dell'art. 51 della Costituzione. Ciò contrasta, oltre che con il surriferito obbligo di conformare l'azione amministrativa, in tutti i suoi livelli, al rispetto dei principi di parità di genere, anche con lo stesso art. 31 del d.l. n. 137/2020, di cui è necessaria una esegesi in chiave costituzionalmente orientata".

La norma che riconosce al Consiglio Nazionale il potere di derogare il DPR 169/2005 per adeguare il sistema elettorale alla modalità telematica, non gli impedisce d'introdurre anche regole per tutelare la parità di genere.

Il testo adottato dal Consiglio Nazionale quindi è viziato perché viola il principio della parità di genere per cui deve essere annullato, salvo l'obbligo del CNI di adottare un regolamento che preveda meccanismi idonei a scongiurare la sotto rappresentanza delle donne nei propri organi elettivi.

Data: 18/11/2021 11:00:00
Autore: Annamaria Villafrate