Cassazione: quali limiti alle detrazioni per i figli a carico
- Ai fini della detrazione per familiari a carico rileva il dato formale
- La figlia non avrebbe potuto mantenersi da sola
- Ai fini della detrazione per familiari a carico rileva l'importo limite
Ai fini della detrazione per familiari a carico rileva il dato formale
Il tema delle detrazioni per i figli a carico pone sempre degli interrogativi più che legittimi da parte dei contribuenti. Di recente ad esempio la Cassazione, con l'ordinanza n. 34186/2021 (sotto allegata) ha chiarito che se, come nel caso di specie, nell'anno in cui il contribuente si avvale delle detrazioni per i figli a carico, la figlia percepisce un reddito superiore a € 2.840,52, che è il limite superato il quale non si è considerati a carico, detta detrazione in realtà non spetta, per cui deve essere recuperata.
Non importa che il padre abbia sostenuto per la figlia gli oneri per il riscatto della laurea a fini pensionistici, così come non incide sulla detrazione il dato sostanziale del basso reddito percepito che le impedisce di provvedere interamente ai propri bisogni. Ciò che rileva è il dato formale del valore del reddito di € 2.840,52 e l'anno in cui tale limite viene superato, perché la detrazione riguarda un preciso periodo d'imposta che deve essere preso in considerazione per intero.
La vicenda processuale
Un contribuente impugna una cartella di pagamento, che gli è stata notificata dall'Agenzia delle Entrate e che si riferisce al pagamento dell'Irpef 2006. Con la cartella l'Agenzia chiede il recupero di somme detratte per figli a carico, non spettanti al contribuente. La figlia del contribuente infatti non è era a suo carico, avendo percepito, nell'anno della detrazione, redditi superiori all'importo previsto di € 2.840,51.
L'uomo nel contestare quanto richiesto dall'Agenzia fa presente di aver sostenuto per la figlia gli oneri relativi al riscatto della laurea e che lo stato di disoccupazione della stessa in realtà, è venuto meno dopo che costui aveva pagato per il riscatto della laurea suddetta.
La CTP rigetta le doglianze evidenziate nel ricorso dal contribuente perché nel periodo d'imposta la figlia ha percepito un reddito superiore a quello previsto per poter essere considerata a carico del padre. Il contribuente appella la decisione, ma la CTR rigetta l'impugnazione per le stesse ragioni esposte dalla CTP.
La figlia non avrebbe potuto mantenersi da sola
Il contribuente, sollevando un unico motivo di doglianza, ricorre in Cassazione lamentando la violazione da parte del giudice dell'art. 12, comma 2 del TUIR e del principio generale di ragionevolezza in quanto il giudice tributario ha ritenuto che il solo superamento del limite reddituale indicato dalla norma rileva ai fini della detrazione.
Il contribuente al riguardo fa presente che il reddito percepito dalla figlia non le avrebbe consentito di essere considerata indipendente né tanto meno di sostenere gli oneri per il riscatto della laurea, a cui infatti ha provveduto direttamente. La detrazione in ogni caso è riconoscibile quantomeno in relazione al periodo di dieci mesi in cui la figlia è risultata a suo carico, richiamando inoltre nella memoria e a sostegno della propria tesi, il momento in cui lo stesso ha provveduto al versamento degli oneri, dato che legittimerebbe la detrazione per la figlia a carico.
Ai fini della detrazione per familiari a carico rileva l'importo limite
La Corte di Cassazione però respinge il ricorso del contribuente perché infondato.
La Suprema Corte precisa infatti che il comma 2 dell'art 15, richiamato dallo stesso contribuente "estende l'esercizio della detrazione di imposta, in relazione alle spese in oggetto, ai familiari del contribuente che effettivamente ne abbiano sostenuto la spesa, a condizione che il contribuente (beneficiario) nel cui interesse la spesa venga sostenuta, non possieda redditi superiori al limite di legge, anche laddove il contribuente che abbia effettivamente sostenuto la spesa sia diverso da quello che si sia avvalso anche della deducibilità per oneri di famiglia (…)" non è "richiesto l'accertamento in concreto che il reddito del familiare consenta o meno l'autosufficienza economica dello stesso, essendo la detrazione in oggetto agganciata a un dato formale, quale il possesso di redditi inferiori alla soglia di legge."
La Cassazione inoltre precisa che la detrazione può essere esercitata in riferimento a un determinato periodo d'imposta, pertanto, a differenza di quanto sostenuto dal contribuente "il limite di reddito ai fini della qualificazione di familiare a carico deve ritenersi fissato con riferimento all'intero periodo d'imposta, rimanendo del tutto indifferente il momento in cui tale reddito si è prodotto nel corso del periodo stesso." L'orizzonte temporale da considerare infatti è l'intero periodo d'imposta e non una sola parte.
Leggi anche Figli a carico: guida alle detrazioni
Data: 20/11/2021 11:00:00Autore: Annamaria Villafrate