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Processo esecutivo: la nozione

L'esecuzione forzata tra il diritto civile e il diritto processuale civile : la natura e la funzione del processo esecutivo


L'esecuzione forzata costituisce una forma di tutela giurisdizionale che mira alla realizzazione coattiva dei diritti [1] ed è disciplinata, per i profili processuali, dal libro III del codice di procedura civile e, per gli aspetti sostanziali, dal titolo IV del libro IV del codice civile.
La disciplina del processo di esecuzione, in quanto costituisce un aspetto dell'attività giurisdizionale, deve essere coordinata con i principi ispiratori dell'ordinamento giuridico e con le disposizioni generali, dettate dal libro I del codice di procedura civile [2].
A differenza di quanto accade per il processo di cognizione, la possibilità di applicare le disposizioni generali al processo di esecuzione richiede una specifica indagine volta a verificarne caso per caso la compatibilità o a realizzarne l'adattamento [3].
Il processo esecutivo consente di realizzare, in modo pieno, la volontà che risulta da un accertamento giurisdizionale o non giurisdizionale, facendo sì che il bene riconosciuto venga conseguito.
Non sono idonee a fondare un processo esecutivo le sentenze costitutive o le sentenze di mero accertamento.
È, invece, adatto un diritto riscontrato in via giudiziale e che costituisce l'esito di un processo di cognizione. O un diritto riconosciuto con una modalità diversa dal giudizio, un atto stragiudiziale.
Il processo di esecuzione forzata ha una sua autonomia rispetto al processo di cognizione e si introduce mediante una domanda specifica rivolta agli organi esecutivi, indirizzata a richiedere la tutela giurisdizionale esecutiva.
Per approfondimenti vai alle guide:

- Il processo di esecuzione
- Le fasi del processo esecutivo




Note bibliografiche:
[1] Vaccarella, Esecuzione forzata, in Riv. esec. forz., 2007, 1.
[2] A. M. Soldi, Manuale dell'esecuzione forzata, Wolters Kluwer, Milano, 2016, p. 17 e ss.
[3] Sulla non assimilabilità del processo di esecuzione a quello di cognizione, si veda Cass. numero 837 del 16 gennaio 2007.

Data: 29/11/2021 06:00:00
Autore: Tullio Facciolini