Impugnazioni processo civile: le regole della riforma
- Impugnazioni processo civile
- Maggiore filtro in appello
- Provvisoria esecutività delle sentenze appellate
- Consigliere istruttore
- Ipotesi di rimessione in primo grado
- Impugnazioni in Cassazione
- Rinvio pregiudiziale in Cassazione
Impugnazioni processo civile
La riforma del processo civile (legge n. 206/2021) in vigore dal 24 dicembre 2021 e attuata con il decreto legislativo n. 149/2022 cambia molte delle regole che disciplinano i giudizi in Italia.
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Importanti i cambiamenti che riguardano le fasi di impugnazione della sentenza.
Il processo in appello e il giudizio di Cassazione vengono parzialmente modificati soprattutto per favorire la funzione di filtro. Stop quindi alle perdite di tempo per cause che appaiono sin dall'inizio manifestamente infondate.
Attenzione però alla disciplina transitoria dopo le modifiche apportate ai termini di entrata in vigore da parte della legge di bilancio 2023 e del Milleproroghe.
Le norme sulle impugnazioni in generale, tra cui ad esempio l'art. 326 c.p.c. (decorrenza dei termini) si applicano alle impugnazioni delle sentenze depositate dopo il 30 giugno 2023.
Maggiore filtro in appello
Il primo importante aspetto di modifica del giudizio di appello riguarda il c.d. filtro in appello.
Il giudice, ai sensi del nuovo art. 348 bis c.p.c, nel momento in cui ravvisa che l'impugnazione è inammissibile o manifestamente infondata, dispone la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
La sentenza dovrà essere resa in maniera succinta a seguito di trattazione orale, anche facendo esclusivo riferimento al punto di fatto o alla questione di diritto che risultano risolutivi o tramite rinvio a precedenti conformi.
Questa regola si applica alle impugnazioni che hanno ad oggetto le sentenze depositate dopo il 30 giugno 2023.
Provvisoria esecutività delle sentenze appellate
Rilevante è anche la modifica relativa alla provvisoria esecutività delle sentenze appellate art. 283 c.p.c.
Con la riforma l'esecutività del provvedimento di primo grado potrà essere sospesa se il giudice, sulla base di un giudizio prognostico, ossia qualora lo stesso ritenga che l'impugnazione sia manifestamente fondata oppure se ritiene che dall'esecuzione della sentenza possano derivare gravi e irreparabili pregiudizi.
Se il provvedimento di primo grado consiste nella condanna al pagamento di una somma di denaro, è previsto che il grave pregiudizio di cui sopra possa consistere anche nella possibilità di insolvenza di una delle parti.
L'istanza di sospensione comunque può essere proposta ma anche riproposta nel corso del giudizio di appello, se le circostanze cambiano, ma queste devono essere specificate nel ricorso, a pena di inammissibilità.
Conseguenze negative comunque per chi presenta istanze di sospensione manifestamente infondate o inammissibili. Il Giudice potrà infatti con ordinanza (revocabile con la sentenza che definisce l'appello) condannare la parte che l'ha presentata al pagamento di una somma non inferiore a 250 euro e non superiore ai 10.000 euro, in favore della Cassa delle Ammende.
Novità questa che ha effetto in relazione ai procedimenti instaurati dopo il 30 giugno 2023.
Consigliere istruttore
Reintrodotta nell'impianto codicistico la figura del consigliere istruttore che si identifica nel giudice designato dal presidente del collegio al quale viene affidato l'espletamento dell'intera fase prodromica alla decisione.
Il consigliere istruttore avrà vari poteri, sarà suo compito, sentite le parti, riferire al collegio ai fini dell'adozione dei provvedimenti relativi a tale fase. Suo il compito, al termine della stessa, di far precisare le conclusioni, fissare l'udienza davanti al collegio e assegnare alle parti i termini per le conclusionali e relazionare oralmente la causa all'udienza finale.
Anche tale innovazione è introdotta in ottica deflattiva, per consentire agli altri magistrati che avrebbero composto il collegio di occuparsi di altre controversie.
Ipotesi di rimessione in primo grado
Tra le novità più importanti della riforma appare anche la limitazione delle ipotesi di rimessione della causa in primo grado se rileva che doveva essere integrato il contraddittorio o una parte non doveva essere estromessa. Le parti, nei casi suddetti di rimessione, dovranno riassumere il processo entro tre mesi dalla notificazione della sentenza, termine che viene interrotto in caso di ricorso in Cassazione.
A tal fine sono stati completamente riscritti gli artt. 353 e 354 c.p.c., che attualmente prevedono una serie di altre cause di rimessione della causa in primo grado, ad esempio per motivi di giurisdizione.
Impugnazioni in Cassazione
Anche il giudizio davanti alla Corte di Cassazione viene modificato dalla riforma, con l'introduzione di alcune novità, la principale delle quali appare la riforma del c.d. filtro in Cassazione.
In particolare, viene prevista la soppressione della sezione filtro e l'introduzione di un procedimento accelerato per la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati che si caratterizza anche per la formulazione di una sintetica proposta di definizione del giudizio da parte del presidente della sezione o si un consigliere delegato.
Le novità che interessano le impugnazioni in sede di Cassazione, la disciplina che interessa gli atti introduttivi e il ricorso in cassazione (artt. 360 e 362) sono in vigore dal 1° gennaio 2023.
Rinvio pregiudiziale in Cassazione
Infine, la riforma introduce il nuovo istituto del rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione art. 363 bis c.p.c. da parte del giudice di merito, per la risoluzione di una questione di diritto.
Presupposti del rinvio sono che la questione che ne è oggetto sia:
- esclusivamente di diritto;
- non sia stata ancora affrontata dalla Cassazione;
- presenti gravi difficoltà interpretative;
- sia suscettibile di ricorrere in numerose controversie.
Il rinvio viene operato con ordinanza che sospende il giudizio di merito e che viene trasmessa immediatamente alla Cassazione e comunicata alle parti. Il provvedimento della Cassazione ha efficacia vincolante nel procedimento nel cui ambito è stata rimessa la questione e e anche se il procedimento si estingue sarà vincolante nel nuovo giudizio in cui sarà proposta la stessa domanda tra le parti.
Data: 14/02/2023 10:00:00Autore: Marco Sicolo