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Sequestro cellulare: parola alla Cassazione

La Corte d'appello di Milano solleva conflitto negativo di competenza e rimette alla Corte di Cassazione l'individuazione del giudice competente a decidere sul sequestro del cellulare nella procedura rogatoriale


Conflitto negativo di competenza

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L'ordinanza della Corte d'Appello di Milano n. 688/2021 (sotto allegata) solleva conflitto negativo di competenza e rimette alla Corte di Cassazione l'individuazione del giudice competente a a decidere sulla legittimità del provvedimento di sequestro del telefono cellulare operato dal Pubblico Ministero nell'ambito di una procedura rogatoriale.
Il provvedimento è stato emanato dalla Corte di Appello all'esito di un incidente di esecuzione promosso dai difensori di una donna innanzi al GIP di Milano.
I difensori dell'indagata, infatti, sostenevano la illegittimità del provvedimento di sequestro del cellulare operato dal Pubblico Ministero.

La vicenda

La vicenda trae origine da una richiesta formulata in data 12 ottobre 2020 dal Promotore di Giustizia al giudice istruttore dello Stato della Città del Vaticano al fine di ottenere un mandato di cattura nei confronti dell'indagata, nel suddetto Stato, dei reati di cui agli articoli 63, 79, 168, 417 e 419 del Codice penale vaticano.
Il 13 ottobre 2020 il giudice istruttore vaticano emetteva un mandato di cattura nei confronti della signora.
In ragione dell'adesione all'Organizzazione Internazionale della Polizia Criminale da parte dello Stato della Città del Vaticano nell'anno 2008, il mandato veniva trasmesso all'INTERPOL e l'arresto eseguito dalla Guardia di Finanza della Repubblica Italiana il giorno stesso.

L'indagata veniva tratta in arresto e condotta presso la Casa Circondariale S. Vittore di Milano.
Durante l'arresto, avvenuto in esecuzione della procedura estradizionale, gli agenti di polizia giudiziaria procedevano al "sequestro" del telefono cellulare della donna.
A sua volta, il Pubblico Ministero di Milano, in data 11 gennaio 2021, in esecuzione di una richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall'Ufficio del Promotore di Giustizia dello Stato della Città del Vaticano, disponeva il sequestro probatorio del dispositivo cellulare in uso alla donna.
La procedura estradizionale si concludeva il 18 gennaio 2021 con la pronuncia, da parte della Corte di Appello di Milano, di declaratoria di non luogo a provvedere in quanto lo Stato richiedente aveva ritirato la domanda di estradizione. Pari tempo veniva ordinato il dissequestro del telefono cellulare, sul quale pendeva però il sequestro probatorio. Il 25 febbraio 2021 la donna avanzava richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dalla Procura della Repubblica di Milano. Il tribunale del Riesame di Milano, pronunciatosi con ordinanza del 9 febbraio 2021, dichiarava l'inammissibilità della richiesta di riesame sostenendo che la giurisprudenza di legittimità avesse da tempo chiarito che le impugnazioni avverso i sequestri eseguiti in forza di rogatoria e passive, fossero da qualificare come incidenti di esecuzione.
I difensori dell'indagata proponevano ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza.

La prima decisione della Cassazione

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Sul ricorso in questione, la Corte di Cassazione, con sentenza 33258/2021 del 14 aprile 2021, dichiarava l'inammissibilità del ricorso, evidenziando come "le ragioni relative alla legittimità del sequestro e dunque alla sussistenza dei presupposti costitutivi del vincolo probatorio non potevano essere dedotti in sede di riesame davanti al tribunale di Milano, al quale, al più, potevano essere prospettate solo questioni relative alla esecuzione del sequestro, e non alla sua legittimità".

A seguito di tale pronuncia, i difensori della donna presentavano all'ufficio GIP del tribunale di Milano, incidente di esecuzione ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale italiano.
Il giudice per le indagini preliminari di Milano in data 30 settembre 2021 ha declinato la propria competenza funzionale a decidere sull'incidente di esecuzione proposto, sostenendo essere competente la Corte di Appello di Milano.

Conflitto negativo di competenza o difetto di giurisdizione?

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A sua volta, la Corte di Appello di Milano, con ordinanza che solleva conflitto negativo di competenza, in data 20 ottobre 2021 ha rimesso alla Suprema Corte di Cassazione la questione.
I giudici sostengono, infatti, che l'autorità competente debba essere individuata proprio nel GIP del tribunale presso cui opera il pubblico ministero individuato ex art. 724 comma 1 del codice di procedura penale.
In proposito è appena il caso di osservare che la Cassazione ha recentemente ribadito che "presupposto per la configurabilità di un conflitto di competenza è la contemporanea cognizione, o il contestuale rifiuto di prendere cognizione, del medesimo fatto attribuito alla stessa persona, da parte di due o più giudici; inoltre il conflitto deve essere attuale, e non soltanto possibile, non essendo ammessa una denuncia di parte finché il giudice non sia stato investito della cognizione sul fatto"(Cass. pen., sez. I , 05/03/2021, n. 17816; Cass. pen., Sez. I, sentenza n. 917 del 19 aprile 1997).
Alla luce di tale pronuncia, si osserva che la questione non sia tanto nei termini di un conflitto negativo di competenza quanto piuttosto nei termini di un difetto di giurisdizione.

Si ricorda, infatti, che il telefono cellulare oggetto della questione, a suo tempo era stato consegnato all'Autorità giudiziaria vaticana presso la quale è già iniziato il processo a carico (anche) della signora.
In considerazione di quanto precede, a parere dello scrivente, sembrerebbe esser venuta meno quella "attualità" cui fa riferimento la Corte di Cassazione la quale con ragionevole probabilità, sulla questione in commento non potrà far altro che pronunciare il difetto di giurisdizione ai sensi dell'art. 20 c.p.p. dei giudici italiani.
Data: 11/12/2021 05:00:00
Autore: Marco Felipe Perfetti