Esterometro, l'addio dal luglio 2022
- Decreto fiscale, fattura da e verso l'estero
- Decreto fiscale, il sistema d'interscambio: ecco cosa succederà
- Comunicazione facoltativa
- Sanzioni
Decreto fiscale, fattura da e verso l'estero
Addio all'esterometro dal mese di luglio 2022. A stabilirlo è il ddl di conversione del decreto Fiscale 2022, approvato dal Senato e che ora passa alla Camera per l'ok definitivo.
Allo stesso modo quindi slitterà al 1° luglio 2022 l'utilizzo da parte dei commercianti dei sistemi evoluti d'incasso o smart Pos. La conferma definitiva delle novità si avrà il prossimo 20 dicembre. La Legge di Bilancio 2021 ha stabilito l'utilizzo dal 1° gennaio 2022 di un unico canale di comunicazione, il cosiddetto Sistema di Interscambio, anche nel caso della trasmissione dei dati relativi alle fatture da e verso l'estero. Viene eliminato così l'obbligo comunicativo specificamente previsto per le operazioni transfrontaliere. Il provvedimento recita «I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3». Secondo le modifiche al decreto Fiscale il passaggio alla nuova modalità di invio dei dati avverrà solo dal 1° luglio 2022.
Decreto fiscale, il sistema d'interscambio: ecco cosa succederà
In particolare, per le fatture attive relative alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, si deve emettere una fattura elettronica valorizzando il campo "codice destinatario" con "XXXXXXX". Per quanto riguarda le fatture passive, invece, ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, il cliente italiano dovrà generare un documento elettronico di tipo TD17, TD18 e TD19, da trasmettere al Sistema di Interscambio.
Sono differenti i termini differenziati di trasmissione dei dati delle operazioni attive e passive: nel primo caso la trasmissione deve avvenire entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, vale a dire entro 12 giorni dall'effettuazione della cessione o prestazione o entro il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni. Per le passive la trasmissione è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello del ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.
Comunicazione facoltativa
E stata l'Agenzia delle entrate, tramite provvedimento n. 293384 del 2021, ad adeguare le regole tecniche per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere, contenute nel provvedimento n. 89757/E/2018, alle nuove disposizioni normative, chiarendo che l'obbligo comunicativo è facoltativo per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale, oppure emessa o ricevuta una fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio.
Sanzioni
Cosa è stabilito a proposito delle sanzioni? Dopo la modifica dell'obbligo comunicativo, l'art. 11, comma 2-quater, D.Lgs. n. 471/1997 è stato adeguato, prevedendo la sanzione applicabile alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, fissata nella misura di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili. Sanzione ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 euro mensili, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alle scadenze o se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
Data: 07/12/2021 06:00:00Autore: Gabriella Lax