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Bollino blu per gli edifici digital

A stabilirlo è il decreto legislativo 207 dell'8 novembre 2021, in vigore dal 24 dicembre 2021, in attuazione della direttiva europea


Il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche

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Dal 1° gennaio 2022 servirà un bollino blu di conformità digitale per gli edifici. A stabilirlo è il decreto legislativo 207 dell'8 novembre 2021, n. 207, in vigore dal 24 dicembre 2021, dal titolo «attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche».

Il provvedimento riscrive le disposizioni relative a procedure amministrative, tutela della concorrenza e salvaguardia dei diritti degli utenti (informazioni e costi dei servizi), oltre a vagliare specifici profili trattati dal testo Unico per l'edilizia (Dpr 380/2001).

Leggi Codice delle comunicazioni elettroniche europeo: cosa cambia per i consumatori

Edifici predisposti alla banda ultra larga

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Saranno due le novità relative alle pratiche edilizie presentate a partire dal prossimo 1° gennaio 2022. La prima riguarda nuove costruzioni e gli interventi su edifici esistenti per le quali è previsto il permesso di costruire: in questi casi ricorre l'obbligo di equipaggiamento digitale e ora, per effetto del d.lgs. 207/2021, è stabilito che l'adempimento di tali obblighi deve essere attestato dall'etichetta necessaria di "edificio predisposto alla banda ultra larga" che sarà certificata da un tecnico abilitato per tali impianti.

Lo stesso decreto inoltre disciplina anche degli edifici già digitalmente equipaggiati in conformità rispetto all'articolo 135-bis, con domanda di autorizzazione edilizia sia stata presentata prima del 1° gennaio 2022: in questo caso è previsto che possono beneficiare ai fini della cessione, dell'affitto o della vendita dell'immobile, dell'etichetta volontaria e non vincolante di "edificio predisposto alla banda ultra larga", sempre con la certificazione di un tecnico abilitato.

Edifici, l'agibilità

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Inoltre Il decreto legislativo 2017/2021 modifica anche l'articolo 24 del testo Unico per l'edilizia dedicato all'agibilità degli edifici. In particolare, viene integrata la lista delle condizioni della segnalazione certificata di agibilità: alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, si deve sommare la certificazione dell'avvenuto rispetto degli obblighi di infrastrutturazione digitale. In seguito alla segnalazione certificata bisognerà allegare anche l'attestazione di "edificio predisposto alla banda ultra larga", rilasciata da un tecnico abilitato.

Data: 16/12/2021 06:00:00
Autore: Gabriella Lax