Maltrattamenti colpire la figlia con un cucchiaio di legno
- Reato di maltrattamenti
- Inattendibili le dichiarazioni di una bambina di 10 anni?
- Reato di maltrattamenti per la mamma violenta, aggressiva e umiliante
Reato di maltrattamenti
Confermata dalla Cassazione la condanna per maltrattamenti nei confronti di una madre che, abituata a trattare la figlia minore con aggressività e violenza, ingiuriandola, colpendola ripetutamente con un cucchiaio di legno e costringendola a stare inginocchiata per ore con le braccia alzate. La sentenza d'appello va rivista solo per quanto riguarda il pagamento della provvisionale di 8500 euro, al quale è subordinata la concessione della sospensione condizionale della pena, cifra troppo elevata per le condizioni economiche disagiate in cui versa l'imputata. Alla Corte d'Appello in sede di rinvio occuparsi di questo aspetto. Queste le conclusioni della Cassazione nella sentenza n. 45405/2021 (sotto allegata).
La vicenda processuale
Una donna viene condannata per il delitto di maltrattamenti commesso ai danni della figlia minore di anni 14 alla pena di 1 anno e sei mesi di reclusione, con le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile, subordinando la sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di Euro 8.500,00 entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.
L'imputata era infatti solita tenere condotte ingiuriose, aggressive e violente nei confronti della figlia, che veniva percossa ripetutamente con un cucchiaio, le venivano tirati i capelli e veniva costretta a stare in ginocchio per ore con le braccia alzate.
Inattendibili le dichiarazioni di una bambina di 10 anni?
Nel ricorrere in Cassazione il difensore dell'imputata solleva le seguenti doglianze:
- nel subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale di 8.500,00 euro, la Corte non ha tenuto conto delle disagiate condizioni economiche della donna;
- la corte di appello commesso violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'acquisizione delle dichiarazioni della pediatra, che aveva in cura la minore persona offesa;
- violazione di legge e di motivazione in relazione alle dichiarazioni di una teste, acquisiste ai sensi dell'art. 512 c.p.p, ex cognata dell'imputata;
- violazione di legge infine in relazione al reato contestato poiché la Corte non ha valutato in modo adeguato le dichiarazioni della persona offesa (una bambina di 10 anni molto condizionabile), prive di riscontri esterni.
Reato di maltrattamenti per la mamma violenta, aggressiva e umiliante
Per la Cassazione il ricorso è fondato solo in parte.
Infondato prima di tutto il motivo sulla mancata rinnovazione istruttoria perché il giudice deve motivare solo se concede la rinnovazione, non quando la rigetta.
Inammissibile il motivo del ricorso sulla inutilizzabilità delle dichiarazioni della teste acquisite ai sensi dell'art. 512 c.p.p, stante la condotta imprevedibile della teste, allontanatasi dopo aver rilasciato le dichiarazioni o allontanata per non essere sentita in dibattimento.
Infondate le censure con le quali si mette in dubbio l'attendibilità della minore persona offesa, con cui si tenta di ottenere una rivisitazione e una diversa valutazione dei fatti. La Corte rileva che la bambina, assistita da una psicoterapeuta infantile, ha reso dichiarazioni descrittive di condotte specifiche e inequivocabili, che non possono essere frutto di fantasia o manipolazione. Deve quindi escludersi che il racconto non sia attendibile.
Per la Corte "Ineccepibile si appalesa pure l'inquadramento giuridico della fattispecie avendo i giudici di merito accertato la sistematica volontà dell'imputata di imporre alla figlia un regime di vita mortificante e violento."
Fondato solo il motivo con cui l'imputata contesta l'apparato sanzionatorio, perché in effetti nel caso di specie non sono state prese in considerazione le sue condizioni economiche (dedita alla prostituzione e versante in condizioni disagiate) nel subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale. Stesse conclusioni anche per i rilievi sulla recidiva.
La sentenza d'appello va quindi annullata limitatamente alla parte in cui subordina la sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale e alla recidiva e rinvia per un nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello.
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Data: 07/01/2022 06:00:00Autore: Annamaria Villafrate