Articolo 6 Costituzione
- Le minoranze linguistiche nell'art. 6 Costituzione
- Il contenuto della tutela delle minoranze linguistiche
- Il bilinguismo e l'articolo 6 Costituzione
Le minoranze linguistiche nell'art. 6 Costituzione
Articolo 6 della Costituzione: "La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche."
Per comprendere l'importanza di questa norma occorre riferirsi al particolare contesto in cui fu promulgata la Costituzione, all'indomani della caduta di quel regime fascista che aveva attuato una politica di repressione nei confronti delle minoranze.
La presenza di minoranze etniche sul territorio italiano è un dato di fatto e deriva da vicende storiche variamente risalenti nel tempo. Tra di esse, si annoverano comunità particolarmente numerose come quelle francofone in Val d'Aosta, germanofone in Trentino-Alto Adige e di origine slovena in Friuli-Venezia Giulia.
Il contenuto della tutela delle minoranze linguistiche
Con l'art. 6 della Costituzione si è voluto espressamente riconoscere tutela alle minoranze linguistiche, una tutela che ha sia un contenuto positivo che uno negativo.
Quest'ultimo consiste nel divieto di ogni forma di discriminazione ai danni degli appartenenti a tali comunità, in ciò rimandando ai più ampi e pregnanti concetti delineati dall'art. 3 della Carta.
In un'accezione positiva, invece, rileva l'impegno da parte dello Stato e degli Enti territoriali a valorizzare e preservare le tradizioni culturali e linguistiche di queste etnie.
Un'applicazione di tale norma si è avuta con la legge 482/99, che ha previsto particolari forme di tutela e promozione delle minoranze linguistiche storiche presenti sul nostro territorio.
Va notato che il precetto dell'art. 6 Costituzione impegna non solo lo Stato ma anche gli enti territoriali, in quanto enti più vicini a ciascuna comunità e quindi maggiormente in grado di adottare provvedimenti idonei a valorizzare le specificità delle tradizioni e delle esigenze di ogni particolare etnia.
Il bilinguismo e l'articolo 6 Costituzione
La tutela in oggetto può effettuarsi in varie forme, attraverso apposite norme o provvedimenti amministrativi.
Una delle più evidenti forme di tutela delle minoranze linguistiche è la previsione del c.d. bilinguismo, in cui entrambe le lingue parlate sono ammesse sul territorio di riferimento anche in contesti ufficiali e istituzionali (e si pensi, ad esempio, anche alla toponomastica). Con il c.d. separatismo linguistico, invece, si ammette che istituti scolastici di particolari regioni utilizzino esclusivamente una delle lingue parlate sul territorio ed insegnino l'altra come seconda lingua.
In ogni caso, è fuor di dubbio che l'unica lingua ufficiale della Repubblica sia l'italiano, da utilizzarsi in ogni sorta di comunicazione istituzionale (v. l'art. 1 della citata legge 482/99: "La lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano. La Repubblica, che valorizza il patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana, promuove altresì la valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla presente legge").
Data: 07/01/2022 06:00:00Autore: Marco Sicolo